Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
Nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato. (Nel caso di specie un dipendente del Banco di Napoli si era limitato a chiedere l'accertamento della dipendenza di una malattia da causa di servizio e la declaratoria del suo diritto al riconoscimento, da parte del datore di lavoro, "di tutti i diritti conseguenziali" senza alcuna specificazione delle provvidenze che intendeva conseguire attraverso la proposta azione giudiziaria; la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in considerazione dell'improponibilità della domanda derivante dall'inesistenza di un suo requisito essenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO NAPOLI S.P.A. - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. GIUSEPPE FALCONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA QUARESIMA, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO MUSTO, FEDERICO PELLETTIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO DIANDREA, GIUSEPPE TEOTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1909/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/07/96 R.G.N. 454/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo;
rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AE ER, dipendente del Banco di Napoli, con ricorso al locale Pretore chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sofferta sindrome neurologica e la condanna del Banco - che aveva negato tale dipendenza - all'attribuzione di tutti i diritti consequenziali.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 9 marzo 1990 il Pretore rigettava la domanda. Proponeva appello il lavoratore contestando le conclusioni dell'ausiliare tecnico. Il Banco si costituiva chiedendo il rigetto della impugnazione.
Con sentenza 23 luglio 1996 il Tribunale di Napoli, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico" nominato nel giudizio di secondo grado, accoglieva l'appello e dichiarava la dipendenza da causa di servizio della malattia denunciata e il diritto dell'appellante al riconoscimento, da parte del Banco di Napoli, di tutti i diritti consequenziali. Il Banco di Napoli chiede la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su due motivi ai quali resiste il ER con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c., nonché degli artt. 40 e 41 r.d. 5 settembre 1895 n.603 e degli artt. 421 64 e 65 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092, dell'art.102 del Regolamento per il personale del Banco
di Napoli in relazione agli artt. 1362 e segg. cod.civ. e in ogni caso omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) Osserva il ricorrente che l'attribuzione al ER in conformità alla domanda dallo stesso proposta di "tutti i diritti derivanti da tale riconoscimento" (la dipendenza della malattia dal servizio) operata dalla sentenza del Tribunale si risolve nell'accertamento di un mero fatto, non avendo il lavoratore indicato quali benefici intendesse trarre dal richiesto accertamento. La mancata indicazione del bene della vita la cui tutela si pretendeva in giudizio e la assoluta genericità di una domanda di "tutti i diritti" fa venir meno, secondo il ricorrente, la condizione stessa dell'azione ed integra una situazione di carenza di interesse ad agire, rilevabile anche di ufficio ed erroneamente non rilevata dal Tribunale nonostante fosse stata evidenziata dal Banco nel corso del giudizio di merito la inutilità di appurare il solo "fatto" della dipendenza dal servizio della lamentata patologia senza farne derivare effetti normativamente previsti.
La carenza di interesse ad agire risulta tanto più evidente, a giudizio del Banco, ove si consideri che dal riconoscimento della infermità come dipendente dal servizio deriva un diritto - quello alla liquidazione della pensione cosiddetta privilegiata (beneficio assimilabile a quello proprio dei dipendenti statali in virtù dell'applicazione ai dipendenti del Banco di Napoli delle norme sulla cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato di cui al tit. IV del d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 espressamente richiamate dall'art.102 del Regolamento del personale, e delle norme di cui al cap. II del tit. II del r.d. 5 settembre 1895 n.603 "Regolamento per l'esecuzione del t.u. sulle pensioni civili e militari") - per l'attribuzione del quale non è sufficiente la sussistenza del solo requisito della dipendenza da causa di servizio della malattia ma è necessario l'ulteriore requisito della inquadrabilità di essa nella categoria della tabella A di cui alla legge 18 marzo 1968 n.313,. La sentenza quindi è comunque viziata per aver attribuito al ER " tutti i diritti" rivenienti dal l'accertamento della dipendenza della malattia dal servizio prestato in assenza degli altri requisiti di legge essenziali per il sorgere di tali diritti. Con il secondo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata incorre nella ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 del r.d. 5 settembre 1895 n.603 e dell'art. 64 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092, per aver dichiarato la sussistenza della "causa di servizio" in relazione ad un'infermità che seppure insorta in costanza di servizio è stata dallo stesso Tribunale attribuita a fatti e/o avvenimenti del tutto estranei al servizio. Sottolinea, in proposito, che le disposizioni ora ricordate richiedono la sussistenza di un nesso di causalità - e non di semplice occasionalità - tra la malattia o la lesione e il servizio prestato (art.40 r.d. n.603 del 1895) e stabiliscono che "fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" (art.64 d.p.r. n.1092/73) evidenziando, con questi espressi richiami, che gli avvenimenti "esterni" all'attività lavorativa - avvenimenti sui quali è interamente costruita la decisione del Tribunale - non possono imputarsi al servizio stesso. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta, di necessità, l'assorbimento del secondo.
Osserva infatti la Corte che la domanda proposta dal ER nel ricorso introduttivo di primo grado - e riprodotta nelle conclusioni di appello - è assolutamente generica nel contenuto e inidonea ad individuare il diritto fatto valere in giudizio, avendo il ricorrente solamente richiesto che, accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità neurologica da lui lamentata, fosse dichiarato il suo ". .diritto al riconoscimento, da parte del Banco di Napoli, di tutti i diritti conseguenziali. ." senza alcuna indicazione delle provvidenze - previste della legge o dalla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel Regolamento per il personale adottato dal Banco di Napoli - che intendeva conseguire attraverso la proposta azione giudiziaria.
In sostanza la richiesta di affermazione dell'obbligo del Banco al riconoscimento della causa di servizio non è preordinata all'acquisizione di alcun particolare beneficio e sembra piuttosto formulata - in mancanza di qualunque indicazione utile ad altrimenti definirne l'oggetto - in previsione di un eventuale futuro rilievo che quel riconoscimento poteva assumere ai fini dell'ottenimento di prestazioni (dalla legge o dall'ordinamento interno) ad esso ricollegate.
L'assoluta indeterminatezza del petitum equivale ad inesistenza della domanda giudiziale (tale non potendo qualificarsi una richiesta priva della indicazione del diritto rivendicato) e costituisce ragione di nullità non soltanto del ricorso introduttivo e della sentenza di primo grado ma anche della impugnata sentenza del Tribunale, sulla quale si riflette comportando assoluta indeterminatezza dello "iussum" del giudice, pronunciatosi in conformità alle del tutto generiche richieste del lavoratore appellante.
Si tratta, come più volte è stato evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla omessa determinazione dell'oggetto della domanda e del fatto giuridico costitutivo della domanda stessa, quali elementi essenziali del ricorso introduttivo ai sensi dell'art.414 c.p.c. (cfr. Cass. sent. 29 gennaio 1985 n. 526, 19 maggio 1987 n. 4566, 13 giugno 1987 n. 5210, 6 novembre 1990 n. 10646, 4 aprile 1991 n. 3510, 29 dicembre 1997 n. 13066), di una nullità assoluta e o insanabile che appartiene alla categoria delle nullità deducibili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e per la quale deve ritenersi che prenda vigore la regola disposta dall'art.158 c.p.c. in relazione al vizio di costituzione del giudice, dal momento che l'incertezza di contenuto della statuizione conclusivamente adottata impedisce a questa di perseguire il suo scopo di fare stato ad ogni effetto nei futuri giudizi tra le parti.
Questo significa che solo il passaggio in giudicato della esplicita affermazione della proponibilità della domanda - perché dotata di tutti i suoi requisiti essenziali - contenuta nella sentenza di primo grado e non investita di specifico gravame preclude a questa Corte la rilevabilità anche di ufficio del difetto di tali requisiti. E poiché non risulta, nel caso concreto, che la sentenza del Pretore si sia pronunciata espressamente sulla questione, pienamente legittima appare la deduzione del banco ricorrente peraltro dallo stesso Banco già formulata nella "memoria" autorizzata nel giudizio di appello, secondo cui, dall'assoluta genericità della domanda perché mancante della indicazione del bene della vita la cui tutela si pretendeva in giudizio, necessariamente consegue l'insussistenza della condizione stessa dell'azione e la carenza di interesse ad agire da parte del ER con riguardo al mero accertamento della dipendenza dal servizio della infermità da lui lamentata. Si tratta di un rilievo che va pienamente condiviso alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte la quale afferma che l'azione di accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), ma deve tendere all'accertamento di un diritto che possa in astratto competere all'attore, sempre che sussista un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale, che non possa essere eliminato senza una pronunzia giudiziale: in altri termini l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e l'oggettiva consistenza che gli danno rilievo giuridico quale requisito di un'azione di mero accertamento solo quando questa azione si ricolleghi ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato, sì che non abbia natura meramente eventuale la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo (cfr. da ultimo Cass. sent. 7 marzo 1995 n. 2622, 20 aprile 1995 n. 4444, 5220/96). Ora il controricorrente medesimo sostiene (pag.6 del controricorso) che con il richiedere il riconoscimento della causa di servizio e la condanna del convenuto Banco all'attribuzione di "tutti i diritti" conseguenti, si era riservato ". .ulteriore azione intesa ad ottenere in concreto le prestazioni derivanti dal predetto riconoscimento" (della dipendenza della malattia da causa di servizio). La stessa prospettazione del ER rende allora evidente che l'azione da lui proposta tendeva ad eliminare lo stato di incertezza in ordine al mero nesso di causalità tra infermità denunziata e prestazione dell'attività lavorativa: stato di incertezza, peraltro, che in rapporto a diritti soggettivi indeterminati e perciò solo eventuali, era di per sè inidoneo ad arrecargli un pregiudizio dotato del carattere dell'attualità.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso per le ragioni appena dette comporta l'assorbimento del secondo motivo, il cui esame suppone una domanda validamente proposta.
La rilevata nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata identificazione del diritto fatto valere, mentre comporta la nullità assoluta e insanabile dell'atto e delle successive sentenze di merito, si risolve in una ragione di improponibilità della domanda per l'inesistenza di un suo requisito essenziale e comporta. perciò, le applicazione dell'art.382, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., nel senso che la sentenza del Tribunale deve essere cassata senza rinvio.
Ragioni di equità giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso stesso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata ritenuta la domanda improponibile. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999