Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso di cassazione che si risolve esclusivamente nella riproposizione di una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito. (Fattispecie relativa all'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 30 L. n. 354 del 1975 nella parte in cui non contempla, tra i motivi che legittimano la concessione dei permessi ai detenuti, quello relativo all'esigenza di intrattenere colloqui intimi con il coniuge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 8434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8434 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3637
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 028860/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IO AU, N. IL 30/01/1964;
avverso ORDINANZA del 21/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 21.5.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo presentato dal detenuto BO AN TO contro il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Padova in data 13.3.2008 che aveva rigettato la richiesta del suddetto di usufruire di un permesso ex art. 30 dell'ordinamento penitenziario al fine di avere un colloquio affettivo ed intimo con la propria moglie presso una casa di accoglienza di Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che i colloqui affettivi potevano trovare spazio nell'ambito dei permessi premio ai sensi dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, mentre l'istituto invocato dal detenuto era diretto ad altre finalità. Ha nel contempo dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, in relazione agli artt. 2, 27, 29, 30 e 31 Cost., sollevata dalla difesa del condannato sotto il profilo che non potevano essere compressi i diritti riconosciuti dalla Costituzione in materia di famiglia, ne' tanto meno i diritti inviolabili dell'uomo, rilevando che la scelta legislativa di riservare l'istituto di cui all'art. 30 O.P. ad eventi patologici di particolare gravità ed invece di attribuire la tutela dei legami familiari al diverso istituto del permesso premio, riservato ai detenuti non pericolosi e meritevoli, era perfettamente in linea con tutti parametri costituzionali menzionati dal detenuto e non si poneva in contrasto neppure con la raccomandazione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 23 del 2003, relativa alla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a pene di lunga durata, invocata dal detenuto, poiché non conteneva alcuna indicazione sul punto. Ha proposto ricorso per Cassazione il condannato personalmente lamentando: era illogica la motivazione del provvedimento impugnato laddove aveva affermato che eventualmente la questione di legittimità costituzionale avrebbe potuto essere proposta con riguardo all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, considerato che il ricorrente non si trovava nelle condizioni per potere usufruire di permessi premio per cui la questione sarebbe stata ritenuta irrilevante e comunque il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto sollevare d'ufficio la questione se la avesse ritenuta rilevante con riferimento ad altra disposizione;
era illogico ritenere che la scelta legislativa fosse insindacabile se la stessa si poneva in contrasto con i parametri costituzionali;
l'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario si poneva in contrasto con gli artt. 2, 29,30 e 31 Cost., laddove non prevedeva il diritto del detenuto di continuare a coltivare le proprie relazione affettive ed intime, quale bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che appartenevano al detenuto anche al di fuori del regime dei permessi premio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti inammissibile.
Posto che nella specie lo stesso ricorrente riconosce che non poteva godere dei permessi premio, alla stregua della norma vigente e che la esigenza di colloqui intimi con il coniuge non rientrava nella previsione specifica dell'art. 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, per cui l'unica soluzione passava attraverso la eccezione di legittimità costituzionale, tale questione diventa irrilevante in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento è divenuta irrevocabile per non essere stati oggetto di ricorso (v. Cass. n. 543 del 2004, rv. 230809; rv. 205946; rv. 208976; rv. 209933; rv. 226883; rv. 226883, rv. 220524). Questo Collegio ritiene infatti di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, pur se contrastato anche di recente da Cass. sez. 6 </AUT>rv. 240780, per cui è inammissibile il ricorso per Cassazione soltanto per la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito.
Comunque, a parte ciò, la questione è anche manifestamente infondata. La tutela dei rapporti familiari e dei diritti della persona, nell'ambito della esecuzione della pena, non può essere la stessa di quella prevista in regime di libertà, specie per i detenuti ritenuti pericolosi per cui la restrizione della libertà è ritenuta l'unico rimedio alla pericolosità persistente. La scelta legislativa di assicurare tale tutela nell'ambito dei permessi premio riservati ai detenuti non pericolosi dopo un periodo di detenzione che consenta di verificare la meritevolezza è sotto tale profilo equilibrata e coerente con i principi costituzionali che tutelano i rapporti familiari ma anche le esigenze di prevenzione sociale.
Tale sistema legislativo non si pone poi in contrasto neppure con la funzione rieducativa della pena poiché i permessi premio si inseriscono proprio nella funzione rieducativa una volta che sia esclusa la pericolosità ed accertata la meritevolezza del condannato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009