Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
In sede di ricorso ordinario per cassazione, proposto, per ragioni di competenza per territorio derogabile, avverso una sentenza del giudice di pace, operando la regola di cui all'art. 161, primo comma cod. proc. civ., non si applica il principio (elaborato in relazione al regolamento di competenza) secondo cui la Corte di Cassazione è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, terzo comma cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, anche quando il ricorrente si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
т 0 0744/02 r.g. n. 11866/9 ud. pubbl. 04.07.2001 oggetto : eccez. di incompetenza per territorio, giudizio di equità e poteri della Cassazione 4042014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE consiglio nelle persone deiriunita in camera signori magistrati : dott. Vittorio DUVA , Presidente;
dott. Francesco SABATINI rel. Consigliere;
dott. Renato PERCONTE LICATESE ' "dott. Francesco TRIFONE "dott. Antonio SEGRETO ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ' in persona di UL AN BI s.a.s. PA con sede in Torino e LL AN MA ' ' res. in Torino entrambi elett. dom. in Roma via ' ' i Prestinari n. 13 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ramadori che li rappresenta e difende unitamente agli avv. Francesco Caterina e Giovanni le ' 1 1451 "1 ' in virtù di procura Anzalone a margine del ricorso ricorrenti
contro
NZ AE intimato avverso le sentenze nn. 484 714 del Giudice di Pace di rispettivamențe Asti del 20 giugno e del 24 " ottobre 1998 ( r.g. n. 590/98 ) • Udita nella pubblica udienza del 4 luglio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E ricorrenti l'avv. Giuseppe ' comparso per Ramadori che ha chiesto l'accoglimento del ricorso . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Vincenzo Marinelli che ' ha chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AE EN acquirente di un cane di razza ' ' convenne in giudizio i venditori dalmata - ditta AN AN ed AN MA LI - e sulla premessa che l'animale era affetto da vizi и redibitori chiese a risoluzione del contratto ' la restituzione del prezzo pagato di lire 800.000 ed il rimborso delle spese veterinarie Resistendo i convenuti - i quali in comparsa di risposta eccepirono preliminarm ente l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere invece competente il Giudice di pace di Torino ' ove essi avevano rispettivamente sede e residenza e ove il contratto era stato concluso ' di pace - , il Giudice di Asti , respinta con sentenza non definitiva del 20 giugno 1998 tale eccezione , con la sentenza definitiva del 24 ottobre successivo ha dichiarato risolto il contratto per colpa dei convenuti che ha condannato ' in solido ' ' alla restituzione del prezzo suindicato ed al risarcimento del danno in lire 120.000 . Ha motivato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale osservando che la domanda di rimborso delle spese veterinarie aveva ad oggetto un'obbligazione da eseguirsi a norma degli artt. 1182 secondo comma C.C. e 20 c.p.c. nell'ambito di Asti essendo l'attore residente in [...]; nel merito , ha ritenuto provato il vizio occulto dedotto ed ha affermato che esso fu tempestivamente denunciato una volta scoperto 3 Per la cassazione di tali decisioni la s.a.s. AN AN e la LI hanno congiuntamente ' affidato a due motivi proposto ricorso • L'intimato non ha svolto attività difensiva . I ricorrenti hanno depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE : non essendo 1 . Il ricorso è ammissibile ' infatti le sentenze del giudice di pace soggette ' regolamento di competenza né necessario né a come espressamente dispone l'art. 46 facoltativo ' c.p.c. sono ad esse inapplicabili gli artt. 42 e ' 43 c.p.c. con la conseguenza che trattandosi di . ritualmente sono state giudizio di equità impugnate con il consentito ordinario ricorso per cassazione ( art. 339 terzo comma c.p.c. ) non solo la pronuncia di merito di cui alla sentenza ' definitiva ma anche la pronuncia affermativa competenza territoriale di cui alla della ' sentenza non definitiva ( vedansi al riguardo Cass. nn. 12542/98 e 1093 e 1333 del 2000 )1093 • Il primo motivo del ricorso investe la 2a • non definitiva come detto affermativa sentenza ' competenza teṭritoriale e con esso i della ricorrenti con riferimento all'art. 360 nn. 2 e 5 ' c.p.c. , deducono la violazione degli artt. 18 19 . 20 c.p.c. nonché contraddittorietà della motivazione insistendo nell'affermare la competenza per territorio del giudice di pace di Torino : a sostegno della censura - e sulla premessa che con riferimento agli artt. 18 e 19 . + c.p.c. la competenza apparteneva a detto giudice avendo pacificamente la AN AN e la LI rispettivamente sede e residenza in Torino adducono che erratamente il giudice di pace di Asti ha ritenuto invece di affermare la propria competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. ' con riferimento alle spese veterinarie sostenute essendo esse una voce del richiesto risarcimento ' ed aggiungono che l'obbligazione del danno originaria dei venditori di consegnare il cane ' che doveva ai fini in esame essere presa in ' esame doveva essere del pari eseguita in Torino ' • 2b Ancorché si tratti - come già accennato - di giudizio equitativo la censura è ammissibile investendo essa la doverosa ( art. 311 c.p.c. ) osservanza di norme processuali ( Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. ) "> 2c. Un diverso profilo di inammissibilità ha peraltro ritenuto dţi ravvisare il procuratore generale d'udienza (secondo il quale gli odierni : 5 ricorrenti non avrebbero ritualmente sollevato ' nel giudizio di merito ' l'eccezione di incompetenza per territorio con riguardo a tutti i possibili profili con la conseguenza che essa non ' poteva essere presa in esame dal giudice di pace . Tale rilievo non può essere condiviso . Premesso che si verte nella specie in tema di competenza per territorio derogabile e che trova ' conseguentemente applicazione il secondo comma del novellato art. 38 c.p.c. in forza del quale ' l'incompetenza deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta - come nella specie è avvenuto ' la Corte osserva che la sentenza impugnata affermato la competenza territoriale del giudice di Asti facendo esclusivo - erratamente per quanto si dirà sub 2d riferimento al luogo di pagamento delle spese veterinarie . - NE , tale affermazione trova la sua implicita necessaria premessa nella ritenuta ritualità ma dell'eccezione : il giudice di pace infatti ' ' avendola esaminata nel merito ' e ritenuta ✓ ha ritenuta infondata con ciò stesso ammissibile In difetto di ricorso incidentale da parte del EN unico interessato a sollevare la questione tale implicita premessa non può essere sindacata d'ufficio da questa Corte poiché 1' eventuale dedotto errore si risolverebbe in un vizio del procedimento da far valere nei modi e termini di cui al primo comma dell'art. 161 c.p.c. : il che nella specie non è avvenuto • Ha bensì affermato questa C.S. ( con sent. n. 8322/91 e con riferimento al vecchio testo dell'art. 38 terzo comma c.p.c. sostanzialmente ' corrispondente al secondo comma del testo novellato ora in vigore ) che in tema di competenza ' territoriale derogabile ed in sede di regolamento di competenza avverso allora sentenza ) " ' dichiarativa di incompetenza ) la Corte di ' Cassazione cui appartiene il potere di ' riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente è tenuta ad accertare ' d'ufficio l'osservanza del citato terzo comma dell'art. 38 con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza che ' pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza non sia censurata dal ricorrente limitatosi a la contestare declinatoria di incompetenza sotto il profilo 7. dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale e ' affermatosi con indirizzo tuttavia tale ' riguardo al regolamento di competenza ' non è estensibile all'ordinario ricorso per cassazione ora in esame nel quale riprende pieno vigore la dell' dettata dal primo comma art. 161 regola c.p.c. 2d . Essendo i convenuti pacificamente residenti in [...]la competenza per territorio ' competenz con' riferimento al foro generale , di cui agli artt. 18 apparteneva conseguentemente al e 19 c.p.c. ' pari di quella città : come del giudice ha anche affermato la sentenza implicitamente ' la quale ha infatti radicato la impugnata competenza del giudice di Asti al solo luogo di pagamento delle spese veterinarie e dunque ' dichiaratamente al forum destinatae solutionis ' ' richiamando al riguardo gli artt. 1182 secondo e 20 seconda parte c.p.c. comma c.c. Appare manifesto 1½ errore in cui il giudice di pace è in tal modo incorso : nei rapporti , infatti tra le parti di un contratto ( nella specie , di chiede la compravendita del quale si ' risoluzione per fatto dei venditori le spese fatty 8 veterinarie sostenute dall'acquirente al fine t dell'accertamento dei vizi della cosa compravenduta ' e delle quali si chiede il rimborso ai venditori costituiscono una voce del richiesto risarcimento ' del danno ( così del resto , lo stesso giudice ' rettamente precisato nel dispositivo della ha sentenza definitiva ) , con la conseguenza che , in detti rapporti , e trattandosi di debito illiquido ' esse sono disciplinate dal quarto comma dell'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione deve essere ' adempiuta al domicilip che il debitore ha al tempo ' 2591/97Cass. nn. 486/97 della scadenza ( ' dunque nella specie , ed anche 3808/99 : e ' ' à Totino .per tal verso a t 3 . Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto resta conseguentemente assorbito ' il secondo motivo che attiene al merito ' deve - - essere affermata ( art. 382 secondo comma c.p.c. ) la competenza territoriale del giudice di pace di Torino al quale previa cassazione di entrambe le . revia sentenze impugnate , devono essere rimesse le parti ': giudice cui appare opportuno rimettere altresì all'esito il regolamento delle spese del presente giudizio •
p.q.m.
R.G. 11866/99 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiara ' assorbito il secondo motivo cassa le sentenze impugnate dichiarando la competenza del Giudice di e rinvia la causa a quest'ultimo pace di Torino ' anche per le spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' il 4 luglio 2001 della Corte • Il Presidente Il Consigliere est. Freunde ET NN fors Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE G1 oggi, li 23.11.02 Gina Casol IL CANCELLIERE C Gina Casoff 10