Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), è necessario che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo.
L'istituto della continuazione, al fine di rendere operante la connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b) cod. proc. pen., è ancorato all'identità dei soggetti nei confronti dei quali si procede, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale, secondo le regole ordinarie della competenza.
Commentario • 1
- 1. Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021
Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 25.3.1998
1. Dott. MABELLINI Anna Consigliere SENTENZA
2. " BA OL " N.1783
3. " PO EF " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " relatore N.2317/98
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza 15.1.1998 dal g.i.p. del tribunale di Salerno, nel procedimento penale a carico di:
ED SE, nato a [...] l'[...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Elena Paciotti, con le quali questi chiede dichiararsi l'inammissibilità del conflitto;
In assenza del difensore dell'imputato;
Osserva.
1.- Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, nella fase dell'udienza preliminare nel procedimento a carico - fra gli altri - di SE ED, imputato del reato p. e p. dagli artt. 110 e 416-bis, co. 1-3-4-5, c.p. di concorso esterno nell'associazione armata di tipo camorristico denominata "Nuova Famiglia" e diretta da RM ER (al perseguimento dei cui fini contribuiva, in particolare, mettendo a disposizione dei capi SA NA e LA UA la sua "mediazione" per "aggiustare" processi, quale quello per la c.d. strage di Torre Annunziata, intrattenendo rapporti di amicizia e frequentazione con l'avv. Alfredo Bargi e con il magistrato napoletano Antonio ES: in Scafati, Poggiomarino, Piazzolla di Nola, Salemo, Sorrento, Vico Equense e zone limitrofe dal 1985 al 1992), dato atto della contemporanea pendenza davanti alla corte d'assise di Napoli di altro procedimento, in fase d'istruzione dibattimentale, a carico dell'ED, imputato del reato p. e p. dall'art. 416-bis, co. 1-3-4- 5-6-8, c.p. di partecipazione alla medesima associazione criminale (in Campania ed altre parti del territorio nazionale, acc. fino all'agosto 1994 con condotte tuttora perduranti), con ordinanza in data 4.2.1997 disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto positivo di competenza, denunziato dal p.m. il 22.7.1997 con la richiesta di rinvio a giudizio. Questi, rilevata la sussistenza di una "stretta connessione" fra la descritta posizione processuale dell'ED e le imputazioni di partecipazione alla suddetta associazione camorristica e di corruzione aggravata, in relazione, tra l'altro, al processo per la c.d. strage di Torre Annunziata, contestate ai magistrati napoletani Antonio ES e Armando Cono UB nel procedimento riunito pendente contro eli stessi in fase predibattimentale davanti al tribunale di Salerno - competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. -, chiedeva che i fatti fossero unitariamente e complessivamente valutati dal giudice salernitano in base al disposto del secondo comma dell'art. 11 citato.
2.- Il denunziato conflitto di competenza si palesa ictu oculi insussistente.
L'art. 11.2 c.p.p. stabilisce che la deroga alla competenza territoriale fissata nel primo comma per i procedimenti riguardanti i magistrati - che assumono la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - attrae anche "i procedimenti connessi" a quelli.
Nella fattispecie in esame l'affermazione di competenza esclusiva da parte del g.i.p. del tribunale di Salerno si fonda sull'assunto di una meramente asserita, ma non identificata, ragione di "connessione" fra il procedimento a carico dei magistrati napoletani ES e UB per i delitti di partecipazione ad associazione camorristica e di corruzione aggravata in relazione anche al processo per la c.d. strage di Torre Annunziata - di competenza del tribunale di Salerno in forza della regola derogatoria di cui all'art. 11. 1 c.p.p. -, e i procedimenti pendenti davanti allo stesso g.i.p. ed alla corte d'assise di Napoli a carico dell'ED per il delitto di concorso esterno e, rispettivamente, di partecipazione alla medesima associazione criminale, per vicende pure attinenti, tra l'altro, all'"aggiustamento di processi", in particolare di quello della c.d. strage di Torre Annunziata.
Orbene, rileva il Collegio che deve certamente escludersi la sussistenza dell'ipotesi di connessione soggettiva di cui all'art. 12 lett. a) c.p.p., poiché non si verte in tema di concorso o cooperazione di persone nel medesimo "reato per cui si procede", bensì di autonomi reati commessi da soggetti distinti - l'ED, l'ES e il UB - , in luoghi e tempi diversi.
Parimenti inconsistente sarebbe il richiamo alla connessione probatoria, la quale non rientra, a differenza del c.p.p. abrogato, fra i casi di connessione previsti dal citato art. 12. Deve aggiungersi, inoltre, che l'ambito della connessione, anche a seguito della modifica legislativa introdotta dal d.l. n. 367 del 1991 conv. in l. n. 8 del 1992, rimane, in linea di principio,
rigorosamente monosoggettivo.
Da un lato, l'istituto della continuazione, al fine di rendere operante la connessione ex art. 12 lett. b), appare ancorato alla identità dei soggetti nei confronti dei quali si procede, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quel fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole originarie della competenza (Cass., Sez. I, 18.12.1996, confl. in proc. Ietto ed altri;
Sez. IV, 12.8.1996, Acampora, Sez. I, 28.3.1995, Pischedda, rv. 200702; Sez. III, 30.7.1993, Bernardini, rv. 194469); dall'altro, anche di finì della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), è necessario che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo (Cass., Sez. I, 9.3.1995, Pischedda, rv. 200701): situazioni queste affatto estranee alle vicende delittuose in esame.
In conclusione, nessuna delle ragioni di connessione astrattamente configurabilì - pure in assenza di qualsivoglia specifica indicazione da parte del p.m. e del g.i.p. salernitani - appare in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 11.2 c.p.p. Deve infine aggiungersi che non sussiste neppure la pretesa medesimezza del "fatto" sottoposto contemporaneamente alla cognizione della corte d'assise di Napoli e del g.i.p. del tribunale di Salerno, poiché l'ED è chiamato a rispondere davanti alla prima del reato di partecipazione ad associazione camorristica e davanti al secondo della distinta ed autonoma ipotesi delittuosa di concorso esterno nella medesima associazione criminale.
In assenza di una situazione conflittuale, attuale ed effettiva, tra i due giudici, i quali hanno preso cognizione di fatti strutturalmente e funzionalmente non identici, ne' connessi fra loro o con altri pure di competenza del giudice salernitano in forza del disposto dell'art. 11 c.p.p., dev'essere dichiarata l'inesistenza del conflitto, disponendosi la trasmissione degli atti al g.i.p. del tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Dichiara l'inesistenza del conflitto e dispone la trasmissione degli atti al g.i.p. del tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998