Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
L'esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all'interno del quale si svolge attività di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 cod.pen., quando le emissioni sonore, oltre che eccedere i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superano il limite della normale tollerabilità, a nulla rilevando che la società di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest'ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2007, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/02/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 187
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 039022/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC AN, N. IL 04/10/1956;
avverso SENTENZA del 09/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CASARANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza 09/03/2006 il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, condannava, con le attenuanti generiche, CO TE alla pena di Euro 200,00 di ammenda siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, perché, nella qualità di legale responsabile della "Costa del Salento s.r.l." gestore del villaggio turistico "Marini di Ugento", in concorso con OT TO, responsabile della società "Animation Team", abusando degli strumenti sonori in uso per l'attività di animazione, disturbava il riposo dei condomini soggiornanti nel confinante "Villaggio Rosa".
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti eseguiti da LO CA, tecnico dell'ARPA Puglia, nonché dalle dichiarazioni rese da vari testi, dalle quali era emerso che dalla struttura di animazione del villaggio turistico provenivano emissioni sonore fino a notte inoltrata di gran lunga superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, comunque di intensità tale da disturbare il riposo di un numero indeterminato di persone abitanti nel condominio confinante. Nè l'imputato, nella qualità di gestore responsabile del villaggio turistico, poteva essere considerato esente da colpa, in quanto lo stesso aveva omesso di vigilare sulla condotta della persona alla quale era stato affidato il servizio di animazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo da un lato la violazione dell'art. 659 c.p. e L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, sul rilievo che il superamento dei limiti di rumorosità non comportava in modo automatico la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, mancando la prova che fossero stati superati i limiti di normale tollerabilità e che fosse stato disturbato il riposo di un numero indeterminato di persone, dall'altro la violazione dell'art. 40 c.p., comma 2, sul rilievo che, poiché l'attività di animazione era gestita dalla "Animation Team" di Mesagne, non vi era alcun obbligo giuridico da parte del ricorrente di impedire l'evento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Infatti è consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. Nè l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, può essere esclusa per il solo fatto che l'agente svolga una attività rumorosa. Non vi è dubbio che le due ipotesi previste dall'art. 659 c.p. possono concorrere, di guisa che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'Autorità, dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, qualora le emissioni sonore siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Infatti non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della L. n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come l'occupazione o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 c.p., comma 1. Orbene nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto è stato accertato in punto di fatto che le emissioni sonore provenienti dallo spazio di animazione, oltre ad eccederei limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, superavano anche i limiti di normale tollerabilità. Infatti tali emissioni sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, erano tali da disturbare per la loro diffusione all'esterno il riposo e le occupazioni di numerose persone, che abitavano nel villaggio turistico confinante. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 659 c.p., comma 1, peraltro ritualmente contestato.
Nè può ritenersi che il ricorrente, pur non essendo responsabile della società di animazione, vada esente da colpa. Infatti il gestore di un locale pubblico, ove si svolgono attività rumorose, oltre al rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite dall'Autorità, è obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di guisa che lo stesso, qualora venga meno all'osservanza di tale obbligo, deve essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 659 c.p., in concorso eventuale con i soggetti che hanno cagionato tali emissioni. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007