Sentenza 26 gennaio 2015
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La commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa. (Fattispecie di furto all'interno di un capannone industriale, in ora notturna).
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2015, n. 32244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32244 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 26/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 254
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 17787/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN N. IL 30/07/1990;
avverso la sentenza n. 3509/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 20/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.12.2013 la corte di appello Genova, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Massa, in data 19.1.2012, aveva condannato LI GA, imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2), per essersi impossessato di un armadio tipo cassaforte contenente 2000, Euro, sottraendolo alla ditta "Effe Emme Vending Srl" che lo deteneva legittimamente all'interno di un capannone industriale, modificava in senso sfavorevole al reo il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento nei suoi confronti della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, non riconosciuta dal giudice di primo grado.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Stefano Beretti, del Foro di Massa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5) ed all'art. 530 c.p.p.. Evidenzia, in particolare, il ricorrente, al fine di dimostrare la mancanza di prova circa la responsabilità dell'imputato per il furto di cui si discute: 1) l'insussistenza di elementi probatori a carico dell'imputato idonei a fondare la sua responsabilità, con particolare riferimento alla disponibilità del veicolo utilizzato per il trasporto della cassaforte, che era a disposizione di chiunque frequentasse il campo nomadi di Carrara;
2) l'inutilizzabilità del materiale repertato dai RIS e comparato con il DNA dell'imputato, essendo stato prelevato senza il rispetto delle norme di legge, la cui analisi, peraltro, non ha dato alcun esito soddisfacente;
3) che l'LI, vivendo della raccolta di ferro, era conosciuto dal titolare dell'azienda innanzi indicata, che più volte ha dato all'imputato, alla sua famiglia ed agli altri appartenenti alla etnia dell'LI materiale di scarto, nonché confezioni di frutta e di tè da bere.
Quanto alla ritenuta circostanza aggravante, sottolinea il ricorrente che non ne sussistono le condizioni, non essendo sufficiente, al riguardo, che il furto sia stato commesso, come nel caso in esame, in ore notturne, all'interno di un edificio, in un edificio, in assenza del proprietario o del custode.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono esposte, peraltro in modo assolutamente generico, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 2, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art 606, c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).
Con particolare riferimento, poi, alla doglianza relativa al riconoscimento delle circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5), se ne deve rilevare anche la manifesta infondatezza, in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte la commissione del furto in ora notturna integra di per sè l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, nel caso in cui, come quello in esame, il furto avvenga all'interno di un plesso, lasciato deserto di notte (cfr. Cass., sez. 5, 13/01/2011, n. 7433, rv. 249603). La commissione di un furto in ora notturna, infatti, integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell'appartamento, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo, nel caso in esame, peraltro, del tutto insussistenti (cfr. Cass., sez. 2, 3/05/1991, n. 9088, rv. 188134; Cass., sez. 5, 11/03/2011, n. 19615, rv. 250183).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015