Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2007, n. 9835
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Sentenza 1 febbraio 2007

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L'esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all'interno del quale si svolge attività di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 cod.pen., quando le emissioni sonore, oltre che eccedere i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superano il limite della normale tollerabilità, a nulla rilevando che la società di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest'ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2007, n. 9835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9835
    Data del deposito : 1 febbraio 2007

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