Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9549 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL POPOLODEL POLE 9:54.9.954.9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10192/99 Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.22032 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 07/05/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR DO, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega 2190 1 in atti;
intimato che ha depositato procura avverso la sentenza n. 2298 del Tribunale di Bari depositata il 6 giugno 1998 (R.G. n. 1946/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Michele Di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della sentenza con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione emessa inter partes dal Tribunale di Trani, la sig.ra DO SC con ricorso del 5 luglio 1996 riassumeva dinanzi al Tribunale di Bari, giudice designato per il riesame, la causa promossa nei confronti dell'INPS, per ottenere, quale titolare di più pensioni, il riconoscimento del diritto a mantenere l'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 anche sulla pensione ulteriore non più integrabile per il periodo successivo. Questa Corte, infatti, aveva 2 affermato il principio secondo cui la predetta pensionata aveva il diritto a mantenere l'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, anche sulla pensione di reversibilità, purché non avesse superato il limite di reddito previsto dalla legge. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2298 del 6 giugno 1998, dichiarava, ai sensi dell'art. (comma 183) della legge n. 662 del 1996, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. Di tale pronuncia la pensionata ha chiesto la cassazione, con ricorso in un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente - denunciando "violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 della legge 23/12/96 n. 662 e quale ius superveniens i 1 dell'art. 36 legge 23/12/98 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. ed in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c." si duole 3 che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità, con riguardo ai princìpí costituzionali suddetti, della normativa risultante dalle indicate disposizioni di legge.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va -premesso facendo peraltro riferimento finale della vicenda (della cd. solo alla parte originata dall'art.6, comma cristallizzazione) 12 settembre 1983 n. 463, settimo, del d.l. convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate ° integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra о delle altre pensioni non più integrabili, anziché il nell'importo spettante alla mantenimento di esse 4 data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi decreti legge non- seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a- dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996 n. 662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art.l, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono compensazione dichiarati estinti d'ufficio con delle spese fra le parti. I provvedimenti 5 giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella l'imprescindibilità concreta fattispecie) dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 6 183, della legge n.662 del 1996 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998) che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a considerazioni riguardanti э о т aspetti ulteriori e, lein particolare, disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato.
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese del dovendo queste presente giudizio di legittimità, 7 commaessere compensate, ai sensi dell'art. 36, quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. maggio 2001. Così deciso, in Roma, il mini Ravagnan Il Consigliere est.Кимоно болиогии Il Presidente Carli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 13 LUG. 2001 w r IL CANCELLIERE 3 3 5 0 1 . . N A T S R 3 S I A 7 ' A - D L T 8 , , L - O E A 1 L S D 1 L E I P O S E S B N I G I E N D G S G E I A O L A T S A O A D O T L P E T L , I M E R I O I D R A D T S D I O E G T E R N E S E 8