Sentenza 7 dicembre 2004
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione la questione di legittimità costituzionale di una norma, qualora manchi la contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, diventa irrilevante, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento é divenuta irrevocabile per non essere essi stati oggetto del ricorso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2004, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/12/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1385
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027249/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA MO, N. IL 19/11/1981;
avverso SENTENZA del 11/03/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITALIANO ESPISITO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11/03/2004 la Corte di Appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) - in parziale riforma della sentenza 11/11/2002 del Tribunale di Bolzano (sezione distaccata di Merano), con la quale RA MO era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi quattro di reclusione siccome dichiarato colpevole del delitto previsto dall'art. 14 co. 2 L. 230/1998 (rifiuto di prestazione del servizio militare) - concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 c.p., determinava la pena in gg. 80 di reclusione, convertita in euro 3.098,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. A tal fine il ricorrente ha dedotto questione di legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, rilevando in particolare l'irragionevolezza dell'attuale normativa a seguito della entrata in vigore della legge relativa alla istituzione del servizio militare professionale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero - a parte la considerazione che la norma in questione non è stata abrogata - va rilevato che con l'unico motivo è stata riproposta la questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata dal giudice del merito secondo l'indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 34 del 9/02/2001. Non vi è dubbio che, qualora manchi la contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, la questione di legittimità costituzionale di una norma diventa irrilevante nel giudizio di Cassazione, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento è divenuta irrevocabile per non essere stati oggetto del ricorso (Cass. sez. 1^ n. 747 del 9/7/2003, proc. Chionetti;
Cass. sez. 1^ 29/9/1997, proc. Messina, rv. 208.976).
Pertanto - trattandosi di questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza in quanto non collegata alla "ratio decidendi" - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2005