Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
т 859 /1 3 59 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRO PETTI Presidente SENTENZA - Consigliere - 2353/18 - N. Dott. GIULIANO CASUCCI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DA VIGO N. 29175/2012 Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IN ST N. IL 03/11/1970 avverso l'ordinanza n. 208/2011 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO, del 16/04/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Ssa Elisabetta Cesqui, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO OL EF ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 16/4/2012, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tolmezzo, in sede di giudizio abbreviato disponeva, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando la diversità tra i fatti e la descrizione di questi contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio. La ricorrente eccepisce l'abnormità del provvedimento, avendo l'instaurarsi del giudizio abbreviato (non condizionato e, dunque, rispetto al quale non è consentita alcuna integrazione probatoria) di fatto cristallizzato la contestazione, così precludendo al giudicante una diversa valutazione della condotta. A tal fine richiama un precedente di questa Corte che ha riconosciuto l'abnormità (Sez. 1, sentenza n. 14491 del 4/02/2004), nonché altro indirizzo che ne avrebbe confermato l'orientamento (Sez. 4, sentenza n. 36936 del 12/06/2007). Il ricorso deve essere respinto. Il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte ha evidenziato come la richiesta del rito abbreviato non determini affatto una cristallizzazione dell'accusa e non limiti il potere dovere del giudice di assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto e la corrispondenza tra questo e la contestazione, essendo la norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. espressione di un principio generale dell'ordinamento posta anche a garanzia dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 5 sentenza n. 595 del 21/10/2008, rv. 242543; sez. 6 sentenza n. 36310 del 7/07/2005, rv. 232407; sez. 4, sentenza 21548 del 23/03/2007, rv. 236728). Nessuna violazione del diritto di difesa si verifica in tale caso. La regressione del procedimento consente all'imputato di esercitare compiutamente tutte le prerogative difensive sia in termini di rito che di prova. Né, infine, pare pertinente l'indirizzo giurisprudenziale più recente segnalato dalla ricorrente, che pare invece essere orientato in senso opposto alla tesi sostenuta, affermando che "il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto nei limiti dell'imputazione". Rigetta il ricorso e condanna la procedimento. Così deciso, il 18 dicembre 2012 Il Consigliere estensore dott. Giovanni Ariolly
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese del Il Presidente dott. Ciro PettiE're Petti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -9 GEN 2013 GA LERE Claudia Pianelli 2