Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 30298
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Sentenza 24 aprile 2003

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All'esito della pronuncia di una sentenza di condanna la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1 lett. b) e c)per l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare deve essere riconsiderata non solo alla luce degli elementi, che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, ma anche di quelli sopravvenuti e costituiti, in particolare, dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in base alla sentenza stessa. Conseguentemente deve ritenersi applicabile anche in questa fase la presunzione di cui all'art. 275 comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta di annullamento di una misura di custodia cautelare ripristinata all'esito della pronuncia della sentenza di condanna dopo che, nella fase delle indagini, una prima ordinanza era stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 30298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30298
    Data del deposito : 24 aprile 2003

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