Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
Il giudizio abbreviato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, senza, cioè, l'osservanza delle regole previste per il dibattimento; per cui non è applicabile il divieto di utilizzazione degli atti indicati nell'art. 514 c.p.p., ivi comprese le dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 27.4.98
1. Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe NO " N. 1461
3. " AL FI " REGISTRO GENERALE
4. " NC AR " N. 16477/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste
c/
Giarelli Luigi n. Bozzolo di Mantova 11-6-1920
pure ricorrente avverso la sentenza 20-2-97 della Corte di Appello di Trieste Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. G. NO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Vacca che ha concluso per: rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori: Avv. N. Battello di Gorizia e Avv. A. Antonini di Trieste, che hanno chiesto accogliersi il ricorso dell'imputato e rigettarsi il ricorso del P.G.
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste e l'imputato, in epigrafe indicato, ricorrono avverso la sentenza 20.2.97 della Corte di Appello predetta, che, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento, da parte di questa Corte (sent. 17.10.95) della sentenza assolutoria 17.10.94, emessa da altra sezione della stessa Corte di merito, in riforma della sentenza 20.11.93 della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste, appellata dall'imputato e dal P.M., ha rideterminato la pena, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle già concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata per il furto al capo b) in mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa e ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale l'imputato: 1) fu dichiarato colpevole dei reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., previsti e puniti da: a) art. 323, 1^ co., c.p.,
per avere, quale Direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Trieste, avente accesso alle salme a disposizione dell'A.G., in più circostanze, sottratto indumenti, lenzuola e coperte già appartenuti a persone decedute, soggette ad esame autoptico, nonché fiori deposti sulle salme medesime ed, in particolare, dal sacco ove si trovava la salma della defunta, IR NA ZU, il giaccone già appartenuto alla stessa;
b) artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 9 c.p., per essersi, in più circostanze, impossessato degli effetti di cui al capo a) al fine di trarne profitto;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e/o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
2) fu assolto dai reati p. e p. da:
c) artt. 410, 1^ co., 61 n. 9 c.p., per avere in più circostanze, con la condotta di cui al capo a), commessi atti di vilipendio sui predetti cadaveri, con l'aggravante menzionata al capo b); in Trieste, da epoca imprecisata sino al 12.11.92;
d) artt. 81 cpv. 110 - 336, 1^ co. c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, proferito espressioni volte a intimidire soggetti destinati ad essere assunti e successivamente assenti quali testi dell'A.G., segnatamente affermando che l'avrebbe fatta pagare duramente a coloro che erano contro di lui;
che, una volta uscito indenne da questa storia, sarebbe cominciata la sua vendetta;
che adesso era lui sulla graticola, ma che, fra un poco, ci sarebbero stati gli altri medici operanti nell'Istituto, a seguito di denunce che li avrebbero rovinati professionalmente;
che se le cose andavano male per lui, avrebbe distrutto l'Istituto pietra su pietra;
per avere, inoltre, in concorso con ignoti, indirizzato telefonate notturne alla dott. Bussani per indurla a ritrattare le precedenti deposizioni accusatorie. In Trieste, in data imprecisata, dal 12.11.92 fino a tutt'oggi e, quanto alla telefonata, in data 19-2-93. Denuncia il Procuratore Generale, quanto alla conferma dell'assoluzione dai reati di cui al capo c) (artt. 410, 1^ co. 61 n.9 c.p.) e al capo d) (artt. 81 cpv. 336, 1^ co. c.p.) e al capo d)
(artt. 81 cpv. 336, 1^ co. c.p.), carenza e manifesta applicazione della legge penale, per la ingiustificata esclusione degli atti di vilipendio sui cadaveri commessi con gli illeciti impossessamenti di oggetti, le cui modalità erano tali da turbare "la compostezza delle salme", nonché la generica e incompleta valutazione delle testimonianze relative alle minacce pronunciate dall'imputato, volte a intimidire coloro che erano stati già esaminati dalla polizia giudiziaria e a indurli a rendere deposizioni a lui non contrarie, una volta chiamati a testimoniare davanti all'A.G.
Per l'imputato, con separati atti depositati, rispettivamente, il 27.3.97 e il 3.4.97, sottoscritti da due distinti difensori, vengono denunciate violazioni di legge e carenza di motivazione, in relazione:
1) alla mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, 1^ co. lett. e c.p.p.), intesa a dimostrare che la sottrazione di indumenti rea perdurata anche dopo la sospensione dal servizio dell'imputato;
2) alla utilizzazione (anche) delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria, laddove fonte della valutazione probatoria dovevano essere solo i verbali assunti nel corso dell'incidente probatorio;
3) all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato era l'unico ad avere accesso all'obitorio e alla "camera fredda, laddove, sulla base delle emergenze, identiche possibilità di accesso e di (perdurante) presenza avevano anche altri operatori e, cioè, infermieri e medici;
4) all'omesso esame del dolo, quanto al delitto di furto e alla valorizzazione di fatti e comportamenti dell'imputato - quanto all'abuso di ufficio - estranei alle mansioni ed alle competenze del Direttore dell'Istituto;
5) alla omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie relative a entrambi i reati di abuso di ufficio (art. 323, 1^ co. c.p.) e di furto (art. 624 c.p.), in ordine ai quali risulta affermata la colpevolezza dell'imputato, la cui dimostrazione ha ad oggetto i due episodi specifici di sottrazione del "giaccone NA" e del "lenzuolo Grandi": episodi - sostiene la difesa - travisati con riferimento sia alle modalità di apprensione dei predetti oggetti, sia alla condizione degli stessi, "abbandonati e destinati all'inceneritore", nell'assenza di soggetti che ne reclamassero la consegna o restituzione.
Con memoria difensiva, in data 16.10.97, viene dedotta l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso del P.M. e vengono ribadite le censure avverso la sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto (art. 624 c.p.) e di abuso di ufficio (art. 323), evidenziandosi, con riferimento a quest'ultimo, la recente introduzione della novella legislativa, in forza della quale l'abuso commesso per il soddisfacimento di interessi non patrimoniali (di cui al primo comma della previgente norma, in base alla quale risulta effettuata la contestazione all'imputato) non è più previsto come reato.
Motivi della decisione
È infondato il ricorso del Procuratore Generale di Venezia. Non sussistono - quanto al reato di cui all'art. 410 1^ co. c.p. - gli estremi del vilipendio negli atti posti in essere dall'imputato (sottrazione di oggetti, di cui al capo di imputazione) difettando l'elemento oggettivo del "dispregio" del cadavere, esplicantesi in manifestazioni oltraggiose o in atti aventi i caratteri evidenti di derisione del corpo umano inanimato.
Ineccepibile e, inoltre, sotto il profilo logico, la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'apprezzamento di precisi elementi di fatto, nell'escludere il reato di cui all'art. 336 c.p. Hanno, invero, spiegato i giudici di appello (pag. 10 s.i.): a che non è, con certezza, riferibile all'imputato la voce alterata, con la quale erano state pronunciate le frasi di minaccia, non avendola i destinatari di dette minacce (dott. Bussani e prof. Silvestri) riconosciuta;
b) che, in ogni caso, le frasi in questione "non avevano la idoneità ad essere interpretate come veramente minacciose . . . potendosi al più attribuire al particolare momento attraversato dal Giarelli".
Trattasi di valutazioni in punto di fatto, immuni da vizi logici e, come tali, incensurabili dal giudice di legittimità. Il ricorso del P.G., per le esposte considerazioni, va rigettato. Sono infondate anche le censure, sopra riassunte, dell'imputato;
mentre, per quel che concerne la memoria difensiva del 16.10.97, si perviene, come si vedrà, con diversa argomentazione, alla esclusione del reato di cui all'art. 323 c.p. 1) La prima censura, afferente alla omessa assunzione di prove sulla specifica circostanza della perdurata sottrazione di indumenti, anche dopo la sospensione dell'imputato dal servizio, è da intendersi, sotto il profilo logico, superato dalla motivazione della sentenza impugnata circa l'accertato possesso, da parte dell'imputato, degli oggetti sottratti: possesso costituente elemento univocamente probante del furto, avendo i giudici di merito (pg. 6 s.i.) valorizzato elementi dai quali si evince l'avvenuta sottrazione di detti oggetti (lenzuolo della zia del dott. Grandi e giubbotto della defunta NA, ritrovati nella disponibilità del Giarelli, il quale, tra l'altro, non seppe giustificare come e perché si trovassero nel suo studio).
2) È priva di fondamento anche la seconda censura concernente la "utilizzazione" (anche) delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria.
Il giudizio abbreviato, chiesto, nella specie, dall'imputato, comporta la definizione del processo allo stato degli atti, senza, cioè, l'osservanza delle regole previste per il dibattimento, per cui, non è applicabile il divieto di utilizzazione degli atti indicati nell'art. 514 c.p.p., ivi comprese le dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria (v. sent. 30.1.97 n. 697, 30.8.93 n. 8267). In più, nella sentenza impugnata (pg. 3), è stato precisato, in risposta ad analoghe obiezioni difensive, che le prove raccolte dalla polizia giudiziaria risultano "filtrate attraverso la lente dell'incidente probatorio" e che "le deposizioni, rese nel corso dell'incidente probatorio", erano state "per lo più ripetitive di quelle rese alla polizia giudiziaria". Il che equivale all'affermazione che anche le prove assunte dalla polizia giudiziaria sono state, in definitiva, valutate come emergenze della fase giurisdizionale del processo.
3) Per la ragione già esposta sub 1), non approda a conclusioni favorevoli all'imputato l'eventuale prova, secondo la quale, altri potevano avere accesso all'obitorio e commettere punti. Una simile prova e, infatti, ancora una volta, superata, come si è detto, dal fatto oggettivo del possesso ingiustificato degli oggetti rinvenuti dello studio dell'imputato.
4) Il dolo del furto è in re ipsa, dovendosi intendere commessa a fine di profitto la sottrazione di oggetti aventi un valore economico, anche se modesto.
5) Le osservazioni critiche della quinta censura, per la parte in cui è implicitamente presupposta la distinzione delle imputazioni di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e di furto aggravato (art. 624, 625 n. 7 e 61 n. 9 c.p.) sono assorbite da quanto si dirà nell'esame della memoria difensiva del 16-10-97.
Vanno, invece, ritenute prive di fondamento le ulteriori argomentazioni, contenute nello stesso motivo e nella suddetta memoria, intese a qualificare gli oggetti, illecitamente sottratti, alla stregua di res nullius o derelictae sulla presupposto assenza di soggetti reclamanti "la consegna o restituzione delle stesse. La persistente "detenzione" delle cose in questione, da parte dei soggetti aventi diritto, di cui si dirà, si configura sulla base di un tacito ma univoco "animus detinendi"; animus che persiste tutte le volte in cui il soggetto, che ha diritto di disporre della cosa, se ne distacchi volontariamente con l'intenzione di riprenderla o, pur essendo a ciò temporaneamente impedito, sia nella condizione di ripristinare, in forza di una sua determinazione o a seguito di cessazione dell'impedimento, un contatto con la stessa, sorretto ancora dall'intenzione di conservarne la detenzione. Nessuno dubita che l'autovettura, lasciata in sosta nella pubblica via, continui ad essere "detenuta" da chi ne ha la disponibilità. Per la stessa ragione, neppure può dubitarsi, con riferimento al caso in esame, che gli oggetti lasciati sulle (o vicino alle) persone decedute, per sentimenti di devozione o di affetto o per altre ragioni (tra cui la temporanea difficoltà di apprenderli, perché eventualmente utili alle indagini penali), ovvero già appartenuti alle persone decedute, ma suscettibili di entrare nella disponibilità degli eredi, permanessero pur attraverso l'attività di custodia dell'Amministrazione, nella "detenzione" dei predetti soggetti, cui era riservato il diritto di disporne. Sicché l'impossessamento di detti oggetti, da parte dell'imputato, avveniva mediante sottrazione a un "detentore" attuale ed effettivo. Quanto alle osservazioni critiche contenute nella memoria difensiva del 16.10.97 afferenti al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), va preliminarmente osservato che è in sè erronea la duplicazione della imputazione relativa alla "sottrazione" delle cose, contestualmente configurata come abuso di ufficio e come furto:
imputazioni, che, invece, in quanto riconducibili ad una identità naturalistica costituita dalla sottrazione e dall'indefettibile danno patrimoniale cagionato, andavano, fin dall'origine, configurate come unico fatto illecito contro il patrimonio e, cioè, come furto aggravato, tra l'altro, ex art. 61 n. 9 c.p. La via seguita dal ricorrente, nella predetta memoria, per escludere la sussistenza dell'abuso di ufficio, fa leva sul nuovo disposto dell'art. 323 c.p.. Secondo l'ultima formulazione di tale norma, introdotta dalla legge 10.7.97 n. 294, la rilevanza penale dell'abuso commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio si configura esclusivamente nel fatto che il soggetto "intenzionalmente" procuri a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Sicché, non è più previsto come reato l'abuso volto al conseguimento di un vantaggio non patrimoniale, come, invece, lo era in base al primo comma dell'art. 323 c.p. secondo la formulazione introdotta dalla legge 26.4.90 n. 86. Da tale premessa parte il ricorrente per sostenere la caducazione, nei suoi confronti, dell'abuso di ufficio, essendogli stato, questo reato, contestato con riferimento al primo comma di detto articolo novellato dalla legge n. 86/90 cit. Se non che, non potendo essere condivisa - come si è già accennato - l'impostazione dei giudici di merito sulla coesistenza dell'imputazione di abuso di ufficio, contestato come "sottrazione" di oggetti, con quella di furto, il cui specifico elemento materiale è dato dalla "sottrazione" della cosa mobile, non può neppure essere seguito il ricorrente, allorché invece a suo favore l'ultima novella legislativa in tema di abuso di ufficio, attestandosi nell'assunto della insussistenza di tale reato, per il fatto che la contestazione, così come formulata, si riferisce al primo comma del previgente art. 323, il cui elemento materiale era dato dal perseguimento di un ingiusto vantaggio "non patrimoniale":
fatto divenuto penalmente irrilevante con la novella introdotta dalla legge 172/97. In realtà, come si è innanzi osservato, la contestazione dell'abuso di ufficio (v. capo a) dell'imputazione) è esclusivamente riferita alle "sottrazioni" di oggetti commesse dal pubblico ufficiale e, cioè, alla stessa condotta che è elemento costitutivo del delitto di furto aggravato dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
A nulla vale sostenere (v. sentenza impugnata pag. 4) sul piano astratto (in tema di applicazione della previgente norma dell'art.323 c.p.) che il termine "vantaggio" ha un "significato più vasto del termine profitto", in quanto estensibile anche ad utilità di natura non patrimoniale, una volta che l'imputazione contestata ex art. 323, 1^ co. c.p. è esclusivamente riferita alla condotta di sottrazione di oggetti, inscindibile dal concetto di profitto, nella specie reso ancor più evidente, in punto di fatto, dalla contestuale imputazione di furto.
La coesistenza delle due imputazioni potrebbe, dunque, essere sostenuta ignorando sia il divieto del ne bis in idem c.d. sostanziale, volto ad impedire una doppia punizione per un medesimo fatto, sia il principio di sussidiarietà, nella specie reso applicabile dalla espressione contenuta nel previgente art. 323, 1^ co. ("se il fatto non costituisce più grave reato"); espressione reiterata nell'ultima formulazione dell'art. 323 c.p. Ne deriva, in conclusione - al di là del formalistico (e non pertinente) riferimento alla sopravvenuta irrilevanza penale dell'abuso in cui difetti l'elemento costitutivo del vantaggio patrimoniale (poiché, al contrario, il perseguimento di tale vantaggio inerisce alle sottrazioni contestate nel capo a) - il "fatto" dell'abuso di ufficio, così come descritto in questo capo di imputazione, deve ritenersi assorbito nel più grave delitto di furto.
La sentenza impugnata, per le esposte osservazioni, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di abuso di ufficio, la cui pena, pari a mesi due di reclusione e lire 200 mila di multa, calcolata nella sentenza impugnata a titolo di aumento ex art. 81 cpv. c.p., va eliminata. Residua, pertanto, per il furto, la pena di mesi quattro di reclusione e lire 200 mila di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 323, 1^ co. c.p. (capo a dell'imputazione) essendo detto reato assorbito in quello di furto aggravato di cui al capo b) ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione e lire 200.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato nonché quello del P.G..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giungo 1998