Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 11186
CASS
Sentenza 5 maggio 1998

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L'art. 483 cod. pen.(falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)postula, di norma, l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi,"ex lege", una determinata funzione probatoria. In tale ambito rientra la legge 4.1.1968, n.15 che agli artt. 2 e 4 facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal "funzionario competente a ricevere l'atto, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco" e che all'art. 26, commi 1 e 2, stabilisce che tali dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".Di conseguenza è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rientrante nella previsione dell'art. 483, anche quella allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, diretta al sindaco, ma ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato. (Fattispecie relativa alla falsa attestazione che la costruzione era stata eseguita in un determinato anno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 11186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11186
    Data del deposito : 5 maggio 1998

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