Sentenza 24 aprile 2003
Massime • 1
All'esito della pronuncia di una sentenza di condanna la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1 lett. b) e c)per l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare deve essere riconsiderata non solo alla luce degli elementi, che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, ma anche di quelli sopravvenuti e costituiti, in particolare, dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in base alla sentenza stessa. Conseguentemente deve ritenersi applicabile anche in questa fase la presunzione di cui all'art. 275 comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta di annullamento di una misura di custodia cautelare ripristinata all'esito della pronuncia della sentenza di condanna dopo che, nella fase delle indagini, una prima ordinanza era stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 30298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30298 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Gianvittore FABBRI Presidente
dott. Edoardo FAZZIOLI Componente
dott. Antonio MARCHESE "
dott. Giorgio SANTACROCE "
dott. Giancarlo URBAN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR EL nato il [...];
Avverso ordinanza del 15/10/2002 del Tribunale della Libertà di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Fazzioli Edoardo;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Jacoviello che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Non è presente il difensore.
Osserva in fatto ed in diritto
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2002 il tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da PR EL contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta in data 27 settembre 2002 dalla corte d'assise di Catania dopo la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro per il delitto di omicidio aggravato e per i reati connessi a detto omicidio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il PR, per mezzo del difensore di fiducia, sostenendo la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Assume il ricorrente che la "impugnazione" da lui proposta non poteva essere considerata come richiesta di riesame in quanto nei suoi confronti per gli stessi fatti era stata a suo tempo disposta altra misura di custodia cautelare in carcere annullata dal tribunale del riesame per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Di conseguenza non avrebbe potuto ritenersi applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma la disposizione di cui al comma I-bis dello stesso articolo, che non contiene alcun riferimento al comma 3, con conseguente obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c). Motivazione che mancherebbe in considerazione che la misura è stata disposta soltanto per la grave condanna riportata e che questa corte, a sezioni unite, con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 307, comma 2, c.p.p. ha, da una parte ritenuto inapplicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, e, dall'altra ha affermato che la condanna riportata, ancorché grave, non è da sola sufficiente per configurare il pericolo di fuga. Aggiunge che la motivazione del tribunale sul pericolo di commissione di altri reati è erronea in quanto non indica "condotte concrete dell'indagato" e non ha tenuto conto della sua lunga detenzione e della "assenza attuale, e non presunta della presenza, di elementi che legano il PR alla associazione criminale di origine", in considerazione che è ininterrottamente detenuto da circa dieci anni.
3.I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Nel caso di specie non sono applicabili i principi di diritto affermati da questa corte con riferimento all'art. 307, comma 2, lett. c), c.p.p.. In tale ipotesi, infatti, si versa in una situazione particolare in quanto l'imputato - condannato è stato scarcerato per decorrenza dei termini e, quindi, il ripristino della custodia cautelare è un evento del tutto eccezionale che può giustificarsi soltanto in presenza dell'accertato pericolo di fuga cioè del concreto pericolo che si sottragga alla "più probabile" (per effetto della condanna) esecuzione della pena.
Per questo non rilevano la "specie" dei reati per i quali la condanna è stata irrogata ed il pericolo di commissione di ulteriori reati, ma la gravità della pena irrogata che di per sé costituisce un serio motivo, anche se da solo non sufficiente, a darsi alla fuga.
Diversa è l'ipotesi disciplinata dall'art. 275, comma 1-bis, c.p.p.. Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di "indurre" il giudice a "riconsiderare" la sussistenza delle esigenze cautelari di all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., "anche" alla luce degli "elementi sopravvenuti", che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, e che sono in particolare costituiti, per indicazione dello stesso legislatore, "dall'esito del procedimento" e dalle "modalità del fatto", quale accertato con la sentenza di condanna.
Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, una prima ordinanza è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza non vi è alcuna ragione per escludere la presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. in considerazione da una parte che "gli elementi sopravvenuti" debbono essere valutati "anche" con quelli preesistenti allo scopo della formulazione del giudizio sulla esistenza delle esigenze cautelari e dall'altra che una diversa interpretazione si risolverebbe in un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati, già raggiunti non più da indizi, ma da prove della commissione di reati tanto gravi da giustificare nel corso delle indagini preliminari una presunzione di pericolosità, che non è certo venuta meno per effetto della condanna.
In ogni caso, l'ordinanza è anche motivata con riferimento alle esigenze cautelari sia del pericolo di fuga che del pericolo di recidiva.
II tribunale, infatti, non si è limitato a far riferimento alla sola condanna riportata, ma ha ricostruito la personalità dell'imputato, dando atto delle plurime condanne riportate (tre ergastoli) per gravi delitti contro l'ordine pubblico ed il patrimonio, della condanna già subita per associazione mafiosa, del suo inserimento stabile in un contesto associativo mafioso, delle modalità e delle circostanze del fatto delittuoso ascrittogli (commesso al fine di mantenere e consolidare il predominio sul territorio e sui gruppi rivali delle associazioni mafiose dirette da OL e da ZZ TO), circostanze tutte che non solo logicamente denotano la estrema pericolosità del ricorrente, ma danno anche concretamente atto della esistenza di un concreto pericolo di fuga potendo avvalersi dell'appoggio dell'associazione mafiosa in cui risulta inserito (cfr. cass., sez. unite, 11 luglio 2001, n. 34537, RV. 219600 in relazione agli elementi da tenere presenti alla fine della configurazione del pericolo di fuga).
La circostanza, infine, che il PR è detenuto da lungo tempo non è di per sé indice del recesso dall'associazione mafiosa (cfr., tra le altre, cass. 10 aprile 1998, n. 1330, RV. 210537, nonché RV. 205769). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa, anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende determinata nella misura indicata nel dispositivo. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Dispone che si provveda alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att, c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2003.