Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione fondato esclusivamente sulla questione di legittimità costituzionale di una norma, di cui debba essere fatta applicazione nel procedimento, in quanto il ricorrente, attraverso la prospettazione della stessa, tende a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 32790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32790 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2583
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033648/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI IO N. IL 08/12/1956;
avverso ORDINANZA del 13/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.5.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4 bis ord. pen., così come modificato dalla legge 23.12.2002 n. 279, e rigettava il reclamo avanzato da MA DA avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Pisa, con decreto emesso il 17.3.2003, aveva rigettato l'istanza tendente ad ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30 ter ord. pen.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, DA, il quale ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis legge 354/1975, così come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 23.12.2002 n. 279, per violazione dell'art. 3 Cost, nella parte in cui la collaborazione condiziona l'ammissibilità ai permessi premio e alle misure alternative anche se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge (d.l.
8.6.1992 n. 306) che ha introdotto detto requisito.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che è ammissibile il ricorso per Cassazione fondato esclusivamente su una questione di legittimità costituzionale di una norma di cui debba essere fatta applicazione nel procedimento, in quanto il ricorrente, attraverso la prospettazione della stessa, tende a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse (Sez. 6^, 16.3.2000, n. 0 6121, ric. P.M. e Santiniello ed altri, riv. 220524). Le norme che disciplinano i benefici penitenziari non possono essere considerate norme penali sostanziali, in quanto esse non attengono alla cognizione del reato e al relativo trattamento sanzionatorio, ma riguardano esclusivamente le modalità esecutive della pena. Rispetto ad esse, quindi, non trovano applicazione ne' il principio costituzionale di cui all'art. 25 della Costituzione ne' il disposto dell'art. 2 c.p. (Sez. 1^, 17.11.1999, n. 0 6297, ric. Brunetto, riv. 215217; Corte Costituzionale, sent. 20.7.2001 n. 273; ordinanza 23.7.2001 n. 280). Il requisito della collaborazione con la giustizia si configura, pertanto, non irragionevolmente, come un criterio di accertamento dell'avvenuta rescissione dei collegamenti criminali, a sua volta condizione necessaria, anche se non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e recupero del condannato, cui la legge subordina l'ammissione ai benefici penitenziali.
Pertanto, la limitazione degli stessi - non aventi natura di diritto penale sostanziale e, quindi, non soggetti al principio di irretroattività della legge penale - a determinate tipologie di delitti (quali ad esempio i delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico), posti in essere successivamente all'entrata in vigore della legge 279/2002, qualora ricorra il requisito indispensabile della collaborazione con la giustizia, è espressione della discrezionalità del legislatore ordinario e dell'attuazione delle sue scelte istituzionali. Le disposizioni di cui si assume il contrasto con i principi costituzionali e, in particolare, con quello di uguaglianza, devono essere lette anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 445 del 1997 e n. 137 del 1999, emesse rispettivamente in tema di semilibertà e di permessi premio, con le quali la Consulta ha statuito che le preclusioni imposte dall'art. 4 bis della legge 354/19975 e successive modifiche non possono precludere, in ogni caso, l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati che, al momento dell'entrata in vigore della legge contenente restrizioni in proposito, abbiano già realizzato le condizioni per finirne.
Sotto tutti questi profili, quindi, la prospettata questione di legittimità costituzionale non appare fondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004