Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Qualora in sede di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato formuli istanza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 563 cod. proc. pen., indicando la sanzione in misura inferiore al limite minimo edittale previsto per il reato contestato, il giudice non può ordinare l'esecuzione del decreto penale rideterminando la pena in misura ritenuta congrua, in quanto in tal modo viene implicitamente a dichiarare inammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 461, comma quinto, cod. proc. pen., fuori dei casi previsti. Al contrario, in tale ipotesi, nella mancanza del consenso del pubblico ministero, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/1999, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 11.5.1999
Dott. Luigi Sansone - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 1740
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N. 45940/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UC IO (nato a [...] il [...]); avverso l'ordinanza 2.7.1998 del gip della Pretura di Vercelli;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto penale opposto, limitatamente al reato di cui all'art. 341 c.p.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip della Pretura di Vercelli con ordinanza 21.7.1998 respingeva l'istanza proposta, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, da UC IO di applicazione della pena ex artt.563, 444 c.p.p. limitatamente al reato di cui all'art. 341 c.p.,
essendo la pena proposta (gg. 10 di reclusione) inferiore al limite minimo edittale previsto dalla legge e ordinava l'esecuzione del decreto penale rideterminando la pena in mesi uno di reclusione. Contestualmente pronunciava sentenza di non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 651 e 688 c.p. perché prescritte per intervenuta prescrizione.
Ricorre il UC per violazione dell'art. 461, commi 2 e 4, c.p.p., in quanto l'atto pretorile doveva qualificarsi come ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale;
nonché per violazione dell'art. 563, c. 3, c.p.p. in quanto in mancanza di consenso del P.M. gli atti dovevano essere rimessi a quest'ultimo per l'emissione del decreto di citazione.
Il P.G. con requisitoria scritta chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'art. 341 c.p., in quanto il gip a norma dell'art. 461 c.p.p. doveva introdurre il rito ordinario davanti al Pretore dibattimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore, di fronte alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato e in assenza del consenso del Pubblico ministero, non poteva che emettere decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 464, comma 1, c.p.p. ordinando l'esecuzione del decreto penale opposto ha applicato invece il disposto dell'art. 461, c. 5, c.p.p. dichiarando inammissibile l'opposizione, pur non ricorrendo alcuna delle situazioni previste dallo stesso art. 461. Il ricorso, correttamente proposto a norma dell'art. 461, u.c., c.p.p., deve pertanto essere accolto e l'ordinanza annullata per violazione di legge non ricorrendo le condizioni per la pronuncia di inammissibilità previste dallo stesso articolo. Di conseguenza gli atti vanno trasmessi al Pretore perché proceda ai sensi dell'art.464 c.p.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nella parte in cui ordina l'esecuzione del decreto penale opposto per il reato di cui all'art. 341 c.p. e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di Vercelli
per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999