Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2018, n. 20810
CASS
Sentenza 2 ottobre 2018

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L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2018, n. 20810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20810
    Data del deposito : 2 ottobre 2018

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