Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11590 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE S PREMA DI CASSAZIONE E N Oggetto O I A Z Sanzioni amministrative L A SIZIONE PRIMA CIVILE L R E T Circolazione stradale 7 D S 90Osta dagli Ill.mi Sigg. Mag: 1 I 3 9 G . E . N T R R 7 A A 6 ' 9 D L 1 Presidente R.G.N. 3299/00 L E NI SAGGIO 5 E T - 3 D N I E E S S G N E Nott. Vincenzo PROTO Consid ere " G E E S Consigliere Cron.29.158 L I A Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Ud. 08/04/02 - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: J US NI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso l'avvocato GUALTIERO RUECA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURE GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope 2002 legis;
. 802 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 392/99 del Pretore di BOLOGNA, depositata il 07/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Prefetto di Bologna, con ordinanza del 4.6.1998 prot. n. 2035/1998 I Sett. Sez. 3^, notificata il 1° luglio 1998, ingiungeva ad NI AG il pagamento della somma di lire 117.500 per avere il giorno 14.4.1998, circolando con il veicolo tg. FE 293047, sprovvisto della patente di guida per il veicolo con- dotto, violato l'art. 180/14-1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con ricorso depositato il 31 luglio 1998, NI proponeva opposizione contro l'ordinanza- AG ingiunzione davanti al Pretore di Bologna deducendo che, non essendo alla guida del suddetto automezzo, tenuto ad avere con fermo in un'area privata, non era sé la patente di guida. 2 Con sentenza del 7 aprile 1999, il Pretore di Bo- logna, rilevato che con decreto in data 4 marzo 1999 il Prefetto di Bologna aveva revocato l'ordinanza- ingiunzione opposta, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese, sussistendo giusti motivi, attesa la natura del giudizio. Avverso tale sentenza NI AG ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Il Prefetto di Bologna ha resistito con controri- (l'espressione Prefetto della Provincia di Ra- corso venna contenuta nell'intestazione del controricorso è dovuta ad un evidente errore materiale, facendosi ri- ferimento nel controricorso alla Prefettura di Bologna e risultando dalla relata di notificazione del
contro
- ricorso che la notifica è stata richiesta dal Prefetto di Bologna). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 360 n. 5, in relazione all'art. 92 c.p.c. (vizio di motivazione in ordine al- la compensazione delle spese). La compensazione delle spese disposta dal Pretore "attesa la natura del giudizio" costituiva un'afferma- zione di stile, priva di qualsiasi contenuto e signi- 3 ficato, e non integrava i giusti motivi richiesti dal- l'art. 92 c.p.c.; in ogni caso, era illogica ed erro- nea, consentendo altrimenti ai giudici di eludere "ad libitum" l'art. 91 c.p.c. Nella specie la natura del giudizio non era né particolare né eccezionale e, quindi, era inidonea a sorreggere l'adottata decisione che attuava un regolamento delle spese diverso da quella basato sulla mera soccombenza (virtuale). L'ingiustizia della decisione - anche per dispari- era tanto più evidente, se si con- tà di trattamento - siderava che in un altro giudizio il Pretore di Bolo- gna aveva respinto l'opposizione condannando l'oppo- nente al pagamento delle spese processuali (liquidate con violazione delle tariffe professionali) per la so- la costituzione in giudizio del Comune.
2. Il motivo non è fondato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vitto- riosa. Esula, pertanto, da tale sindacato, rientrando invece nei poteri discrezionali del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza re- ciproca sia in quella di sussistenza di altri giusti 4 motivi, salva peraltro la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta com- pensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee (Cass. Sez. II 23 aprile 2001 n. 5988; nello stesso senso, Cass. Sez. III 23 aprile 2001 n. 5976, Cass. Sez. I 7 marzo 2001 n. 3272). La verifica della logicità e della correttezza delle ragioni addotte per la compensazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento alla decisione oggetto della presente impugnazione senza che rilevi il diverso orientamento eventualmente seguito dal giu- dice di merito in altri procedimenti, seppure essi avessero per oggetto questioni simili. Nella specie, la decisione sulla compensazione è stata fondata sulla natura del giudizio. Ora, ritiene il Collegio che tale motivazione su E tale punto sia priva di elementi di illogicità o di erroneità, essendo il giudizio di opposizione ad ordi- nanza ingiunzione, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, richiamati dall'art. 205 cod. strada, un giudizio che presenta differenze rispetto а quello ordinario nel senso della semplificazione e della speditezza. Basti pensare alla possibilità di stare in giudizio personalmente, a quella di disporre anche d'ufficio i 5 mezzi di prova, al sistema di acquisizione dei docu- menti, ai termini che regolano il procedimento, al- l'esenzione fiscale, al sistema delle impugnazioni (cfr. anche Cass. Sez. Un. 13 luglio 2000 n. 491, in motivazione).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Massimo BonomoMahmП о вопро Dott. NI Saggio питий три Помото Depritate inДер าก Cancellene 1-2 AGO. 2002 for 6