Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2002, n. 22868
CASS
Sentenza 29 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, mentre il provvedimento di Ripristino della custodia cautelare, in caso di scarcerazione per decorrenza termini, è impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva, emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare, l'impugnazione esperibile è -viceversa- il riesame. Ne consegue che, se il giudice del gravame, in tale secondo caso, equivocando sulla natura della impugnazione, decida oltre i termini di cui al comma nono dell'art 309 cod.proc.pen., l'ordinanza coercitiva perde efficacia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2002, n. 22868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22868
    Data del deposito : 29 aprile 2002

    Testo completo