Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
In tema di erronea qualificazione dei mezzi di impugnazione, la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - stabilendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante - esclude che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione, ancorché erroneamente denominato, di cui la parte abbia inteso avvalersi; ciò, tuttavia, non comporta che quest'ultima possa trarre un indebito vantaggio dalle conseguenze del suo errore, invocando l'applicazione di norme procedurali o di termini perentori che, a causa dell'erronea qualificazione, abbia concorso a fare ritenere "prima facie" non applicabili. (Nella specie, la parte aveva proposto appello avverso il provvedimento di sequestro preventivo; il tribunale ne aveva dichiarato l'inammissibilità; a seguito di ricorso avverso tale declaratoria la Cassazione - previo annullamento del provvedimento impugnato - riqualificava come riesame il mezzo di impugnazione originariamente proposto, trasmettendo gli atti al tribunale competente che revocava solo in parte il decreto di sequestro. Avverso quest'ultimo provvedimento la parte proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dei termini di cui agli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., ai fini della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione dell'originaria impugnazione non determina la deducibilità, ora per allora, dei vizi di un procedimento incidentale che non ha avuto concreta esplicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23773 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 24/05/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1205
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 2715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LI OR;
2. NE RO;
avverso la ordinanza in data 25.11.2005 del Tribunale di TA;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Rossi Agnello;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per annullamento senza rinvio.
FATTO
1. OR LI e RO NE ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza in data 25.11.2005 del Tribunale di TA che ha revocato, limitatamente ad un solo fabbricato, e confermato nel resto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di TA il 15.5.2004. 2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sostenendo che, una volta che la Corte di Cassazione, con la sua decisione dell'8.6.2005, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di TA affermando che il mezzo di impugnazione formalmente denominato "appello" doveva essere qualificato come riesame, sarebbe stato necessario verificare il rispetto dei tempi di proposizione del gravame e,
correlativamente, l'osservanza dei termini indicati dall'art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Ed una siffatta verifica non avrebbe potuto che condurre alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare reale perché la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero è intervenuta dopo 19 giorni dalla proposizione del riesame, l'udienza è stata tenuta dopo 45 giorni dalla proposizione del riesame e la decisione è stata depositata dopo otto mesi e mezzo.
2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 191 c.p.p., per travisamento della prova in ordine alla provenienza illecita dei beni oggetto di sequestro nonché in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza assoluta di motivazione. L'ordinanza impugnata ha infatti travisato le risultanze della consulenza prodotta (nella quale, tra l'altro si dimostrava l'origine risarcitoria, e perciò lecita, tanto della somma di 200 milioni di L., impiegata nell'acquisto di azioni ed obbligazioni quanto della somma di L. 12.600.000 investita nel fondo Fideuram) omettendo di indicare le ragioni del suo convincimento sul punto e, più in generale, ha immotivatamente liquidato come apodittiche le affermazioni difensive relative alla lecita provenienza di tali somme.
DIRITTO
1. In premessa il collegio ricorda che:
a) l'originaria impugnazione proposta da OR LI e da RO NE avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP di TA in data 15.5.2004 recava la seguente intestazione "APPELLO AVVERSO ORDINANZA IN MATERIA DI SEQUESTRO";
b) il Tribunale di TA con ordinanza del 29.6.2004 ha dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che avverso il provvedimento di sequestro preventivo del GIP era proponibile solo la richiesta di riesame;
c) la 2^ Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza dell'8.6.2005, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale catanese, affermando che, in applicazione della regola di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, il mezzo di impugnazione formalmente denominato "appello" avrebbe dovuto essere qualificato come riesame ed ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al tribunale competente per l'ulteriore corso;
d) a seguito di tale pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale di TA, con l'ordinanza in data 25.11.2005, oggetto del presente ricorso per Cassazione, ha revocato, limitatamente al fabbricato sito in Pedara, e confermato nel resto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di TA il 15.5.2004. 2. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sostenendo che, una volta che la Corte di Cassazione, con la sua decisione dell'8.6.2005, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di TA (affermando che il mezzo di impugnazione, formalmente denominato "appello", doveva in realtà essere qualificato come riesame) sarebbe stato necessario verificare il rispetto dei tempi di proposizione del gravame e, correlativamente, l'osservanza dei termini indicati dall'art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Ed una siffatta verifica non avrebbe potuto che condurre alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare reale perché la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero è intervenuta dopo 19 giorni dalla proposizione del riesame, l'udienza è stata tenuta dopo 45 giorni dalla proposizione del riesame e la decisione è stata depositata dopo otto mesi e mezzo. Il motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la disposizione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, statuendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, esclude solo che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione del quale l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia inteso avvalersi (Cass., 1^, n. 3677 del 19.6.1998). Ciò non significa, però, che l'interessato possa trarre un indebito vantaggio delle conseguenze del suo stesso errore invocando l'applicazione di norme procedurali o di termini perentori che, attraverso la sua erronea qualificazione, abbia concorso a far ritenere prima facie non applicabili. È perciò esatta e da condividere l'affermazione del Tribunale di TA secondo cui " la riqualificazione dell'originaria impugnazione" da parte della Corte di Cassazione " non può comportare, ora per allora, la deducibilità di vizi di un procedimento incidentale che non ha avuto alcuna concreta esplicazione"; e ciò soprattutto se si considerano le concrete modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria che implicano che la prima lettura degli atti - svolta al fine di stabilire le relative modalità di trattazione - sia necessariamente sommaria e tale da riservare un ragionevole affidamento al nomen juris attribuito agli atti dai loro proponenti in vista del successivo e più approfondito vaglio giuridico che solo può consentire una esatta qualificazione giuridica, eventualmente diversa da quella data dalla parte.
3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 191 c.p.p., per travisamento della prova in ordine alla provenienza illecita dei beni oggetto di sequestro nonché in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza assoluta di motivazione.
Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe travisato le risultanze della consulenza prodotta (nella quale, tra l'altro si dimostrava l'origine risarcitoria e perciò lecita tanto della somma di 200 milioni di L. impiegata nell'acquisto di azioni ed obbligazioni quanto della somma di L. 12.600.000 investita nel fondo Fideuram) omettendo di indicare le ragioni del suo convincimento sul punto e, più in generale, avrebbe immotivatamente liquidato come apodittiche le affermazioni difensive relative alla lecita provenienza di tali somme.
Al riguardo va precisato in premessa che in tema di riesame delle misure cautelari reali nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., - rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione solo apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali ma non i profili di illogicità della motivazione deducibili solo attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) c.p.p. (Cass., SS.UU, sent. n. 5876 del 28.1.2004). Riguardata in quest'ottica l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure di travisamento della prova e di mancanza assoluta di motivazione che le sono state mosse perché il Giudice del riesame - con motivazione effettiva e specifica - si è soffermato sulle risultanze della consulenza di parte e segnatamente sulle "entrate straordinarie" derivanti dai suindicati risarcimenti, rappresentando diffusamente le ragioni che non rendono "credibile" la tesi difensiva della immediata e completa devoluzione di tali somme in investimenti azionari ed obbligazionari.
4. I ricorsi vanno pertanto respinti ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006