Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 4072
CASS
Sentenza 3 novembre 2000

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In tema di ripristino delle misure cautelari personali, non può considerarsi rilevante per l'applicazione dell'articolo 307, secondo comma, cod. proc. pen. un evento processuale diverso, quale la condanna subita in altro procedimento, in relazione al quale non vi sia alcuna competenza del giudice che procede. (Nella specie la Corte non ha ritenuto sufficiente la condanna subita dall'imputato in altro procedimento per altro reato per poter affermare la sussistenza di un concreto pericolo di fuga necessario per il ripristino della misura cautelare).

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame - rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive - bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., che costituisce impugnazione di carattere generale e residuale la quale trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa esperirsi il riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 4072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4072
    Data del deposito : 3 novembre 2000

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