Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 8434
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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È inammissibile il ricorso di cassazione che si risolve esclusivamente nella riproposizione di una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito. (Fattispecie relativa all'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 30 L. n. 354 del 1975 nella parte in cui non contempla, tra i motivi che legittimano la concessione dei permessi ai detenuti, quello relativo all'esigenza di intrattenere colloqui intimi con il coniuge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 8434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8434
    Data del deposito : 17 dicembre 2008

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