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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI CA, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Simone Santoro, di fiducia avverso l'ordinanza n. 212/22 in data 26/07/2022 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/07/2022, l Tribunale di Ancona, rigettava ex art. 310 cod. proc. pen. l'appello proposto nell'interesse di CA CI avverso l'ordinanza con la quale, in data 28/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di revoca della misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 2164 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari nei confronti del sunnominato, colpito da misura custodiale per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 614, primo e quarto comma, cod. pen. (capo C). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di CA CI, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'esigenza della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale non ha minimamente valutato alcuna delle affermazioni difensive, ritenendo erroneamente come immutato il quadro accusatorio: in realtà, non valutare la portata di un argomento difensivo, dimostra la carenza di motivazione. Apodittica è poi la valutazione sulle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame o dell'appello cautelare dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Tanto precisato, nel caso di specie, deve rilevarsi quanto segue. 3 3.1. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al CI in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 614, primo e quarto comma, cod. pen. (capo C). 3.1.1. Invero, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le versioni dei fatti rese dal CI e dal coindagato TT in sede di interrogatorio di garanzia risultano del tutto inattendibili e in più punti menzognere, oltre che in contraddizione tra loro. Al riguardo si afferma come "appare, in primis, del tutto inverosimile che il CI, alla vista del FU (ndr., persona offesa) che improvvisamente estraeva e puntava una pistola sul TT, impaurito ed intervenendo a scopo difensivo come riferito da entrambi gli appellanti, non cercasse di bloccare e disarmare il FU prendendolo alle spalle o, comunque, afferrandone le braccia, ma gli si parasse davanti sferrandogli uno schiaffo a rischio di essere attinto da colpi di arma da fuoco;
del tutto illogica e non meritevole di ulteriori commenti risulta l'affermazione di entrambi gli indagati di essere tornati presso l'abitazione del FU armati di una mazza da baseball e di aver il CI rotto il finestrino del furgone della persona offesa solo perché impauriti dalla reazione aggressiva di questi, senza, peraltro, aveva alcun timore che il FU potesse effettivamente utilizzare la pistola;
risibile l'affermazione di aver fatto ingresso nell'abitazione del FU su invito di questi è mai contro la sua volontà che, quantomeno all'atto del secondo ingresso, armati da mazza da baseball ed accompagnati da una terza persona ugualmente corpulenta e dall'aspetto minaccioso, è quanto mai a credere che il FU li abbia gentilmente invitati ad accomodarsi in casa;
ancora più inverosimile la circostanza che il FU ... avesse necessità per allontanare una prostituta di rivolgersi al TT anziché provvedervi personalmente tanto più che aveva comunque messo in preventivo di convincere la donna con una regalia in denaro;
incomprensibile, poi, che la somma di € 300 destinata alla prostituta non fosse stata immediatamente dal FU consegnata al TT ma solo promessa tanto da costringere quest'ultimo a reclamarla a cose fatte;
evidente risulta la contraddizione tra le due versioni laddove il TT riferisce che s'era trovato casualmente a passare dinanzi all'abitazione del FU accompagnato dal CI che l'ignaro di tutto e di aver deciso sul momento di andare a parlare con la persona offesa mentre il CI, verosimilmente per giustificare l'invio del messaggio audio al FU, ha dichiarato che si trovava al ristorante con il TT, di aver sentito le numerose chiamate del 4 FU e di aver personalmente inviato un messaggio a questi per avvisarlo del loro arrivo (si noti, peraltro, che nel messaggio audio, il CI in realtà dice al FU che sarebbe andato lui, contenuto, quindi, che mal si concilia con la pretesa ignoranza circa i rapporti intercorsi tra il TT ed il FU) ...". 3.1.2. A tutto questo il Tribunale aggiunge, a conferma dell'inattendibilità intrinseca degli indagati, le risultanze delle telecamere di videosorveglianza, che riprendono il TT ed il CI sopraggiungere "a bordo dell'utilitaria nera del TT da questi condotta, entrare nell'abitazione e dopo qualche minuto uscirne litigando animatamente con il FU che precedono e verso il quale il CI si volta più volte per colpirlo con manate dirette al capo ... mentre il TT, pur inveendo anch'egli contro il FU, dapprima si frappone tra i due tentando di contenere l'ira del CI e di farlo fisicamente arretrare e, poi, ad un certo punto, si volta anch'egli verso il FU e per due volte minacciosamente fa il gesto do colpirlo con un pugno e, quindi, a sua volta, lo colpisce senz'altro con un paio di manate, il FU, durante tutto frangente, mostra le mani vuote e non impugna alcuna arma parando anzi le braccia in avanti a schermirsi dei colpi contro di lui diretti ed ad un certo punto sembra volersi riparare dietro la recinzione mentre il CI per arrivare a colpirlo, dopo aver appoggiato a terra il cellulare per liberarsi le mani, sale su un cordolo in cemento posto all'esterno della recinzione e si protende all'interno menando pervicacemente ancora colpi in aria, dopo essersi allontanati i due ritornano, il CI alla guida dell'auto del TT con a bordo un terzo uomo ed il TT apparentemente a piedi e a passo veloce ... fanno ingresso nell'abitazione del FU, non senza aver prima il CI, armato di mazza da baseball, inferto un violento colpo alla recinzione;
dalle riprese, infine, emerge che anche successivamente i due a bordo dell'auto del TT compiono diversi giri davanti all'abitazione del FU, forse, per sorprendere quest'ultimo nascostosi in occasione del secondo accesso e comunque per intimorirlo ...". 3.2. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più 5 restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3.3. Anche in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato appare incensurabile, avendo evidenziato addirittura un aggravamento delle stesse, con particolare riferimento al pericolo d'inquinamento probatorio (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18/11/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/07/2022, l Tribunale di Ancona, rigettava ex art. 310 cod. proc. pen. l'appello proposto nell'interesse di CA CI avverso l'ordinanza con la quale, in data 28/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di revoca della misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 2164 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari nei confronti del sunnominato, colpito da misura custodiale per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 614, primo e quarto comma, cod. pen. (capo C). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di CA CI, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'esigenza della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale non ha minimamente valutato alcuna delle affermazioni difensive, ritenendo erroneamente come immutato il quadro accusatorio: in realtà, non valutare la portata di un argomento difensivo, dimostra la carenza di motivazione. Apodittica è poi la valutazione sulle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame o dell'appello cautelare dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Tanto precisato, nel caso di specie, deve rilevarsi quanto segue. 3 3.1. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al CI in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. (capo A) e 110, 61 n. 2, 614, primo e quarto comma, cod. pen. (capo C). 3.1.1. Invero, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le versioni dei fatti rese dal CI e dal coindagato TT in sede di interrogatorio di garanzia risultano del tutto inattendibili e in più punti menzognere, oltre che in contraddizione tra loro. Al riguardo si afferma come "appare, in primis, del tutto inverosimile che il CI, alla vista del FU (ndr., persona offesa) che improvvisamente estraeva e puntava una pistola sul TT, impaurito ed intervenendo a scopo difensivo come riferito da entrambi gli appellanti, non cercasse di bloccare e disarmare il FU prendendolo alle spalle o, comunque, afferrandone le braccia, ma gli si parasse davanti sferrandogli uno schiaffo a rischio di essere attinto da colpi di arma da fuoco;
del tutto illogica e non meritevole di ulteriori commenti risulta l'affermazione di entrambi gli indagati di essere tornati presso l'abitazione del FU armati di una mazza da baseball e di aver il CI rotto il finestrino del furgone della persona offesa solo perché impauriti dalla reazione aggressiva di questi, senza, peraltro, aveva alcun timore che il FU potesse effettivamente utilizzare la pistola;
risibile l'affermazione di aver fatto ingresso nell'abitazione del FU su invito di questi è mai contro la sua volontà che, quantomeno all'atto del secondo ingresso, armati da mazza da baseball ed accompagnati da una terza persona ugualmente corpulenta e dall'aspetto minaccioso, è quanto mai a credere che il FU li abbia gentilmente invitati ad accomodarsi in casa;
ancora più inverosimile la circostanza che il FU ... avesse necessità per allontanare una prostituta di rivolgersi al TT anziché provvedervi personalmente tanto più che aveva comunque messo in preventivo di convincere la donna con una regalia in denaro;
incomprensibile, poi, che la somma di € 300 destinata alla prostituta non fosse stata immediatamente dal FU consegnata al TT ma solo promessa tanto da costringere quest'ultimo a reclamarla a cose fatte;
evidente risulta la contraddizione tra le due versioni laddove il TT riferisce che s'era trovato casualmente a passare dinanzi all'abitazione del FU accompagnato dal CI che l'ignaro di tutto e di aver deciso sul momento di andare a parlare con la persona offesa mentre il CI, verosimilmente per giustificare l'invio del messaggio audio al FU, ha dichiarato che si trovava al ristorante con il TT, di aver sentito le numerose chiamate del 4 FU e di aver personalmente inviato un messaggio a questi per avvisarlo del loro arrivo (si noti, peraltro, che nel messaggio audio, il CI in realtà dice al FU che sarebbe andato lui, contenuto, quindi, che mal si concilia con la pretesa ignoranza circa i rapporti intercorsi tra il TT ed il FU) ...". 3.1.2. A tutto questo il Tribunale aggiunge, a conferma dell'inattendibilità intrinseca degli indagati, le risultanze delle telecamere di videosorveglianza, che riprendono il TT ed il CI sopraggiungere "a bordo dell'utilitaria nera del TT da questi condotta, entrare nell'abitazione e dopo qualche minuto uscirne litigando animatamente con il FU che precedono e verso il quale il CI si volta più volte per colpirlo con manate dirette al capo ... mentre il TT, pur inveendo anch'egli contro il FU, dapprima si frappone tra i due tentando di contenere l'ira del CI e di farlo fisicamente arretrare e, poi, ad un certo punto, si volta anch'egli verso il FU e per due volte minacciosamente fa il gesto do colpirlo con un pugno e, quindi, a sua volta, lo colpisce senz'altro con un paio di manate, il FU, durante tutto frangente, mostra le mani vuote e non impugna alcuna arma parando anzi le braccia in avanti a schermirsi dei colpi contro di lui diretti ed ad un certo punto sembra volersi riparare dietro la recinzione mentre il CI per arrivare a colpirlo, dopo aver appoggiato a terra il cellulare per liberarsi le mani, sale su un cordolo in cemento posto all'esterno della recinzione e si protende all'interno menando pervicacemente ancora colpi in aria, dopo essersi allontanati i due ritornano, il CI alla guida dell'auto del TT con a bordo un terzo uomo ed il TT apparentemente a piedi e a passo veloce ... fanno ingresso nell'abitazione del FU, non senza aver prima il CI, armato di mazza da baseball, inferto un violento colpo alla recinzione;
dalle riprese, infine, emerge che anche successivamente i due a bordo dell'auto del TT compiono diversi giri davanti all'abitazione del FU, forse, per sorprendere quest'ultimo nascostosi in occasione del secondo accesso e comunque per intimorirlo ...". 3.2. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più 5 restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3.3. Anche in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato appare incensurabile, avendo evidenziato addirittura un aggravamento delle stesse, con particolare riferimento al pericolo d'inquinamento probatorio (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18/11/2022.