Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio, per la particolare natura dell'indagine per i reati tributari, che si basa sull'esame dell'intero coacervo cartolare relativo all'indagato, il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento, con l'unico limite della loro pertinenza, che non può essere stabilita con valutazione antecedente, ma soltanto al momento dell'esecuzione del provvedimento. Ne consegue che l'apprensione di documenti non rientranti nelle 'voci' indicate comporta un vizio riguardante l'esecuzione del sequestro, che, in quanto tale, non può inficiare la legittimità del decreto di sequestro.
In tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21318 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - del 17/04/2002
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO PIERLUIGI - Consigliere - N. 00600
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 003426/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI LI N. IL 04/06/1933
avverso ORDINANZA del 23/12/2001 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. IZZO rigetto del ricorso Udito il difensore Avv.to Magnisi Guido (Bologna)
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 23.11.2001 il P.M. presso il Tribunale di Bologna - nell'ambito di una indagine nei confronti di NI GI, legale rappresentante della NI SR, per i reati di cui agli artt. 81 capv. c.p., 2 e 8 D.Lvo 74/2000 commessi in Bologna dal 1993 al 1996 - dispose il sequestro probatorio di documentazione contabile e societaria presso la suddetta società.
Avverso tale decreto il NI propose istanza di riesame, che quel Tribunale rigettò con ordinanza del 23.12.2001, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione personalmente dall'indagato. Questi, con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 253 co. 1 e 2 c.p.p. per insussistenza del vincolo pertinenziale tra le cose sequestrate e il reato per cui si procede;
il ricorrente precisa che, a seguito della perquisizione locale 30.10.2001, che aveva condotto a un primo analogo sequestro poi annullato, erano stati sequestrati documenti, "in gran parte afferenti, addirittura, all'anno 2001", in ordine ai quali era appunto insussistente il vincolo pertinenziale, essendo il reato ipotizzato relativo agli anni 1993-1996. Il motivo è infondato, dovendosi, innanzi tutto, rilevare, da un punto di vista generale, che il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova già certa del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato;
ne deriva che, qualora dal complesso delle prime indagini tale fumus sia emerso, il sequestro va ritenuto, oltre che nella sua sostanza rispettoso dello schema normativo, anche legittimamente finalizzato, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, all'accertamento della sussistenza in concreto del collegamento pertinenziale tra res e reato. E, nel caso in esame, è incontestabile la sussistenza quanto meno del fumus del detto collegamento con il reato del nucleo centrale della documentazione sequestrata (essendo, peraltro, la censura in esame limitata, essenzialmente, all'apprensione di documentazione "non afferente" da un punto di vista cronologico all'indagine in corso, sulla quale parte delle res sequestrate si dirà più particolarmente in seguito).
Inoltre, sempre nell'ottica della denunciata mancanza di pertinenzialità, non può non essere rilevata, ancora una volta, la natura particolare dell'indagine fiscale (peculiarità più volte sottolineata da questa Corte, proprio in riferimento al problema dell'estensione del sequestro probatorio di documentazione contabile di società). Infatti, proprio la particolarità deì relativi accertamenti, ricollegabili necessariamente all'esame della documentazione relativa ai reati ipotizzati, presuppone, quanto meno inizialmente, una apprensione, per così dire, "allargatà" di documenti, sulla base della indicazione della sola tipologia degli atti. Questa Corte (in particolare con le sentenze 30.4.97 n. 1953 e 14.12.95 n. 3890) ha precisato, appunto in specifico riferimento a misure cautelari o a mezzi di prova in tema di reati tributari, che, quando l'accertamento dei reati stessi dipenda dall'esame di complessa documentazione fiscale in possesso dell'indagato o a lui relativa, il decreto di sequestro può limitarsi a una indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento, proprio per la particolare natura di questi reati, che si basano sull'esame dell'intero coacervo cartolare;
l'unico limite è naturalmente quello della pertinenza, che, tuttavia, non può essere stabilito con valutazione antecedente, ma soltanto all'esecuzione del provvedimento.
È, d'altra parte, evidente che, nella materiale apprensione di una tale massa di documenti, possono essere ricaduti documenti, eventualmente anche in misura notevole, non rientranti nelle "voci" indicate e, perciò, non qualificabili - in base alla stessa esplicita del P.M. delegante - corpo di reato o cosa pertinenti al reato, ma, si tratterebbe di un vizio inerente l'esecuzione del sequestro e che, in quanto tale, non può infirmare la legittimità del provvedimento di sequestro, ne' quanto alla sua essenza, ne' quanto al suo contenuto concreto (cfr., nei sensi indicati, Cass. sez. 3^, 21.2.2002, Mediaset spa;
sez. 3^, 9.9.96 n. 3123, Rugiati, rv. 206.411).
La conseguenza è che è necessario, tornando all'esame specifico della censura, distinguere tra documenti e cose pertinenti al reato - cioè cose collegate con un nesso strumentale al reato ipotizzato - e cose non più utili ai fini delle indagini - cioè quelle che non è più necessario, per i più disparati motivi, mantenere vincolate ai fini - di prova, per le quali è previsto dall'art. 263 un procedimento per la loro restituzione, senza che ciò comporti il venir meno della natura pertinenziale delle (altre) res sequestrate. La ricerca in proposito comporta una indagine che può essere svolta, su specifica richiesta e indicazione della difesa, solo dal P.M. o, eventualmente, dal giudice procedente a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 263 c.p.p. Tali osservazioni vanno tutte ribadite anche in riferimento alla doglianza, contenuta nel secondo motivo, di "apprensione indiscriminata della quasi totalità della documentazione afferente la NI SR e i rapporti della medesima con i propri clienti e fornitori".
Gli altri motivi sono incentrati su quella che viene denunciata come l'anomalia essenziale del decreto di sequestro in esame, e cioè l'essere questo stato emesso dopo che precedente sequestro avente ad oggetto gli stessi beni era stato annullato con ordinanza del Tribunale del Riesame. Infatti, da tale angolazione visuale, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 324 c.p.p., 85 e 92 disp. att. c.p.p. e 28 reg. esecz. c.p.p., in quanto il P.M. avrebbe dovuto, in applicazione di tali norme, disporre l'immediata restituzione delle cose in sequestro, "e non invece, come in realtà avvenuto, trattenerle", in modo tale da emettere, in base all'esame dei documenti stessi, "un nuovo e diverso provvedimento di sequestro avente ad oggetto proprio quel documenti" (terzo motivo). Le censure sono infondate, in quanto rimangono insuperate le osservazioni svolte sul punto dal Tribunale, secondo cui: 1) l'ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame venne notificata alle parti solo il 27/11/2001, laddove il secondo sequestro era stato emesso dal P.M. già il 23 novembre precedente, 2) in ogni caso, sarebbe stato "del tutto inutile costringere il P.M. a consegnare le carte dissequestrate con l'ordinanza del 19.11.2001 e, dall'altro lato, a riprenderle nel medesimo contesto della consegna". Comunque, non può non essere rilevato (anche al di là di tutte le ulteriori considerazioni) per l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate non è prevista alcuna sanzione processuale, per cui, in base al principio della tassatività delle nullità, non è possibile ravvisare alcuna ipotesi di nullità: si tratta, quindi, con ogni evidenza, di un obbligo che, essendo privo di sanzione processuale, attiene, eventualmente, solo alla correttezza dell'attività di indagine e alla deontologia professionale. Sempre con riferimento alle conseguenze della violazione dell'obbligo dell'immediata restituzione, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 253 c.p.p. in relaz. agli artt. 13 e 14 Cost., sostenendo (secondo motivo) che il P.M. "soltanto attraverso l'esame della documentazione appresa" con i precedenti decreti di sequestro, già annullati con provvedimenti del Tribunale del Riesame, "(per la quale aveva un obbligo di restituzione immediata), ha potuto in qualche modo ipotizzare un reato", prima non concretamente ravvisabile. Anche tale censura incontra il limite non superabile della mancata espressa previsione di una sanzione processuale;
inoltre, la censura stessa si concretizza in un'affermazione priva di qualsiasi prova concreta, non potendosi desumere che P.M. procedente sia stato in grado di formulare l'ipotesi di reato solo sulla base dell'esame della documentazione già in precedenza sequestrata, e cioè solo in diretta conseguenza della violazione dell'obbligo di restituzione. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 125, 309 co. 9 e 324 c.p.p., in quanto l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare la legittimità del decreto di sequestro del P.M. in forza della sua "ampia motivazione", omettendo totalmente di analizzare le censure dell'istanza di riesame (e cioè, l'essere il sequestro stato impropriamente utilizzato come strumento di acquisizione di una notitia criminis;
l'avere il P.M. utilizzato, quale parte integrante del provvedimento, un verbale di sequestro annullato dall'A.G.; l'avere il P.M. stesso eluso l'obbligo di immediata restituzione discendente dall'ordinanza del Tribunale del Riesame;
la mancanza, infine, del vincolo di pertinenzialità tra gran parte delle res sequestrate e il reato ipotizzato). Si tratta di un motivo che ripropone tutte le precedenti censure sotto il diverso profilo della mancata valutazione delle stesse da parte del Tribunale. Anche sotto tale diversa angolazione, la censura è infondata, avendo il Tribunale avallato la motivazione del provvedimento di sequestro;
ciò significa che, poiché il Tribunale ha in più riprese affermato la legittimità del provvedimento di sequestro e l'esattezza della sua motivazione, si è in presenza di una motivazione per relationem (la cui legittimità è affermata da questa Corte con indirizzo ormai del tutto consolidato). Avrebbe, eventualmente, dovuto essere l'attuale ricorrente a precisare le inadeguatezza della relatio, puntualizzando i momenti rilevanti rispetto ai quali il richiamo del provvedimento impugnato non poteva essere, in ipotesi, ritenuto sufficiente a superare i rilievi difensivi: ciò non avendo fatto il ricorrente, la censura è sotto questo profilo anche inammissibile per genericità. Peraltro, lo stesso ricorrente non ha mancato di riconoscere l'ineccepibilità del provvedimento di sequestro in esame (sia pure con il limite, ritenuto negativamente decisivo, di essere stato basato sulla documentazione illegittimamente acquisita e non restituita) successivamente emesso dal P.M. (il quale "correggeva il tiro, specificava il reato commesso, provvedeva a una contestazione puntuale"). Un esame particolare merita la censura di impropria utilizzazione del sequestro come strumento di acquisizione della notitia criminis. È, infatti, di indubbia validità il principio, costantemente affermato da questa Corte, della illegittimità della utilizzazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ai fini dell'acquisizione e ricerca della notitia criminis;
ma, nel caso in esame, una siffatta distorsione dell'istituto è stata solo apoditticamente enunciata, e nient'affatto dimostrata, non potendosi, peraltro, in linea astratta escludere che il P.M. abbia avuto aliunde conoscenza della configurabilità dei reati ipotizzati.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002