Sentenza 29 aprile 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, mentre il provvedimento di Ripristino della custodia cautelare, in caso di scarcerazione per decorrenza termini, è impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva, emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare, l'impugnazione esperibile è -viceversa- il riesame. Ne consegue che, se il giudice del gravame, in tale secondo caso, equivocando sulla natura della impugnazione, decida oltre i termini di cui al comma nono dell'art 309 cod.proc.pen., l'ordinanza coercitiva perde efficacia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2002, n. 22868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22868 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASINI CARLO - Presidente - del 29/04/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - N. 1334
3. Dott. DI POPOLO ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO - Consigliere - N. 039125/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ON ES N. IL 15/08/1962
2) PI SO N. IL 00/00/0000
3) PI OR N. IL 08/12/1964
4) PI IO N. IL 00/00/0000
5) EO ME N. IL 00/00/0000
6) AM NT N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 11/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore degli imputati, avv. IO Managò, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Considerato in fatto
SC ON, FO PI, CA PI, GI PI, AR OM e IO ON hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza dell'11 luglio 2001 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo in sede di appello, ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti dei ricorrenti dalla Corte di assise di Reggio Calabria in seguito a un giudizio che si era concluso con la condanna di PI CA alla pena di trenta anni di reclusione e degli altri alla pena dell'ergastolo per i reati di associazione di tipo mafioso e di omicidio.
Come risulta dall'ordinanza impugnata il pubblico ministero aveva chiesto alla Corte di assise di ripristinare nel caso di condanna le misure cautelari nei confronti degli imputati e aveva fatto presente che questi erano in stato di libertà in seguito alla revoca delle misure a suo tempo disposte dal g.i.p., che le esigenze cautelari in base all'art. 275 comma 3 c.p.p. dovevano considerarsi presunte e che ricorreva l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma 1 lett. b) c.p.p., sussistendo l'ipotesi dell'art. 307 commi 1
e 2 lett. b) c.p.p.
La corte di assise contestualmente alla pronuncia della condanna aveva disposto nei confronti dei ricorrenti la misura cautelare della custodia in carcere. ritenendo che ricorresse la condizione prevista dall'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., e cioè il pericolo di fuga di cui all'art. 274 comma 1 lett. b) c.p.p., e che vi fosse anche l'esigenza cautelare presa in considerazione dall'art. 274 comma 1 lett. c), e cioè il pericolo di commissione di reati.
Nell'ordinanza impugnata il tribunale ha rilevato che i ricorrenti si trovavano in stato di libertà non per effetto della decorrenza dei termini di custodia cautelare ma perché i provvedimenti applicativi della misura coercitiva erano stati revocati per la mancanza, all'epoca, di gravi indizi di colpevolezza. Ciò considerato il tribunale ha ritenuto che fosse frutto di errore il riferimento, del pubblico ministero prima e della corte di assise poi, all'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., dato che questa disposizione riguarda il ripristino della custodia cautelare nel caso di condanna dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini e non quello di revoca della misura, ha rilevato che la corte di assise aveva disposto la misura della custodia in carcere facendo riferimento, oltre che al pericolo di fuga, all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p., ha escluso che l'ordinanza della corte di assise potesse "essere censurata come vizio di extrapetizione" e ha concluso con l'affermazione che "legittimamente e correttamente" era "stato disposto il ripristino della misura di rigore" e che "sussistendo concrete ed attuali esigenze di prevenzione ai sensi dell'art. 274 comma 1 lett. b) e c)" andava "confermato il provvedimento appellato".
I ricorrenti hanno dedotto che non vi era correlazione tra la richiesta del pubblico ministero, il provvedimento cautelare della corte di assise e l'ordinanza del tribunale, dato che il primo aveva basato la richiesta di ripristino della custodia cautelare sull'art.307 comma 2 lett. b) c.p.p., facendo riferimento alla sola esigenza cautelare dell'art. 274 comma 1 lett. b) c.p.p., la corte di assise aveva accolto la richiesta e il tribunale del riesame aveva invece escluso che nella specie fosse applicabile l'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. e tuttavia aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare ritenendo sussistente l'esigenza cautelare dell'art. 274 lett. c) c.p.p. I ricorrenti hanno anche denunciato il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e hanno sostenuto che se fosse condivisa "la scelta interpretativa operata dal tribunale del riesame, in ogni caso l'ordinanza coercitiva risulterebbe inefficace in ragione del fatto che non sarebbero stati rispettati i termini di cui all'art. 309 commi 5 e 9 c.p.p." AR OM e GI PI inoltre hanno sostenuto che era immotivata e illegittima la scelta della misura della custodia in carcere.
Ritenuto in diritto
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del pubblico ministero e sulla base degli elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta" (Sez. 3^, 4 novembre 1998, Balzani, in Cass. pen., 2000, p. 1027). È da aggiungere che il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero "anche ravvisando esigenze cautelari diverse da quelle indicate dall'organo dell'accusa" (Sez. 1^, 19 maggio 1997, Moissiadis, in Cass. pen., 1998, p. 1693) e che poteri analoghi a quelli del giudice devono essere riconosciuti al tribunale del riesame (ved. Sez. un., 19 giugno 1996, Di SC, in Cass. pen., 1997, p. 191).
Posti questi principi si deve concludere che la richiesta formulata dal pubblico ministero al termine del giudizio di primo grado di applicare agli attuali ricorrenti, imputati di gravi reati, la misura della custodia in carcere, pur essendo stata basata sull'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. ben poteva essere accolta, ricorrendone le condizioni, indipendentemente dall'applicabilità della disposizione richiamata.
In altre parole è vero che l'art. 307 riguarda il caso in cui l'imputato è stato scarcerato per decorrenza dei termini e che questa condizione, come ha rilevato l'ordinanza impugnata, non sussisteva per i ricorrenti "salvo che per il solo ON SC ed in relazione al solo addebito associativo", perché la misura cautelare nei loro confronti era cessata in seguito alla revoca per la mancanza dei gravi indizi, ma è anche vero che la misura coercitiva ben poteva essere disposta in base alle condizioni generali, richiamate, con riferimento al caso di condanna, dall'art.275 comma 1-bis c.p.p.
Inoltre non può ritenersi che l'esigenza cautelare dell'art.274 comma 1 lett. c) c.p.p. fosse estranea alla richiesta del pubblico ministero e al provvedimento cautelare della corte di assise. Il pubblico ministero infatti aveva fatto riferimento a tutte le esigenze cautelari, in quanto aveva rilevato che le stesse erano "presunte, a mente dell'art. 275 comma 3 c.p.p.", e aveva aggiunto:
"in particolare, ricorre l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1 lett. b)", mentre la corte di assise, dopo aver motivato circa l'esistenza del pericolo di fuga, aveva scritto: "nei confronti dei predetti si ravvisa anche l'ulteriore condizione prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p. e, cioè, l'ampio e concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose".
In conclusione quindi l'errato riferimento iniziale all'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. non può di per sè comportare l'illegittimità dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere, che, come ha ritenuto il tribunale, costituiva "la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare", basata sulla nuova situazione rappresentata dalla sentenza di condanna;
costituiva insomma un nuovo provvedimento cautelare emesso, sempre secondo il tribunale, "per soddisfare legittime esigenze di prevenzione, ritenute attuali e sussistenti in concreto". I ricorrenti però hanno anche rilevato che il tribunale aveva trattato l'impugnazione da loro proposta contro il provvedimento emesso dalla corte di assise come un appello, in applicazione dell'art. 307 c.p.p. (perché secondo la giurisprudenza costante il rimedio esperibile avverso il provvedimento di ripristino della custodia cautelare a norma dell'art. 307 c.p.p. è l'appello e non il riesame: v. Sez. 6^, 12 aprile 1996, Miceli, rv. 205672), e che invece, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 307 c.p.p., quello impugnato doveva essere considerato un nuovo provvedimento cautelare, soggetto come tale al riesame, anziché all'appello, sicché la decisione sarebbe dovuta intervenire nel termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 309 comma 9 c.p.p.. Il rilievo è esatto, infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "anche nei confronti di ordinanza di custodia cautelare emessa successivamente alla revoca di precedente ordinanza il rimedio esperibile è il riesame e non l'appello" (Sez. 1^, 22 marzo 1996, Occhipinti, rv. 204402) ed è da aggiungere che i ricorrenti avevano qualificato l'impugnazione depositata il 7 maggio 2001 "istanza di riesame" mentre il tribunale erroneamente l'ha considerata un appello e ha emesso la relativa decisione solo l'11 luglio 2001, quando era ormai da tempo decorso il termine stabilito dall'art. 309 comma 9 c.p.p. Pertanto, in applicazione dell'art. 309 comma 10 c.p.p. deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dichiararsi cessata l'efficacia dell'ordinanza coercitiva emessa dalla corte di assise nei confronti dei ricorrenti, escluso SC ON, nei riguardi del quale l'annullamento e la cessazione di efficacia sono limitati ai reati diversi dal delitto di cui all'art.416 bis c.p. (rispetto al quale ricorrono le condizioni dell'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., essendo stata disposta in precedenza la scarcerazione per decorrenza dei termini). Conseguentemente deve essere disposta la scarcerazione dei ricorrenti, escluso SC ON, se non detenuti per altra causa.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia dell'ordinanza coercitiva emessa dalla Corte di assise di Reggio Calabria il 26 aprile 2001 nei confronti dei ricorrenti, escluso SC ON, nei riguardi del quale l'annullamento e la cessazione di efficacia sono limitati ai reati diversi dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Ordina la scarcerazione dei ricorrenti, escluso SC ON, se non detenuti per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e per ON di quelli di cui all'art. 94 norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002