Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
0.8 674/02 C.C. 61416 GET Gmposte sui E I A T R A M T R I R A A T U B I A I S E N S I D E S E N E L D T E D E A G . P . R I R R T S . 2 Z O A 6 / 4 N I E 9 1 / 8 6 5 . - 3 A . . L 1 B . N 1 T B L A N RER BBLICA ITALIANA Ilor/dichiarazioni/accertament IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i in LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rettifica/motivazione/contenzio SEZIONE TRIBUTARIA so tributario/sentenza di appello/motivazione/requisiti R.G.N. 019386/1998 Cron. 237.50 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 09.11.2001 ConsigliereDott. Giulio Graziadei Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61416 Sul ricorso proposto da : Amministrazione delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n.12 legalmente domiciliata ricorrente
Contro
RCS ED spa,quale incorporante la Crema spa, con sede in Milano via ZO 2,in persona del procuratore Crescenzo Pulitanò, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. G. Bardelli e A. Caccamo del Foro di Milano per procura speciale in autentica notaio G. Ripamonti di Milano,alled. Al controricorso e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Rodolfo Mazzei via G.B. Vico n.9 4 7 2 2 controricorrente Avverso la sentenza n.76/54/98 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,depositata in data 27. 03.1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dr. Vittorio G. Ebner;
Udito per la ricorrente l'avv. dello Stato De Stefano udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Nardi,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso: Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano notificava in data 22.12.1988 alla Crema spa( partecipe nella misura del 33% alla EDale Corriere della Sera di A. ZO & C. sas) e per essa all'incorporante ZO ED spa un avviso di accertamento( contrassegnato dal n.266/1988),relativo all'esercizio sociale 1.10.1982-9.8.1983( data dell'incorporazione) con il quale venivano rettificati in aumento i redditi dichiarati ai fini IRPEG ed ILOR. Le riprese a tassazione riguardavano per quanto ancora rileva - sia il disconoscimento di perdite fiscali (relative agli esercizi 1977-78 e 1978- 79) riportate a nuovo,per complessive £. 2.156.679.000; sia la imputazione di un maggior reddito di partecipazione,conseguente all'accertamento di maggiori redditi nei confronti della società partecipata per l'annualità 1982.Con tale accertamento era stato infatti recuperato a tassazione l'importo di £.
6.729.438.000 rappresentato da sopravvenienze attive : avendo l'Ufficio ritenuto fittizie le passività esposte dalla partecipata nel bilancio 1981,in quanto riferite a costi mai sostenuti. Il ricorso proposto dalla Crema spa avverso l' avviso di accertamento n.266/88 veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano con decisione n.481/01/95,poi confermata a seguito di appello - proposto dall'Ufficio dalla Commissione Tributaria Regionale per la -- Lombardia,con sentenza n.76/54/98 depositata in data 27.3.1998. I Giudici di appello ritenevano per un verso non adeguatamente motivato l'accertamento dell'Ufficio, in quanto sfornito di prove documentali a supporto delle rettifiche operate e per altro verso fondate le ragioni della contribuente avuto riguardo ad una serie di sentenze favorevoli emesse medio tempore dalla Commissione Tributaria di Milano sia in primo che in secondo grado tanto nei confronti della partecipante che della partecipata. Ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato con un mezzo di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso la RCS ED spa, incorporante della Crema spa. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria deduce violazione dell'art.5 DPR 597/73 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva, la ricorrente, che essendo i redditi dichiarati dalla Crema spa (e di conseguenza anche quelli maggiori accertati dall'Ufficio in capo alla stessa) dei redditi di partecipazione alla EDale Corriere della Sera sas la definizione degli stessi presuppone la definizione di quelli della società partecipata situazione questa che la sentenza impugnata non risulta avere in alcun modo accertato,mancando al riguardo una qualsiasi motivazione. Dal canto suo, la RCS sottolinea in primo luogo come tutti i precedenti avvisi di accertamento notificati alla società partecipata siano stati annullati con decisioni passate in giudicato, fatta eccezione per l'avviso n.478/1988 emesso dall'Ufficio delle II.DD. di Milano,relativamente al quale peraltro il ricorso della contribuente è stato accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano con decisione n.479/1/95,dichiarativa della illegittimità dell'avviso accertamento avente ad oggetto le riprese a tassazione delle sopravvenienze attive di cui in precedenza si è riferito. La RCS rileva inoltre che è divenuta definitiva la decisione di annullamento dell'avviso di rettifica dell'Ufficio IVA di Milano, basato sui medesimi presupposti di fatto posti a fondamento dell'avviso di accertamento ai fini della II.DD n.478/1988. Ancora, l'intimata società contesta il fondamento del ricorso rilevando l'inesistenza di una norma che sancisca la pregiudizialità di natura processuale tra gli accertamenti nei confronti della società partecipata e quelli nei confronti del socio partecipante e,per altro verso, assume l'oppponibilità alla A.F. dei giudicati - favorevoli alla contribuente formatisi sugli avvisi di accertamento oggetto di ricorso sia della partecipata che della partecipante. Il ricorso è fondato essendo nella specie del tutto rilevante l'omessa motivazione denunziata dalla ricorrente Amministrazione.. In proposito va osservato che ci si trova dinanzi ad una motivazione apodittica ed apparente che non vale a sostenere il convincimento di infondatezza della pretesa erariale. Invero, a parte la mancata considerazione della istanza di sospensione del processo (ri)proposta dall'A.F. con l'appello avverso la decisione di primo grado, vi è da considerare che la sentenza contiene anzitutto un richiamo ad una copiosa documentazione nonché argomentazioni in diritto e nel 66 merito della controversia,probatorie, a cui si fa espresso rinvio ed adesione completa". M Orbene,tale richiamo, per la sua assoluta genericità, non consente di verificare in alcun modo il percorso di ordine logico - giuridico che ha condotto i Giudici di appello a ritenere di assoluta rilevanza la documentazione e le difese della contribuente, non essendo in alcun modo specificato a quale documentazione ed a quali argomentazioni i Giudici abbiano inteso riferirsi. Sicchè, sul punto, la sentenza deve ritenersi di sicuro carente dal punto di vista motivazionale. Parimenti inidonei a sostenere l'apparato motivazionale sono poi,per la loro genericità, i riferimenti al fatto che l'Ufficio non avrebbe 66 debitamente motivato il proprio accertamento,né fornito prove documentali a supporto delle proprie rettifiche", tenuto conto che trattandosi di reddito di partecipazione( per il quale l'art.5 DPR 597/1973 prevede(va) la diretta imputazione ai singoli soci indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla loro partecipazione agli utili), del tutto correttamente l'Ufficio, a seguito dell'accertato maggior reddito a carico della società partecipata, ha provveduto ad imputarlo pro quota alla partecipante Crema spa. Infine, il richiamo - quali "prove più pregnanti a favore della contribuente" alla serie di decisioni e sentenze favorevoli alla contribuente ed 66 - all'incorporante,tali da non ammettere più alcuna replica valida da parte dell'Ufficio" si risolve, in tutta evidenza,nella mera e generica enunciazione di un convincimento dalla quale non è dato assolutamente comprendere se i Giudici di appello abbiano accertato la definitività e la M diretta rilevanza( viene infatti richiamata anche una decisione emesse materia diversa e cioè ai fini dell'Iva) - in relazione all'attuale them decidendum dei provvedimenti sfavorevoli all'Amministrazione Il ricorso, alla stregua dei rilievi che precedono, deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio occorrendo ulterior -- accertamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità - ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
spese,Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del nove novembre 2001 Il Consigliere estensore CORTE Il Presidente B E R U M R A CANCELLIERECT Arnald asan RIA 1.7 GIU. 2002 DEPOS Oggi 01 d