Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nella cause di lavoro, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., la mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa. (Nella specie la S.C. ha cassato, considerandola nulla, la sentenza pretorile pronunziata in violazione dell'art. 426 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. n. 18863/98) proposto da
CC NO e s.r.l. "ORTOFRUTTA DI CC AN E NN - in persona dell'amministratore sign. CH RA -, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Walter Tammetta e domiciliati elettivamente in Roma alla via Fabio Massimo n. 33, presso lo studio dell'avv. Franca Faiola, giusta procura speciale a margine del "ricorso";
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, già domiciliato elettivamente ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, non costituito;
- intimato -
avverso la sentenza del OR di TI (Sez. dist. di Fondi) n. 40/98 del 15/27 maggio 1998, nel giudizio avente il n. di r.g. 4086/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Walter Tammetta;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso "per quanto di ragione".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sign. RA CH - in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "Ortofrutta di CH AN e VA - proponeva opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 dinanzi al OR di TI (sez. dist. di Fondi) avverso l'ordinanza-ingiunzione per L. 5.315.800, con la quale il Dirigente dell'Ispettorato del Lavoro di TI aveva rilevato a carico dell'opponente specifiche violazioni degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/1949 - in materia di collocamento di manodopera - per avere assunto sei lavoratori non per il tramite della competente sezione circoscrizionale dell'impiego. A sostegno dell'opposizione il CH sosteneva che l'assunto dell'Ispettorato era smentito dalle risultanze emergenti dal libro-matricola e dai libretti di lavoro dei dipendenti e che quanto dichiarato da alcuni lavoratori all'ispettore verbalizzante appariva inattendibile e non poteva, quindi, assumere valore probatorio.
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di TI chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e, comunque, infondata "in fatto" ed in "diritto". Con sentenza del 15/27 maggio 1998 l'adito OR rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese di lite. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il OR ha rimarcato che: a) la proposizione della domanda con atto di citazione, invece che con ricorso, non toglie che il giudizio deve considerarsi sorretto dalle norme che regolano il "rito del lavoro";
b) le richieste istruttorie avanzate in corso di causa sono da ritenersi tardive, essendo parte attrice decaduta dalla facoltà di formularle;
c) la documentazione allegata al fascicolo di parte deve ritenersi tardivamente depositata, posto che a tale incombente si è provveduto in data 4 maggio 1998 e, pertanto, ben oltre il momento della costituzione in giudizio;
d) l'attore aveva l'onere di impugnare con querela di falso i verbali redatti dagli ispettori, unico modo per privare di efficacia giuridica quanto tali soggetti avevano attestato essere avvenuto in loro presenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RA CH, ut supra, adducendo a sostegno tre motivi di annullamento. Il "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 426 cod. proc. civ:" - addebita al OR di non avere fissato (dopo avere rilevato che la causa promossa con le forme ordinarie riguardava uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ.) con ordinanza l'udienza ex art 420 cod. proc. civ. e il termine perentorio entro il quale le parti avrebbero potuto provvedere ex art. 426 cod. proc. civ. alla integrazione degli atti introduttivi.
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza pretorile per "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ." in quanto erroneamente è stata rigettata l'opposizione nonostante che l'Ispettorato del Lavoro - attore "sostanziale" nel giudizio di opposizione instaurato dal CH - non avesse provato fatti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente - denunziando "la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ." - addebita al OR l'errore della statuizione secondo cui "l'attore aveva l'onere di impugnare con querela di falso i verbali redatti dagli 'ispettori del lavorò, unico modo per privare di efficacia giuridica quanto tali soggetti hanno attestato essere avvenuta in loro presenza".
II -. Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato.
Pervero il OR di TI (Fondi), avendo statuito che il giudizio de quo doveva considerarsi regolato dalla normativa sul "processo del lavoro" - statuizione questa non impugnata dalle parti e che, quindi, costituisce "giudicato" a tutti gli effetti -, avrebbe dovuto disporre il passaggio della controversia dalle forme ordinarie al rito speciale del lavoro, giusta quanto prescritto dall'art. 426 cod. proc. civ., mediante ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ., con assegnazione delle parti di un termine perentorio per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi con deposito di memoria e di documenti. Questa Corte ha affermato che, in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale ex art. 426 cod. proc. civ., la circostanza che nell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione manchi l'assegnazione alle parti di un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti non determini alcun vizio del procedimento, ove non risulti che tale omissione abbia in concreto comportato pregiudizio o limitazioni al diritto di difesa (Casus. n. 1274/1991). Nella specie, invece, - a parte che formalmente non è stata emanata una ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, essendo stato disposto sicuramente (sebbene criticamente) il passaggio dal rito ordinario al rito speciale soltanto mediante la sentenza al momento della decisione della causa - si è avverato un pregiudizio al diritto di difesa delle parti e, specialmente, dell'opponente. Infatti, non avendo potuto l'opponente provvedere - entro il termine che si sarebbe dovuto fissare ex art. 426 cit. per l'udienza di discussione - all'integrazione dell'atto introduttivo predisposto per il rito ordinario, lo stesso è stato formalmente dichiarato dal OR "decaduto dalla facoltà di formulare richieste istruttorie":
questo con indubbio pregiudizio al suo diritto di difesa aggravato dalle ulteriori errate statuizioni contenute nella sentenza pretorile in ordine alla "revoca del provvedimento ammissivo di prova", alla "tardività della documentazione depositata oltre il momento di costituzione in giudizio" (cfr., a conferma del segnalato errore, Cass. n. 4430/1999), all'"onere per l'attore di impugnare con querela di falso i verbali redatti dagli Ispettori dell'I.N.P.S. - recte, dell'Ispettorato del Lavoro - " (cfr., sui limiti del valore probatorio di tali verbali, Cass. n. 3853/1995). Ne consegue che la sentenza del OR di TI-Fondi, pronunziata in violazione dell'art. 426 cod. proc. civ. - e delle norme per le controversie di lavoro richiamate dal capoverso del cit. art. 426 - deve considerarsi nulla [come il relativo giudizio (anche se, data la peculiarità del presente procedimento regolato dalla legge n. 689/1991, non si dovrà provvedere nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 383 cod. proc. civ.)] e, pertanto, deve essere cassata.
III -. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, per cui il secondo ed il terzo motivo non potranno che restare assorbiti, con "rinvio" al Tribunale di TI-Giudice unico del Lavoro, che provvederà anche - in relazione all'effettiva soccombenza - in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di TI-Giudice Unico del Lavoro. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001