Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10589 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CON.AP. CONSORZIO AUTOTRASPORTI DI PIACENZA SCARL, con sede in Fiorenzuola d'Arda, in persona del Presidente pro tempore del consiglio di amministrazione Sig. Giovanni MONTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO MARENGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ UG, SI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO BERNARDINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1474/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 06/05/98 e depositata il 26/05/98 (R.G. 2239/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7.4.1986 ES EL e ZI UG convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la CON.A.P. (società Cooperativa a responsabilità limitata) e sostenendo che il giorno 2.3.1985, verso le ore 11, il ZI aveva portato presso l'officina della predetta società in Arluno l'autocarro Fiat 691, di proprietà della moglie ES EL, per il cambio delle gomme e per sistemare la passerella sopra la cisterna del rimorchio;
che NI RM, operaio della AP addetto a tali lavori, aveva provveduto a sistemare, saldandola, tale passerella, ma quando aveva già finito aveva provocato, probabilmente a causa della fiamma ossidrica, uno scoppio in conseguenza del quale esso stesso trovava istantanea morte, l'autocarro riportava ingenti danni ed il ZI, che si trovava a pochissima distanza, subiva lesioni personali (rottura del timpano dell'orecchio destro e lesioni all'orecchio sinistro); ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni (al mezzo della ES e alla persona del ZI).
Instauratosi il contraddittorio la AP chiedeva in via preliminare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; contestava nel merito la domanda sostenendo che lo scoppio era stato causato da condotta colposa del ZI (che nel chiedere l'intervento del NI per la riparazione della cisterna aveva dichiarato che essa aveva trasportato olio combustibile denso - i cui vapori non sarebbero esplosivi - mentre essa al momento del sinistro conteneva residui altamente deflagranti di "petrolio greggio") e che nessuna responsabilità poteva essere imputata ad essa convenuta perché il NI il giorno in questione non avrebbe dovuto recarsi al lavoro (onde l'attività prestata doveva ritenersi al di fuori del rapporto lavorativo); ed in via riconvenzionale formulava istanza di condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti da essa società che quantificava in L. 57.403.920.
A conclusione dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova per testi nonché disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, l'adito Tribunale, con sentenza 5.5.1994, accertata la responsabilità concorrente degli attori, nella misura del 75% e della convenuta in quella del 25%, liquidava i danni in favore di parte attrice in L.
3.750.000 della convenuta in L. 43.052.940 ed operata la compensazione dei reciproci crediti condannava gli attori al pagamento di L. 39.302.940, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al rimborso dei due terzi delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano gravame i ES-ZI, al quale resisteva la AP e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 6/26.5.1998, accogliendo l'impugnazione, dichiarava che la responsabilità esclusiva dell'evento era ascrivibile alla AP e la condannava al risarcimento del danno sofferto dal ZI e dalla ES nella misura accertata in prime cure, con gli interessi dalla sentenza di primo grado al saldo, al pagamento di L.
7.500.000 per mancato guadagno, nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la CON.A.P. affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Resistono con controricorso ZI UG e ES EL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i vari motivi di ricorso, che, risultando strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente avanza tutta una serie di censure all'impugnata decisione, quasi esclusivamente "in fatto", che attengono essenzialmente alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito.
Con il primo, in particolare, deducendo "violazione o falsa applicazione degli artt. 2049, 2909, 2727 e 2729 cod. civ., 113, 115 primo comma e 116 primo comma in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia prospettati dalla ricorrente in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c." si duole che la corte distrettuale, con argomentazioni a suo dire non condivisibili, abbia rigettato l'appello incidentale da essa proposto, escludendo la sussistenza al momento dell'incidente di un autonomo rapporto contrattuale tra il NI ed il ZI. A tale conclusione sarebbe giunta senza fornire una giustificazione adeguata, logica e non contraddittoria;
attingendo a delle prove inesistenti quale quella secondo cui il ZI era capo officina della AP, mentre in processo era rimasto accertato - e costituiva statuizione già passata in cosa giudicata- che a lui spettava la qualifica di "già capo officina"); e svolgendo delle argomentazioni incoerenti, illogiche e prive di qualsiasi riferimento alle effettive circostanze processuali.
Con il secondo, insistendo ulteriormente negli esposti rilievi, denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ., 113 e 115 primo comma e 116 primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c. - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. "sostenendo che, proprio avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui per l'affermazione della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso dal proprio dipendente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, doveva nella specie escludersi, in relazione alle concrete circostanze del caso, la sussistenza di qualsiasi legame, tra l'evento ed il rapporto di dipendenza dalla AP del NI.
Con il terzo, infine, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2056 e 1227 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. "lamenta la mancata ammissione di una consulenza tecnica che sarebbe stata, a suo dire, risolutiva per la decisione della causa.
Le esposte censure sono prive di fondamento.
Relativamente a quelle espresse nei primi due mezzi, nel premettere che, come per altro riconosciuto dalla stessa ricorrente che non ne trae però le dovute conseguenze, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 29.4.1999 n. 4347, Cass. 11.6.1998 n. 5802 e Cass. 30.10.1998 n. 10986) "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento;
e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato" e che, proprio ispirandosi a tali principi, la Corte territoriale, con motivazione che risulta essere adeguata, congrua ed immune da errori e/o vizi logici o giuridici, è pervenuta alla conclusione che la condotta del NI fosse comunque riconducibile al rapporto di lavoro subordinato con la Con.a.p.; deve poi osservarsi la Con.a.p. non chiarisce minimamente in cosa si sostanzierebbero i denunciati vizi e le pretese violazioni di legge;
e deve aggiungersi che le ulteriori considerazioni svolte, che traggono spunto da asserite prove inesistenti e/o dalla utilizzazione di circostanze già coperte da giudicato, sono assolutamente prive di qualsiasi rilievo. In ordine a quest'ultimo aspetto, in particolare, va precisato che l'affermazione secondo cui il NI all'epoca dei fatti era "capo officina" - che si assume non rispondente al vero in quanto, a dire della Conap, egli non rivestiva più tale qualifica - intanto non costituisce l'unico argomento sul quale la Corte poggia la sua conclusione (per cui difetta del necessario requisito della decisività), ma inoltre non esprime una rigida scala gerarchica nella distribuzione delle competenze alla quale ci si sarebbe attenuti, bensì fa solo riferimento al particolare grado di esperienza che lo stesso aveva (come valevano ad attestare le funzioni, pregresse o attuali che fossero, di capo officina) ed in ragione della quale si accinse a svolgere tale rischioso lavoro. Avuto infine riguardo al terzo motivo, nel ricordare che costituisce jus receptum (cfr. tra le tante Cass. 20.2.1998 n. 1783 e Cass.
9.12.1996 n. 10938) che "il giudice del merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito di un'istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia", va osservato che nella specie la Corte di merito ha puntualmente motivato la reiezione di siffatta istanza rilevando la superfluità del richiesto strumento tecnico in relazione alle chiare acquisizioni istruttorie. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L.126.000, oltre gli onorari liquidati in L. quattromilioni.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29.1.2001. Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.