Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
È manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod.pen., per contrasto con gli artt 3, 25, 27, comma terzo, 31 e 117 comma primo Cost., in relazione alla previsione di applicabilità della pena dell'ergastolo a soggetti infraventunenni, atteso che trattasi di soggetti che hanno raggiunto la maggiore età, ossia il limite, legalmente stabilito, oltre il quale l'individuo entra nell'età adulta, con il conseguimento di tutti i diritti, ma anche di tutti i doveri e le responsabilità che ne conseguono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 13051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13051 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/02/2015
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 337
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 33797/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RO TO N. IL 01/11/1966;
avverso l'ordinanza n. 13/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 04/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il 4 giugno 2014 la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da IC RO AN, volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, atteso che, al momento della commissione del fatto per il quale era stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, IC era ancora infraventunenne.
La Corte osservava che la domanda era priva di qualsiasi riferimento normativo e che le persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, cui il legislatore ha accordato alcuni particolari benefici quando condannati come minorenni, non cessano solo per questo di essere adulti, posto che il legislatore ha fissato la maggiore età al compimento dei diciotto anni e ciò costituisce un limite insuperabile, atteso che, con la maggiore età, il soggetto consegue tutti i diritti, ma anche tutti i doveri e le responsabilità che ciò comporta.
Dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 31 Cost.. In relazione all'art. 27 Cost., comma 3, osservava che l'ergastolo ha perso le sue connotazioni di pena perpetua alla luce delle modifiche apportate, anche a seguito di pronunzie della Corte Costituzionale, all'ordinamento penitenziario.
Riteneva non pertinente il richiamo all'art. 31 della Carta fondamentale, considerato che, nel caso in esame, il delitto era stato commesso dall'imputato quando era già maggiorenne. Evidenziava, infine, la non pertinenza del richiamo all'art. 3 Cost., atteso la differenza sostanziale esistente tra l'ipotesi di commissione del reato da parte del soggetto minorenne e quella di consumazione del delitto da parte dell'imputato maggiorenne.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente IC, il quale prospetta nuovamente la questione di costituzionalità degli artt. 17 e 22 c.p. in relazione agli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. nella parte in cui non prevede l'esclusione per gli infraventunenni della pena dell'ergastolo e la sua commutazione nella massima pena temporanea.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In ordine al problema preliminare dell'ammissibilità del motivo di ricorso afferente, in via esclusiva ed autonoma, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale o, come nel caso in esame, la riproposizione della stessa, già giudicata irrilevante o manifestamente infondata dal giudice di merito, si registra un contrasto interpretativo.
Il Collegio, pur consapevole di un contrario indirizzo esegetico (Sez. 1, 4 novembre 2003, n. 46334; Sez. 1, 7 dicembre 2004, n. 543;
Sez. 1, 6 novembre 2008, n. 45311; Sez. 1, 17 dicembre 2008, n. 8434), ritiene che sia ammissibile il ricorso per cassazione fondato unicamente su una questione di legittimità costituzionale di una norma di cui debba essere fatta applicazione nel procedimento. Poiché il ricorso per cassazione, come tutte le impugnazioni, tende ad ottenere un risultato più favorevole in concreto rispetto alla situazione prevista dalla sentenza impugnata, la doglianza incentrata unicamente sulla questione di legittimità costituzionale di una norma si correla a tale risultato mediante la rimozione della norma impugnata ed è ammissibile, atteso che essa investa sostanzialmente, "sia pure in forma ellittica" (Sez. Un. , n. 2458 del 24 marzo 1984), il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata d'incostituzionalità (Sez. U., n. 2958 del. 24 marzo 1984; Sez. 1, n. 4544 dell'1 luglio 1997; Sez. 6, 16 marzo 2000, n. 6121; Sez. 1, 3 giugno 2004, n. 32790; Sez. 3, 24 maggio 2007, n. 35375; Sez. 6, 31 marzo 2008, n. 31683; Sez. 1, 10 dicembre 2008, n. 409; Sez. 1, 11 novembre 2009, n. 45511).
2. Tanto premesso sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, il Collegio osserva che la prospettata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., art. 27 Cost., comma 3, art. 31 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, è manifestamente infondata.
La previsione dell'ergastolo per coloro che, come nel caso di IC (infraventunenne all'epoca di commissione del delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo) siano maggiorenni e cioè "adulti" in virtù della normativa vigente non contrasta con l'art. 31 Cost., che tutela l'infanzia e la gioventù, e con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia su questo tema. La sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 168 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 c.p. nella parte in cui non esclude la applicabilità dell'ergastolo al minore imputabile, e cioè al minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, ha, come si desume dall'intero impianto motivazionale della suddetta decisione, una portata circoscritta, riferita soltanto all'imputato che, al momento della consumazione del reato, non ha raggiunto la maggiore età. Al contrario, la Consulta ha sempre dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'ergastolo e l'isolamento diurno nei confronti di coloro che versano in una situazione obiettivamente diversa, ossia abbiano compiuto la maggiore età al momento di commissione del reato, in quanto la dissuasione, la prevenzione e la difesa sociale sono, al pari dell'emenda, alla radice della previsione della pena dell'ergastolo e tale sanzione, per la funzione cui adempie e per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità (Sez. 1, n. 7337 del 18 gennaio 2006;
Sez. 1, n. 7301 dell'8 luglio 1991). Sotto altro profilo la Consulta ha osservato che, a seguito della entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di costituire in concreto, anche nei confronti dei soggetti maggiorenni, una pena perpetua e, pertanto, non può dirsi contrario al senso di umanità od ostativo alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 Cost.. Tali valutazioni valgono anche per i c.d. "giovani adulti", ossia le persone di età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni, cui il legislatore, in relazione alla loro età giovanile, ha accordato alcuni particolari e sia pure limitati, benefici, quali, ad esempio, un ampliamento del limite di pena per la sospensione condizionale (art. 163 c.p., comma 3) ovvero la permanenza nell'istituto penale minorile, qualora condannati come minorenni. Tali previsioni, correlate al momento dell'esecuzione della pena e alla funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.), non incidono, però, sulla previsione generale che fissa la maggiore età ai diciotto anni mediante l'individuazione di un parametro certo e di un limite ragionevolmente non superabile sulla base di una valutazione complessiva operata in linea generale da legislatore, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti per la determinazione della capacità d'intendere e di volere e dello sviluppo delle facoltà intellettive e cognitive dell'individuo adulto.
La tutela dell'infanzia deve, quindi, necessariamente attestarsi su un limite certo di età e non appare ne' irragionevole ne' in contrasto con tale tutela il fatto che il legislatore ne abbia fissato il limite al compimento della maggiore età, che rappresenta per il soggetto l'ingresso nella età adulta con il conseguimento di tutti i diritti, ma anche di tutti i doveri e di tutte le responsabilità che ciò comporta.
3. Sotto tutti questi profili, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015