Sentenza 2 ottobre 2018
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2018, n. 20810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20810 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
20810-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLA MENICHETTI Sent. n. sez. 1795/2018 Presidente -UP 02/10/2018 EMANUELE DI SALVO R.G.N. 13201/2018 SALVATORE DOVERE Relatore - DANIELA RITA TORNESI EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE RI nato il [...] avverso la sentenza del 28/11/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato DOTTORE GIACHINO KATIA del foro di PRATO in difesa di SE RI, che chiede l'accoglimento del ricorso. H RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di AR GE dal Tribunale di Prato, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., in relazione alla detenzione a fini di spaccio di 68 grammi di cocaina, e condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. La Corte di Appello, infatti, accogliendo l'appello del P.G., ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 1 T.U. Stup. e, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, 10% a condannato a tre anni sei mesi e venti giorni di reclusione e 12.000 euro di multa.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Katia Dottore Giachino.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'appello del P.G.; violazione già dedotta all'udienza di appello. La Corte di Appello tuttavia non accordava alcun rinvio. Per l'esponente la mancata notifica importa che il rapporto processuale non si è validamente costituito;
mancato rinvio dell'udienza non ha permesso di sanare il pregiudizio subito dall'imputato. Con un secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, affermata sulla base del solo dato ponderale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. A riguardo della comunicazione alle altre parti dell'impugnazione del P.M., una isolata pronuncia di questa Corte sostenne che, poiché l'art. 584 cod. proc. pen. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale (Sez. 5, n. 11017 del 17/06/1999 - dep. 28/09/1999, Carlei E, Rv. 214485). Per contro, la costante giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce ne' 2 l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (ex multis, Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003 - dep. 19/12/2003, Boiocchi, Rv. 227008; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 - dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859). Successivamente, sia pure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che la omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 248868, in motivazione). E tale statuizione è stata confermata anche in tempi più recenti, da ultimo sostenendosi che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013 - dep. 29/11/2013, P.G. in proc. Albizzati e altri, Rv. 257482). E' quindi escluso che nel caso che occupa non si sia regolarmente costituito il rapporto processuale;
o che risultino nullità del processo di appello. Sicché non assume rilievo la non condivisibile motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha motivato il rigetto dell'eccezione osservando che l'appello del P.G. era stato notificato al difensore dell'imputato e che l'imputato aveva avuto conoscenza dell'avvenuta impugnazione perché comunicatogli con il decreto che dispone il giudizio.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile, essendo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316; similmente ). Con il ricorso per cassazione è consentito superare i limiti del "devolutum" e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato 3H possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di "ius superveniens", e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per contro, non sono proponibili per la prima volta in cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Sez. 5, n. 9360 del 24/04/1998 - dep. 13/08/1998, Fichera, Rv. 211441. Con l'atto di appello non era stata censurata l'affermazione di responsabilità ma il giudizio concernente la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Carla Menichetti Salvatore Dovere DEPOCITATO IN CANCELLERIA oggi,.15/05/19 E R P IL FUNZIONAA UDIZIARIO Dott.ssa Ire Caliendo 4