Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 17104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17104 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/12/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3957
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 46203/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
MA ME, nato in [...], il [...];
avverso la sentenza del 12.02.2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Demarchi Albengo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MA ME è imputato del reato di cui all'art. 485 c.p. perché falsificava la polizza assicurativa ed il relativo tagliando della compagnia di assicurazioni RAS;
il tribunale di Nola ha ritenuto l'imputato responsabile del reato ascritto e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi 2 di reclusione;
contro la sentenza proponeva appello l'imputato lamentando che il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza dichiarativa di improcedibilità perché la querela era stata presentata dalla parte offesa tardivamente. La RAS, pur avendo avuto conoscenza dei fatti il 25 luglio 2007, aveva presentato querela solo il 21 novembre dello stesso anno e quindi fuori termine. La corte d'appello faceva propria la tesi del giudice di primo grado, secondo cui il termine iniziò a decorrere solo dal momento in cui la RAS aveva compiuto le verifiche in ordine al fatto che non risultava alcun contratto assicurativo intestato all'imputato; la corte, tuttavia, in riforma della sentenza emessa in primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 489 c.p., così modificata l'originaria imputazione, mantenendo ferma la pena originaria.
2. Con il presente ricorso per cassazione l'imputato ribadisce la violazione dell'art. 124 c.p. e l'improcedibilità dell'azione per tardività della querela, sostenendo che la parte offesa non possa procrastinare a suo piacimento la decorrenza del termine di cui all'art. 124 e che nel caso di specie la compagnia assicurativa poteva svolgere rapidamente gli accertamenti in ordine alla esistenza della polizza falsificata (mediante una semplice verifica nei propri terminali); inoltre, sostiene il ricorrente che non sia la conoscenza formale, bensì la conoscenza effettiva del fatto di reato da parte del soggetto danneggiato a far decorrere il termine per la presentazione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
non può, infatti, lasciarsi alla discrezionalità della persona offesa la individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per la presentazione della querela, perché ciò costituirebbe una palese violazione dell'art. 124 c.p., che prevede che il diritto di querela non possa essere esercitato oltre tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Tale previsione normativa può subire un contemperamento nel senso che non sia sufficiente - per il decorso del termine - la conoscenza del fatto storico, ma sia necessaria la consapevolezza del suo carattere penalmente illecito. Quando, però, la sussistenza del reato dipenda da accertamenti demandati alla stessa persona offesa dal reato, la dilazione del termine iniziale può essere consentita solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali accertamenti, non potendosi lasciare ad una iniziativa (o, meglio, alla inerzia) di una parte, la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
2. Ciò premesso, occorre considerare che l'accertamento richiesto alla compagnia assicurativa, ai fini della verificazione della sussistenza del reato, richiedeva verosimilmente pochi minuti (o al più pochi giorni, considerato l'imminente periodo feriale), dipendendo da un accertamento a terminale o da una semplice telefonata. Nel caso di specie, la RA presentava querela con 26 giorni di ritardo rispetto ai tre mesi dal momento in cui aveva conoscenza del fatto;
tale termine (26 giorni) è assolutamente sproporzionato (e non risulta essere stato in alcun modo giustificato) in relazione alla semplice indagine richiesta alla compagnia assicurativa (verificare se lo MA era realmente assicurato presso la RA), per cui tardiva deve ritenersi la richiesta di punizione ai sensi dell'art. 124 cod. pen.. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere promossa per tardività della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere promossa per tardività della querela. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015