Sentenza 3 novembre 2000
Massime • 2
In tema di ripristino delle misure cautelari personali, non può considerarsi rilevante per l'applicazione dell'articolo 307, secondo comma, cod. proc. pen. un evento processuale diverso, quale la condanna subita in altro procedimento, in relazione al quale non vi sia alcuna competenza del giudice che procede. (Nella specie la Corte non ha ritenuto sufficiente la condanna subita dall'imputato in altro procedimento per altro reato per poter affermare la sussistenza di un concreto pericolo di fuga necessario per il ripristino della misura cautelare).
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame - rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive - bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., che costituisce impugnazione di carattere generale e residuale la quale trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa esperirsi il riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 03/11/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 4072
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 22625/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti:
- dal P.G. presso la Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti di LA DO;
- dai difensori, avv. Armando Veneto, di LA BE e di LA GI;
avv. Fortunato Renato Russo, di LA BE;
avv.ti Michele IO e Mauro Anetrini, di LE GI;
avverso l'ordinanza 27.4.2000 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GI Veneziano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza nei confronti del LA e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di LA BE, LA GI e LE GI;
Uditi i difensori avv.ti Veneto e Russo per LA BE, IO per LE, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
e IO per LA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza 27.4.2000 in sede di riesame rigettava i ricorsi proposti da LA BE, LA GI e LE GI avverso l'ordinanza 17.4.2000 della Corte d'assise di appello della stessa città che ripristinava, su richiesta del P.M., la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti. Accoglieva il ricorso di LA DO, annullando nei suoi confronti l'ordinanza stessa.
L'ordinanza del Tribunale ritiene infondate le doglianze degli imputati LA BE, LA GI e LE GI circa l'intempestività della richiesta del P.M. (avvenuta prima della scarcerazione degli imputati), la tardività del ripristino della custodia cautelare, l'incompetenza dell'organo giudiziario che ha ripristinato la misura. Aggiunge, inoltre, la sussistenza del concreto pericolo di fuga, a prescindere dalle presunzioni di cui all'art. 275, e. 3, c.p.p. in relazione alla entità delle pene inflitte in primo grado (ergastolo per LA GI e LE GI, 23 anni di reclusione per LA BE), all'appartenenza degli imputati ad una complessa e pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso, al pregresso stato di latitanza di alcuni imputati (LA BE e LE GI). Ritiene fondate le doglianze relative a LA DO, già condannato in primo grado alla pena di 15 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio e connessi reati relativi alle armi, non essendo a suo carico ravvisata la responsabilità per il reato associativo.
Ricorre il P.G. relativamente alla posizione del LA, essendo questi stato condannato in altro procedimento "parallelo" alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, da cui trarsi il pericolo di fuga stante il collegamento con l'organizzazione criminale.
Ricorre la difesa di LA BE e di LA GI (avv. Veneto) per violazione degli artt. 274, lett b) e 307, c. 2, c.p.p. e per mancanza di motivazione in quanto l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere era fondata esclusivamente sul pericolo di fuga presunto in relazione alla entità della pena inflitta dal giudice di primo grado. Per quanto concerne LA GI denuncia la violazione dell'art. 291 c.p.p. in quanto la richiesta di ripristino della custodia cautelare era di gran lunga antecedente all'ordinata scarcerazione, senza che nel contempo si fosse verificato alcun fatto nuovo in ordine al pericolo di fuga. La difesa di LA BE (avv. Russo) ribadisce la violazione dell'art. 307 c.p.p., denuncia l'inefficacia della misura cautelare per violazione degli artt. 294 e 302, e. 2, c.p.p., per omesso interrogatorio di garanzia e dell'art. 292, o. 2, lett. o) per la mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari. La difesa di LE GI (avv. IO) ricorre per violazione delle norme processuali attinenti al ripristino della custodia cautelare in carcere dopo la pronuncia della sentenza di primo grado per il preteso pericolo di fuga, essendo la sentenza stessa anteriore all'avvenuta scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Lamenta inoltre l'incompetenza della Corte d'assise d'appello, giudice non procedente al momento della dichiarata scarcerazione. Ricorre, inoltre, per mancanza di motivazione dell'ordinanza in ordine al pericolo di fuga. Altro difensore (avv. Anetrini) dello stesso LE GI ricorre per violazione dell'art. 307, comma 1. c.p.p. mancando il presupposto dell'avvenuta effettiva scarcerazione dell'imputato. Soggiunge la mera presunzione dell'affermazione relativa al pericolo di fuga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che i ricorsi avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro sono stati irritualmente proposti ex art. 309 c.p.p. davanti al Tribunale del riesame, mentre correttamente avrebbero dovuto essere proposti come appello a norma dell'art. 310 c.p.p. È giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (da ultimo sez. 6^, 6.12.1996, Leggio, RV 208.190) il principio secondo cui il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p., facendo rivivere quello originario, come si ricava dall'espressione "è tuttavia ripristinata", contenuta nell'alinea del predetto comma, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame, rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive, bensì con l'appello ex art. 310 c.p.p., impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa sperimentarsi il riesame.
Ciò non comporta, comunque, nullità del provvedimento impugnato, così che i motivi di ricorso ben possono formare oggetto del presente giudizio. Ma è altrettanto vero che il provvedimento impugnato deve essere considerato alla stregua di una decisione in appello ex art. 310 c.p.p., con le conseguenze del caso.
2. Il ricorso del P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Il LA è stato condannato in altro procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., onde da la condanna non appare essere rilevante ai fini del pericolo di fuga, da considerarsi "in concreto" in relazione al processo di cui qui si tratta. Non può, infatti, assumersi come dato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 307 c.p.p. un evento processuale diverso, in relazione al quale nessuna competenza fa capo al giudice che procede: una condanna, peraltro, di cui non si conosce l'esito definitivo e quindi l'incidenza immediata o meno sullo "statua libertatis" dell'imputato, ne' l'entità dell'eventuale custodia cautelare presofferta. Non è sufficiente essere stato condannato in altro procedimento per altro reato, per poter affermare con certezza che in questo processo, in virtù della pregressa condanna, l'imputato possa sottrarsi con la fuga alle conseguenze di una nuova eventuale condanna. Il requisito della concretezza di cui all'art. 274, lett. o), c.p.p. non è in alcun modo ravvisabile, trattandosi di mera ipotesi non suffragata da concreti elementi di riscontro.
3. Egualmente privo di fondamento è il motivo difensivo relativo alla violazione dell'art. 291 c.p.p., secondo cui il P.M. non avrebbe potuto chiedere il ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 307, o. 2, c.p.p. quando gli imputati erano ancora in stato di custodia cautelare non essendo in quel momento stata ancora emessa la decisione della Corte di cassazione che disponeva la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
L'art. 291 c.p.p., invocato dalla difesa, non vincola il P.M. a specifici momenti in cui formulare la richiesta: richiesta necessaria per l'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale, ma priva di rilevanza autonoma senza il conseguente provvedimento del giudice. Se il P.M. anticipa i tempi, in previsione di un evento giuridico possibile, benché non ancora certo, l'anticipazione della richiesta non pregiudica - ne' potrebbe - i diritti della difesa dell'imputato, il quale soltanto a misura effettivamente applicata dal giudice può avere motivi di doglianza. Se l'anticipazione è inutiliter formulata, Infatti, il suo naturale destino è il rigetto, senza lesione alcuna dei diritti del cittadino. Se è utiliter formulata, la doglianza non può avere per oggetto la richiesta stessa, ma il provvedimento conseguente del giudice, ed esso solo, che può dare ragione (o negarla) all'affermazione dell'incombente pericolo di fuga.
4. Non diversa considerazione deve essere riservata all'eccezione di incompetenza della Corte d'assise d'appello. L'art. 307 c.p.p. nel prevedere il ripristino della custodia cautelare in carcere per l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare menziona, come organo legittimato ad emettere la misura "il giudice", con ciò sottintendendo all'evidenza il giudice che procede, ossia quello investito nel momento storico dell'avvenuta scarcerazione della cognizione del procedimento.
Sarebbe obiettivamente incongruo configurare la possibilità di una regressione del procedimento, investendo della competenza ad emettere la misura custodiale un giudice che si è definitivamente spogliato della competenza. La tesi contrasterebbe con l'intero sistema processuale che non consente in alcun caso la regressione, salve le ipotesi di annullamento delle decisioni successive. Peraltro il primo giudice, ormai spoglio di ogni potere giudicante, non sarebbe in grado di valutare allo stato della situazione processuale (da altri gestita) la concretezza del pericolo di fuga. Senza contare che, avendo già emanato la pronuncia di condanna, potrebbe essere in qualche modo condizionato in assenza di conoscenza di eventuali fatti nuovi successivamente verificatisi.
5. Del tutto destituita di fondamento appare, poi, la questione relativa al mancato interrogatorio di garanzia dell'imputato dopo l'esecuzione dell'ordinanza che ripristina la custodia cautelare in carcere.
La norma dell'art. 294 c.p.p., invocata dalla difesa, riguarda sia nel comma 1 che nel comma quattro bis, le ordinanze "genetiche" della custodia cautelare, senza alcun riferimento al ripristino della custodia cautelare stessa.
Ciò è ben comprensibile in quanto la ratio della norma è quella di consentire nel tempo più breve possibile all'imputato di avere un contatto diretto con l'organo procedente, per consentire al giudice (comma 3) di valutare se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275, e di eventualmente provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
Quando questo contatto si è ampiamente realizzato dopo l'applicazione della prima misura e si è consolidato addirittura attraverso l'effettuazione del dibattimento, la reiterazione della misura (sul presupposto unico del pericolo di fuga in concreto accertato dal giudice un ulteriore interrogatorio di garanzia non soltanto superfluo, ma in contrasto con i presupposti propri di cui all'art. 307 c.p.p. Nè vale il richiamo all'art. 302 c.p.p., in quanto questa norma concerne esclusivamente la reiterazione (non il ripristino di una custodia cautelare già disposta e venuta meno per il solo decorso del tempo) della custodia cautelare dichiarata inefficace o annullata per motivi di carattere meramente formale.
6. L'eccezione, relativa al solo LE, secondo cui mancherebbe il presupposto dell'avvenuta scarcerazione dell'imputato per il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere., appare suggestiva. Infatti la formale scarcerazione, in presenza di una nuova misura cautelare immediatamente eseguibile, risulta all'evidenza atto superfluo, non determinando alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del soggetto. Quale effetto, infatti, potrebbe derivare dal fatto che contestualmente si attua la scarcerazione e la nuova carcerazione senza soluzione di continuità? L'attimo di libertà apparentemente consentito nel trapasso immediato fra scarcerazione e nuova incarcerazione si risolverebbe in una fictio, in una illusione priva di qualsivoglia significato.
7. Anche l'eccezione relativa al fatto che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata ancor prima della scarcerazione per sopravvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare è priva di rilievo. L'art. 307, e. 2, lett. b), c.p.p. non pone altre condizioni per il ripristino della custodia cautelare in carcere se non quella dell'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado). La scarcerazione successiva alla pronuncia di condanna non costituisce ostacolo al ripristino, anzi in un certo senso appare condizione più pregnante proprio perché quando l'imputato è a conoscenza della entità della pena inflittagli (e che può diventare in tempi più brevi definitiva), maggiore è l'impulso a sottrarsi alla sua esecuzione.
8. Il tema introduce l'ultima delle doglianze, comune a tutte le difese, secondo cui il pericolo di fuga non sarebbe fondato, o comunque presunto sulla base della entità delle pene inflitte. Sul punto l'ordinanza impugnata, pur nella sua indubitabile laconicità, appare esaurientemente motivata.
È necessaria comunque una precisazione.
Non è esatto affermare che la presunzione ex art. 275 c.p.p. consenta comunque il ripristino della misura cautelare. La norma dell'art. 307, c. 2, c.p.p., infatti fa riferimento a questa norma, ma la lett. b) ne restringe la portata al solo pericolo di fuga con ciò non dandolo come presupposto, ma esigendo una specifica motivazione sul punto. Diversamente la stessa lett. c) si porrebbe come superflua bastando l'enunciato della frase iniziale del comma in questione.
Indubbiamente l'entità della pena inflitta costituisce un indice astratto del pericolo di fuga, per l'innegabile impulso umano di sottrarsi ad una pena gravissima, addirittura ad una pena carceraria (almeno sulla carta) per l'intera esistenza;
ma è un indice di per sè comunque insufficiente per giustificare il ripristino della misura.
La sentenza, pur valorizzando questo indice e rafforzandolo con l'affermazione della prossima fine del procedimento di secondo grado, lo integra in modo adeguato con dati concreti: in particolare per LA BE e LE GI in relazione al pregresso stato di latitanza, che giustifica la concretezza del pericolo di un nuovo allontanamento in vista della definitività della condanna. Per tutti e tre i ricorrenti, inoltre, si evidenzia il collegamento con l'appartenenza ad una complessa e pericolosa associazione mafiosa, sottintendendo che i legami con l'organizzazione sono in grado di consentire una fuga opportunamente garantita dai componenti l'organizzazione stessa.
9. Il rigetto dei ricorsi degli imputati comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti LA GI, LA BE e LE GI al pagamento in solido delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94l/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2000