Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod.proc.pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. (Nella specie la Corte ha tuttavia precisato che rispetto alla generica dizione "quanto rinvenuto", ha valenza invece di indicazione specifica il riferimento ad un genere particolare di cose che presentino determinate caratteristiche come gli effetti bancari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2008, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/02/2008
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 279
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 041430/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN EF, N. IL 15/10/1959;
avverso ORDINANZA del 21/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 21-9-2007, il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da EN NO avverso il decreto di perquisizione e sequestro, nonché il decreto di sequestro e "correlativi atti esecutivi" disposti in data 1-8-2007 dal P.M. presso lo stesso Tribunale ai sensi degli artt. 247 e 253 c.p.p. in relazione alla contestazione del concorso in reato di usura.
Il Tribunale - premesso che non era in contestazione il fumus commissi delicti - precisava che il proprio compito era quello di verificare che i beni da sottoporre a vincolo reale erano adeguatamente descritti nel decreto di perquisizione e sequestro ex art. 253 c.p.p. e che gli stessi fossero in rapporto di stretta pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato di guisa da configurarsi come "cose" necessarie all'accertamento. Il compito di verificare la corretta esecuzione del provvedimento del P.M. da parte della P.G. spettava, invece, all'organo inquirente, il quale, in forza della disposizione generale di cui all'art. 355 c.p.p., comma 2, avrebbe dovuto provvedere alla restituzione immediata di ciò che non riteneva dovesse essere gravato dal vincolo;
di conseguenza, ove l'interessato ritenesse che la P.G. avesse sequestrato beni "ulteriori" rispetto a quelli indicati dal P.M., era tenuto a proporre istanza di restituzione al P.M. e, in caso di rifiuto, a rivolgersi alla A.G. nelle forme di cui all'art. 263 c.p.p., comma 5. Il Tribunale osservava, quindi, che il P.M. aveva esattamente delineato in entrambi i provvedimenti impugnati il perimetro entro il quale doveva dispiegarsi il potere-dovere della P.G. di apporre il vincolo reale;
in particolare potevano ritenersi "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti" non solo i titoli di credito, indicati nei decreti, ma anche "i documenti", contemplati dal decreto di perquisizione e sequestro, che - seppure non in astratto meglio qualificabili - in concreto, esaminando il loro contenuto, potessero risultare dimostrativi del rapporto tra i soggetti che il P.M. intendeva provare. Neppure poteva ravvisarsi l'asserito vizio consistente nell'imprecisa e generica descrizione del verbale di sequestro, tenuto conto della facoltà del difensore di partecipare al sequestro ex art. 365 c.p.p. in modo da avere da subito contezza del loro contenuto e considerata l'ulteriore facoltà del difensore di domandare al P.M. di visionare le cose sequestrate, come previsto dall'art. 366 c.p.p.; d'altra parte il verbale di sequestro eseguito dalla P.G. non poteva formare oggetto di riesame, trattandosi di un atto che non aveva contenuto decisorio, ma solo esecutivo di altro provvedimento.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EN NO formulando un triplice ordine di censure.
1) Con il primo motivo si deduce l'indeterminatezza in entrambi i provvedimenti di sequestro impugnati delle cose da sottoporre a sequestro, individuate per genus, all'uopo non essendo sufficiente la generica indicazione di pertinenza al fatto-reato oggetto di contestazione: ciò contrasterebbe con la funzione della cautela, che costituisce un mezzo di ricerca della prova e non già della notitia criminis e comporterebbe la necessità di convalida del provvedimento di sequestro, da intendersi ad iniziativa della P.G.. 2) Con il secondo motivo si deduce l'insufficiente e illogica motivazione sul punto in cui si era censurata l'esuberanza del preso sequestrato. A parere del ricorrente il Tribunale avrebbe eluso la doglianza, senza considerare che il P.M. aveva già provveduto ad un parziale dissequestro e senza prendere in esame i contenuti delle s.i.t. richiamate in sede di riesame.
3) Con il terzo motivo si deduce che la descrizione delle cose sequestrate nei verbali di sequestro non è analitica, ma sommaria, frettolosa e illegittima, così pregiudicando il diritto di difesa per l'impossibilità di precisa cognizione del sequestrato.
2.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si osserva che in tema di sequestro probatorio l'attività della P.G. necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo "a quanto rinvenuto": ciò in quanto siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e, cioè, della qualificazione dei beni come "corpo" e/o "pertinenza" del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giuridiziaria. In sostanza la ratio della preventiva determinazione delle cose da sequestrare nel decreto di cui all'art. 253 c.p.p. sta nell'esigenza di circoscrivere l'attività di ricerca della prova da parte della P.G. nell'ambito di attività meramente esecutiva, non essendo previsto un successivo controllo dell'A.G.. In tale prospettiva è stato precisato, con argomentazioni condivise dal Collegio, che il decreto di perquisizione del pubblico ministero, che pure non indichi cose specifiche, ma le individui per genere con riferimento alla loro natura, destinazione e pertinenza al reato, è autorizzazione sufficiente per il sequestro di quelle rinvenute che abbiano tali caratteri, di talché deve escludersi in proposito che si tratti di attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, soggetta a convalida (Cass. pen., Sez. 5, 02/04/2003, n. 18418). Invero altro è il generico riferimento a "quanto rinvenuto" in sede di perquisizione, altra è l'indicazione di un genere di cose, che attraverso la specificazione di elementi fattuali, desunti dalla già acquisita notizia di reato, consenta di delimitare l'apposizione del vincolo a quelle cose che, nell'ambito di quel genus, risultino avere le caratteristiche preventivamente indicate dal P.M., senza alcuna valutazione discrezionale da parte degli operatori di P.G.. Resta fermo che, sia che si tratti di sequestro ad iniziativa della P.G., sia che si tratti di decreto del P.M., la cautela reale non può costituire un mezzo di ricerca del reato, non essendo dato ricorrere al sequestro a fini meramente esplorativi, onde acquisire la notitia criminis in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato.
Facendo applicazione degli indicati principi al caso di specie, osserva il Collegio che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - il P.M. non si è limitato ad una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto in sede di perquisizione. Invero entrambi i decreti di sequestro, oggetto di censura, contengono un elenco dettagliato delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo (titoli di credito, assegni effetti cambiari, estratti conto bancari, documentazione finanziaria) e una pur sommaria descrizione dei relativi contenuti segnatamente indicando - quanto ai titoli di credito - i soggetti emittenti e destinatali e - quanto alla documentazione - il relativo oggetto (operazioni bancarie e finanziarie), con l'ulteriore precisazione - quanto a titoli provenienti da soggetti terzi "che potrebbero risultare anch'esse vittime del reato per cui si procede" - del requisito che deve trattarsi di operazioni "estranee ali 'attivita' imprenditoriale". Si tratta di indicazioni che appaiono idonee a individuare con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro e a circoscrivere in termini precisi l'attività di ricerca ed acquisizione da parte della P.G., sottraendola a qualsiasi scelta discrezionale degli operanti. Va precisato che - proprio perché il sequestro costituisce un mezzo di ricerca della prova - non appare illegittimo neppure il riferimento, contenuto nel decreto di perquisizione e sequestro, alla documentazione afferente alle eventuali ulteriori "vittime del reato", ben potendo il sequestro probatorio essere disposto in situazioni di incompletezza degli elementi acquisiti in ordine alla rilevanza penale della condotta, comunque, riferibile ad un'ipotesi di reato già individuata e acquisita in base alla precedente notitia criminis. Non appare superfluo aggiungere che - come osservato dal Tribunale (nota 4, pag. 9) - l'eventuale adesione alla tesi difensiva non avrebbe comportato conseguenze diverse da quella dell'inammissibilità del riesame. Invero, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 cod. proc. pen., potendosi solo esperire il ricorso al G.I.P. contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5 (Cass. 21-1-1999, n. 366;
Cass 4.11.97 n. 0 3130 R.V. 208868).
2.2. Il secondo motivo, denunciando insufficienza e illogicità della motivazione, esula dall'ambito delle censure ammissibili ex art. 325 c.p.p., che è rimedio limitato alla sola violazione di legge. È il caso di precisare che il carattere di "corpo del reato" o di cosa "pertinente al reato", quali condizioni essenziali dell'imposizione del vincolo, non devono essere dimostrati, attesa la natura interinale del provvedimento, fermo restando che essi debbono essere almeno astrattamente configurabili (senza alcuna necessità, quindi, di controllo, neppure a livello indiziario dell'accusa e degli elementi segnalati dall'accusa).
Si rivelano, dunque, inconferenti ai fini che ci occupano le deduzioni del ricorrente (peraltro estremamente generiche) in ordine al provvedimento di dissequestro preso dal P.M. e alle dichiarazioni di tale Croci Giovanna.
Ricorda, altresì, il Collegio che la giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell'accusa (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840; Cass. pen. sez. 3, 03/06/2004, n. 32730) e tantomeno la colpevolezza dell'imputato (Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass., sez. 1, 4 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). In tale prospettiva, nel caso all'esame, l'esistenza di un effettivo collegamento tra il reato per cui si procede e la documentazione sequestrata attiene al tema dell'indagine ed esula dall'ambito del procedimento di riesame.
In sostanza, nel caso all'esame, la positiva verifica del vincolo "pertinenziale", rispetto al reato di usura per cui si procede, sia dei titoli di credito, sia degli ulteriori documenti indicati nei provvedimenti di sequestro, siccome astrattamente idonei a dimostrare i rapporti oggetto di indagine, risulta correttamente effettuata dal Tribunale, sulla base del contenuto dei provvedimenti di sequestro con argomentazioni non viziate da contrarietà a norma sostanziale o processuale, ne' sorrette da motivazione solo apparente, tralignante in violazione di legge ex art. 325 c.p.p.. Invero la denuncia di "esubero" del sequestro - nei termini in cui è formulata dal ricorrente - postula un controllo non già sul provvedimento di sequestro (il solo demandato al Giudice del riesame), ma sull'esecuzione del provvedimento da parte degli organi di P.G.:
controllo, quest'ultimo, che correttamente il Tribunale ha ritenuto riservato al P.M..
2.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso esula dall'ambito delle censure consentite ex art. 325 c.p.p., risolvendosi in una generica lamentazione delle modalità di verbalizzazione dell'esecuzione del sequestro. È appena il caso di osservare (ferma la valenza delle argomentazioni del Tribunale circa la tutela accordata al diritto di difesa ex artt. 365 e 366 c.p.p.), che l'eventuale imprecisa verbalizzazione delle cose sottoposte a sequestro, riguardando l'attività esecutiva degli organi di P.G., non potrebbe mai riflettersi sulla validità del provvedimento di sequestro. In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008