Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
L'art. 483 cod. pen.(falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)postula, di norma, l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi,"ex lege", una determinata funzione probatoria. In tale ambito rientra la legge 4.1.1968, n.15 che agli artt. 2 e 4 facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal "funzionario competente a ricevere l'atto, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco" e che all'art. 26, commi 1 e 2, stabilisce che tali dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".Di conseguenza è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rientrante nella previsione dell'art. 483, anche quella allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, diretta al sindaco, ma ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato. (Fattispecie relativa alla falsa attestazione che la costruzione era stata eseguita in un determinato anno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 5.5.98
1. Dott Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott Lucio Toth Consigliere N. 910
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott Nunzio Cicchetti Consigliere N. 39967/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI NT, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 5.6.97 Letti il ricorso e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giovanni Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Gustavo Tiery che ha chiesto l'annullamento della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI NT venne condannato dal Pretore di Milano alla pena di mesi quattro di reclusione, mesi uno di arresto e lire 20.000.000 di ammenda per la costruzione di un manufatto in cemento armato senza concessione edilizia, in fascia di rispetto autostradale, e per i connessi reati edilizi, nonché per il delitto previsto dall'art.483 c.p., per aver falsamente affermato in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, allegata alla domanda di sanatoria, che la costruzione era stata eseguita nel 1993.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. L'imputato ricorre in cassazione e deduce, ex art.606,lett. b) e d),c.p.p.: L'omessa assunzione di prova decisiva che avrebbe potuto dimostrare la presistenza di baracche, poi soltanto restaurate. L'inapplicabilità degli artt.2, 4,13 e 14 Legge 1087/71,non potendosi ritenere conglomerato cementizio armato un manufatto sostenuto da un solo pilastro. Il mancato assorbimento nel reato di costruzione abusiva delle violazioni delle richiamate norme. La non configuribilità del falso ideologico nell'atto allegato alla domanda di concessione edilizia in sanatori a, diretta al sindaco che non è autorizzato dalla legge a ricevere atti notori. L'illegittimità costituzionale dell'art.60 Legge 24 novembre 1981 n.689 per contrasto con l'art.3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati edilizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-La prima censura non è fondata.
L'error in procedendo in cui si sostanzia il vizio di cui all'art.606,lett. d)c.p.p. rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con la motivazione posta a sostegno della sentenza, risulti così decisiva che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie atteso che, correttamente, la rinnovazione del dibattimento è stata rifiutata per la non incidenza sulla fattispecie della pregressa situazione dei luoghi, in quanto le baracche, se effettivamente esistenti, erano state sostituite con una nuova costruzione, eseguita in muratura, per la quale era necessaria, comunque, la concessione edilizia.
2-Il secondo motivo è una inammissibile censura in fatto. È stata accertata, con determinazione insindacabile, dal giudice a quo, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, proveniente dallo stesso imputato, e la deposizione del teste Gardelli, che la costruzione era stata eseguita in cemento armato.
3- Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il reato di costruzione abusiva concorre con i reati edilizi contestati che, aventi una diversa oggettività giuridica e costituiti da un quid pluris specializzante, incriminano l'esecuzione di un manufatto in cemento armato, in zona di rispetto autostradale, senza la direzione di un tecnico e la preventiva denunzia all'ufficio del genio civile.
4- Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
Il delitto di falsità ideologica incrimina la dichiarazione di verità di un fatto resa al pubblico ufficiale che ha il dovere di documentarla in un atto pubblico avente, per disposizione di legge, una determinata funzione probatoria. L'art.483 c.p. postula, di norma l'esistenza di disposizioni extrapenali integratici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi, ex lege, una determinata funzione probatoria. In tale ambito rientra, certamente, la Legge 4.1.68 n.15 che facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà -artt.2 e 4- la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal " funzionario competente a ricevere l'atto o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco". Ogni questione interpetrativa è risolta dalla Legge che statuisce, nell'art.26, commi 1 e 2,con una norma di chiusura, che le dichiarazioni mendaci e false sono punite secondo le norme del codice penale e delle leggi speciali e che "le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt.2,3,4,8 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". Di conseguenza, è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rientrante nella previsione dell'art.483 c.p.,anche quella allegata alla domanda di sanatoria, diretta al sindaco, ma ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato.
5- La questione di illegittimità costituzionale è, infine, manifestamente infondata.
La previsione di esclusioni oggettive dall'applicazione delle pene sostitutive postula la scelta tra diverse soluzioni, nessuna delle quali è costituzionalmente imposta, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario stabilire, nei limiti del principio di ragionevolezza, i reati per i quali è inderogabile la sanzione penale tipica in relazione al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici. Nella fattispecie, è conforme a ragionevolezza il divieto, stabilito dall'art. 60 della Legge 24 novembre 1981 n.689,di applicazione delle pene sostitutive al reati previsti in materia edilizia ed urbanistica. La ratio dell'esclusione va individuata, infatti, nel particolare danno sociale che deriva da siffatti reati e, quindi, nella pericolosità sociale che connota le relative azioni.
La questione è, comunque, inammissibile perché irrilevante. Il giudice di merito ha ritenuto, con decisione non aggredita dal ricorso, il soggetto non meritevole delle sostituzione della pena detentiva in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 5 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1998