Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21318
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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In tema di sequestro probatorio, per la particolare natura dell'indagine per i reati tributari, che si basa sull'esame dell'intero coacervo cartolare relativo all'indagato, il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento, con l'unico limite della loro pertinenza, che non può essere stabilita con valutazione antecedente, ma soltanto al momento dell'esecuzione del provvedimento. Ne consegue che l'apprensione di documenti non rientranti nelle 'voci' indicate comporta un vizio riguardante l'esecuzione del sequestro, che, in quanto tale, non può inficiare la legittimità del decreto di sequestro.

In tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21318
    Data del deposito : 17 aprile 2002

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