Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
È punibile ai sensi dell'art. 483 cod. pen., in forza del richiamo contenuto nell'art. 21 L. 7 agosto 1990 n. 241, la produzione, a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un'autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge, in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall'art. 38 del T.U. emanato con D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2006, n. 42291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42291 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 29/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2081
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 48229/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO ET, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 26.9.2005 della Corte d'appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza 24.5.2001 la Corte d'appello di Pesaro aveva dichiarato ET RI responsabile del reato di cui all'art.483 c.p. in relazione alla L. n. 15 del 1968, art. 26, per avere falsamente affermato di non essere mai stata dichiarata fallita in una autocertificazione presentata il 24.8.1999 alla Camera di Commercio di Pesaro ai fini dell'iscrizione nei registri degli esercenti il commercio, e l'aveva condannata alla pena di un mese di reclusione.
2. Decidendo sul gravame della RI, la Corte d'appello con la sentenza in epigrafe, qualificato il fatto come previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 21, ha confermato la sentenza del
Tribunale.
2.1. A ragione della propria decisione la Corte di merito osservava che poteva ritenersi pacifico che l'imputata aveva reso la dichiarazione mendace;
ella stessa in dibattimento l'aveva ammesso, pur dichiarando di essersi "sbagliata" perché non aveva letto quello che sottoscriveva. A norma del combinato della L. n. 241 del 1990, artt. 19, 20 e 21, la falsità integrava il delitto di cui all'art.483 c.p..
3. Ricorre l'imputata per mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Con motivo formalmente unico lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), la violazione della L. n. 15 del 1968, artt. 4 e 26; della L. n. 241 del 1990, artt. 19 e 21 in relazione all'art. 483 c.p.; la violazione dell'art. 521 c.p.p.. 3.1. Rilevava in particolare la ricorrente che nei motivi d'appello aveva evidenziato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non risultava completata dall'essenziale requisito, previsto dalla L. n. 15 del 1968, art. 20, della autenticazione della firma della
RI (che nella richiesta presentata da LU LI, legale rappresentante della società della quale si chiedeva la iscrizione, risultava delegata alla somministrazione di alimenti e bevande), non essendo l'NN neppure presente all'atto dell'inoltro di tale richiesta. Risultava perciò omesso anche l'adempimento previsto dal D.P.R. n. 403 del 1998, art. 3, il quale vuole che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà siano sottoscritte dal dichiarante alla presenza di colui che le riceve. La L. n. 15 del 1968 risultava peraltro abrogata dal D.P.R. n. 445 del 2000, e con essa la fattispecie contestata.
3.2. Inopinatamente a fronte di tali censure la Corte d'appello avrebbe ritenuto integrata la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 19 e 21, concernenti la "denunzia di inizio attività" e non riferibili alla fattispecie concreta in esame.
L'iscrizione alla Camera di Commercio era difatti funzionale solamente al successivo inoltro al Sindaco della richiesta di autorizzazione alla apertura di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, L. n. 287 del 1991, ex art. 3, subordinata alla verifica di determinati presupposti escludenti l'applicabilità dell'art. 19.
3.3. Peraltro, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 18, l'autocertificazione cui si riferiva la normativa considerata doveva intendersi disciplinata proprio dalla L. n. 15 del 1968, all'epoca vigente e quindi abrogata. Sicché l'avere "diversamente" qualificato quella autocertificazione non escludeva il rilievo delle osservazioni articolate nell'atto d'appello.
Aderendo, invece, alla prospettiva della Corte d'appello che la disciplina sanzionatoria evocata facesse riferimento a una diversa tipologia di autocertificazione, il fatto doveva ritenersi arbitrariamente mutato dalla Corte d'appello rispetto a quello oggetto della contestazione e della decisione del primo giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorrendo porre ordine alle censure del ricorrente va premesso, in fatto, che la dichiarazione di non essere stata mai dichiarata fallita oggetto dell'imputazione risulta sottoscritta dalla ricorrente e presentata unitamente a copia del suo documento d'identità alla Camera di commercio di Pesaro con la domanda d'iscrizione nel registro gli esercenti il commercio a norma della L. n. 241 del 1990. 2. Questa essendo l'autocertificazione (allegata agli atti del primo grado) per la quale la RI è stata giudicata e condannata, deve innanzitutto rilevarsi che la censura concernente la violazione del principio di corrispondenza del fatto contestato e ritenuto in sentenza è infondata.
La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", contiene nel capo 4^, dedicato alla "semplificazione amministrativa" gli artt. 19, 20 e 21, ai quali fa riferimento la sentenza impugnata, che disciplinano, mediante rinvio a regolamenti individuanti i casi di riferimento, (a) l'ipotesi in cui "l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente" (art. 19); ovvero le ipotesi in cui "la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento" (art. 20). Il successivo art. 21 prevede quindi che "Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato". Siffatte "dichiarazioni concernenti la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge sono senza possibilità di dubbio le dichiarazioni sostitutive di cui alla L. n. 16 del 1998. Esplicita conferma è traibile - come ricorda lo stesso ricorrente - dall'art. 18 che, in premessa e in vista della corretta attuazione del sistema di semplificazione, prescrive l'adozione di misure amministrative idonee "a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione ... di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni...".
D'altro canto l'esplicito richiamo, con riferimento al profilo sanzionatorio, alle norme del codice penale in materia di falsità contenuto nella L. n. 15 del 1968, art. 26 confermava, sin dall'origine, la punibilità ai sensi dell'art. 483 c.p. della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad essere recepiti come veri nella formazione di un atto pubblico: punibilità peraltro implicita nella struttura della norma codicistica, nella quale la nozione di attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità postula l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrano a determinare il contenuto delle dichiarazioni;
del privato e attribuiscano al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi, ex lege, una determinata funzione probatoria (tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 05/05/1998, Cocciolo). Non solo perciò nella situazione in esame non v'è stato alcun mutamento del fatto materiale contestato, la cui oggettiva consistenza risultava peraltro dal documento esteso agli atti, ma neppure v'è stata sostanziale modificazione della qualificazione giuridica, giacché, ferma la fattispecie penale contestata, il riferimento ulteriore alle disposizioni extrapenali integratrici è stato semplicemente spostato su quelle, particolari, riferibili all'istanza di specie anziché a quelle, più generali, da queste presupposte.
2. Risultando l'istanza espressamente presentata ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990 assolutamente irrilevante è la deduzione difensiva che essa non avrebbe mai potuto consentire l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19, non solo perché non considera l'ipotesi dell'art. 20, ma soprattutto perché una volta perfezionatasi la falsità con riferimento ad una determinata attestazione non incide su di essa il fatto che per circostanze o in virtù di accertamenti diversi e indipendenti l'atto pubblico non possa venire a compimento.
3. Infondati sono quindi anche gli argomenti difensivi con i quali si sostiene che, non risultando la firma dell'NN autenticata ne' vergata alla presenza dell'incaricato alla ricezione dell'atto, la dichiarazione non poteva costituire autocertificazione ai sensi della L. n. 15 del 1968 e della normativa vigente in materia.
3.1. La L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 26, cui fanno riferimento la contestazione e la L. n. 241 del 1990, artt. 18-21, prevedeva nel testo originario che: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3,4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
Gli artt. 2, 3, 4 richiamati disciplinavano le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"; le "Dichiarazioni temporaneamente sostitutive"; le "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", per tutte richiedendo la "autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20" (ad opera perciò, secondo la disciplina del 1968, del "funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco" attestante che la sottoscrizione era stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che la sottoscriveva). Sulle modalità di formazione e presentazione delle autocertificazioni intervenivano tuttavia:
- dapprima il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, art. 3, comma 1, prevedendo: "Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 2, comma 1, che individuava i casi nei quali nel produrre all'amministrazione istanze, era ammessa dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 3, al pari di quelle previste dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15, articoli 2 e 4, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 20, medesima legge...";
- quindi la L. 15 marzo 1997, n. 127, articolo 3, comma 11, (G.U. n. 113 del 17/05/1997) sostituiva tale previsione (e cioè il D.P.R. n.130 del 1994, art. 3, comma 1) stabilendo: "Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto"; base normativa primaria alla quale il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (in G.U. 25.11.1997, n. 275) - richiamato dal ricorrente - forniva regolamento di attuazione, estendendo ulteriormente i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui alla L. n. 15 del 1968, artt. 2 e 4 e a tutte riferendo la modalità di presentazione mediante sottoscrizione dell'interessato alla presenza del "dipendente addetto";
- infine la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 10, (G.U. n. 142 del 20/06/1998) che sostituiva la L. n. 127 del 1997, citato art. 3, comma 11, ulteriormente "semplificando" la materia e prevedendo: "La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ...".
Le ulteriori modificazioni (concernenti l'inoltro delle istanze per via telematica) non rilevano ai fini del presente giudizio.
3.2. Alla data del 24.8.1999, di presentazione della dichiarazione sostitutiva la cui falsità è imputata alla ricorrente, le modalità di presentazione di istanze alle quali era consentito allegare dichiarazioni sostitutive attestanti l'esistenza dei presupposti richiesti era dunque quella, alternativa, di presentazione personale con sottoscrizione apposta in presenza del dipendente incaricato ovvero, comunque, di presentazione (ad opera di terzi o mediante "invio") unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore: modalità quest'ultima adottata, secondo legge, nel caso di specie.
L'autocertificazione oggetto d'imputazione aveva dunque tutti i requisiti per essere considerata dotata di efficacia probante e la sua falsità sui fatti attestati come veri è punibile ai sensi dell'art. 483 c.p.. 4. Parimenti priva di fondamento è da ultimo l'affermazione che, essendo stata la L. n. 15 del 1968 abrogata dal "D.P.R. n. 445 del 2000", si sarebbe in presenza di un caso di abolitio criminis.
Il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è stato emanato ai sensi della Legge Delegazione 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, comma 2, come modificato) dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 6, lettera e), (contenente ulteriori disposizioni in materia di delega per la delegificazione di norme e la redazione di regolamenti di semplificazione). In tale contesto la delega per la redazione del Testo unico con riferimento alla disciplina di cui si discute è di "riordino" e "coordinamento formale" delle disposizioni vigenti.
Gli artt. 38 (L-R. Modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze), 46 (R. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (L. Norme penali) sostituiscono, per la parte che qui interessa, le disposizioni prima richiamate (e cioè la L. n. 127 del 1997, art. 3, comma 11 come modificato dalla L. n. 191 del 1998, art. 3, comma 11,
il primo;
la L. n. 15 del 1968, art. 2, comma 1, e D.P.R. n. 403 del 1998, art. 1, comma 1, il secondo;
la L. n. 15 del 1968, art. 26,
terzo), secondo la stessa tavola di corrispondenza in allegato A) al decreto.
Le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel T.U. non hanno dunque funzione innovativa ne' può attribuirsi loro alcuna sostanziale capacità modificativa della disciplina preesistente, la cui formale "abrogazione", "dalla data di entrata in vigore" del decreto (ex art. 77) resta fenomeno avente valore limitato al riordino e al coordinamento dell'esistente. Sicché non solo non ricorre alcuna abolitio ma, dati la fonte dei poteri del legislatore delegato e il rispetto della delega, non v'è neppure materia per ritenere esistente agli effetti penali un reale fenomeno di successioni di leggi nel tempo.
Sia ai fini della ricostruzione della effettiva portata normativa delle disposizioni di rango primario o delegificate del T.U. sia ai fini della individuazione della vigenza della disciplina oggetto di riordino, quella da esaminare agli effetti penali resta perciò la norma, ancorché travasata nel testo coordinato, esistente all'epoca dei fatti e non modificata o abrogata da altra disposizione di "pari rango".
5. Il ricorso va per l'effetto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006