Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317 bis cod. pen. in relazione ai reati di peculato e concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, per il quale ricorrono inalterate le esigenze alla cui tutela è finalizzata la previsione sanzionatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2005, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/01/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 47
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 48137/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC EN;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 18.9.2003;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile A.S.L. n. 6 di Livorno, avv. Sandra Albertini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
nonché quelle del difensore dell'imputato, avv. Luciano Porri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ricorre di persona NC EN avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 18.9.2003, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentata concussione continuata, in primo grado ravvisato in luogo di quello di concussione consumata e continuata di cui al decreto di citazione per il giudizio;
e lo ha condannato inoltre, in accoglimento dell'appello del p.m., alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Secondo la contestazione il NC, operatore di vigilanza di una U.S.L. di Livorno, in occasione di visite ispettive presso esercizi commerciali (in prevalenza laboratori di parrucchiere o centri estetici), dopo aver rilevato pretese carenze igieniche od altre irregolarità, "suggeriva" l'acquisto di prodotti e di apparecchi idonei secondo lui a sanarle;
e indicava il negozio in cui questi dovevano essere acquistati, consegnando agli esercenti il materiale pubblicitario relativo e prospettando che nel caso l'ispezione non avrebbe avuto conseguenze negative. Deduce il ricorrente "erronea applicazione dell'art. 592 e 605 c.p.p.", sostenendo che la pena accessoria - ove ritenuta applicabile - avrebbe dovuto essere applicata non già dal giudice di appello, ma dal giudice dell'esecuzione; erronea applicazione dell'art. 317 bis c.p., secondo lui non riferibile al tentativo: erronea applicazione degli artt. 56 e 317 c.p., facendo difetto secondo lui il requisito dell'idoneità degli atti "a raggiungere o tentare che terzi raggiungessero una qualche utilità". Ha presentato una memoria, con la quale si contestano le deduzioni del ricorrente, la parte civile A.S.L. n. 6 di Livorno. I rilievi del ricorrente debbono ritenersi manifestamente infondati ovvero privi della specificità richiesta.
Per quanto attiene alla pena accessoria, non si vede la pertinenza dei riferimenti normativi contenuti nel ricorso;
e, in ogni caso, la competenza dall'art. 676 c.p.p. attribuita al giudice dell'esecuzione, per il caso di pene accessorie di applicazione obbligatoria e di durata predeterminata dalla legge, non esclude di certo quella del giudice di appello, investito di uno specifico motivo di gravame sul punto da parte della pubblica accusa, che lamenti la loro mancata applicazione da parte del giudice di primo grado.
Relativamente all'applicazione della pena accessoria all'ipotesi del tentativo, i giudici di appello si sono correttamente uniformati al principio affermato da questa Corte (sez. 6^, 22.7.1992 n. 8148, Pellegrini), secondo cui non vi sarebbe ragione logica per escludere dalla sanzione il reato tentato, ricorrendo anche in tale ipotesi le stesse esigenze poste a fondamento della previsione relativa all'ipotesi del reato consumato;
ne' il ricorrente indica alcun argomento suscettibile di legittimare una soluzione diversa. L'idoneità degli atti viene contestata sulla base di allegazioni apodittiche, che non tengono conto delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento delle decisioni di merito e non le contestano quindi in alcun modo.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va condannato inoltre alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in favore della parte civile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E.
1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida nella somma di E. 1.950, di cui E.
1.700 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 17 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005