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Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16321 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OZ MA nato a [...] il [...] OZ MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Vincenzo Retico, difensore di fiducia di OZ MA e OZ MO, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma appellata dagli attuali ricorrenti, ha riconosciuto a MA OZ la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse in equivalenza, sulla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, rideterminando la pena inflittagli in anni due di reclusione, con riduzione della durata delle pene accessorie in anni due, revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, concessione della non menzione della condanna e sospensione condizionale della pena. Ha confermato nel resto la Penale Sent. Sez. 5 Num. 16321 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 sentenza appellata che, per quanto ora di interesse, aveva: a) condannato MA OZ per i reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3), relativi al fallimento della società ES S.r.l. (di seguito anche soltanto ES); condannato ad anni due di reclusione con pene accessorie di pari durata MO OZ per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3), previo riconoscimento delle attenuanti generiche e sospensione della pena. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello gli imputati, per tramite del loro comune difensore, avvocato Vincenzo Retico, con unico atto, hanno proposto ricorsi articolando cinque motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo si duole di inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello disatteso la richiesta di integrazione istruttoria costituita dalla produzione di documenti, con ciò contravvenendo a criteri giurisprudenziali consolidati che indicano tale produzione sempre esercitabile. In particolare, con ordinanza in data 5/06/2025, la Corte era incorsa in illogica motivazione laddove aveva rigettato, siccome relativa ad elementi non necessari, la richiesta difensiva di produrre documentazione contabile (mastrino SA AL RL/ ES RL con allegato bilancio e nota integrativa;
ricevute contabili a riscontro del fatto che dopo il fallimento MA OZ aveva estinto il debito che l'impresa ES aveva contratto con la BCC di Roma) capace di descrivere un articolato quadro di rapporti in cui doveva trovare giustificazione l'operazione asseritannente distrattiva. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna di entrambi gli imputati in ordine al capo 3). In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza aveva ritenuto distrattiva l'operazione con cui la ES s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma il 09/03/2016, gestita da MA OZ, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo a vendita al dettaglio di generi alimentari e non, alla CL s.r.l. del fratello MO OZ, in quanto: a) non risultava incassato il prezzo di euro 50.000; b) la CL aveva incassato un credito ceduto di euro 135.000 per poi riversarne l'importo in assegni circolari del 14/08/2013 che erano stati incassati su conto corrente bancario in cui risultava delegato ad operare il predetto OZ MA. Per giungere alla conclusione della distrazione, la sentenza impugnata non aveva fornito logiche risposte ai rilievi secondo cui: 1) non era provato che il prezzo non fosse stato versato, nemmeno potendo essere posta a carico sull'imputato la 2 J" conseguenza della sparizione delle scritture contabili;
2) il ramo d'azienda ceduto non era operativo ed aveva accumulato debiti per Euro 1.265.536,00; 3) a fronte della cessione del credito vantato nei confronti dell'impresa assicuratrice e stimato ex ante in circa 200.000,00, la società fallita aveva trasferito alla cessionaria anche debiti per Euro 283.953,96; 4) l'atto di cessione non aveva incluso crediti per Euro 149.221,00 nei confronti dell'Erario, in termini incoerenti all'intento di distrazione delle risorse della fallita;
5) il versamento di Euro 135.000,00 in favore dell'impresa SA AL SR trovava giustificazione causale nei rapporti pregressi debito-credito intercorsi tra le imprese ES SR, CL SR, Tuo Spa e SA AL SR come risultanti, da un lato, dal bilancio dell'impresa ES e, dall'altro, dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL SR, SA AL SR e Tuo Spa. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'argomentazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di fondare la responsabilità di MO OZ nella distrazione di cui al capo 3). Al riguardo, a fronte delle censure mosse dall'appello alla sentenza di primo grado che aveva fondato il concorso dell'RA su: a) stretti rapporti familiari intercorrenti tra l'RA e l'intraneus; b) mancato pagamento del prezzo della cessione;
c) pressoché contestuale emissione di assegni per Euro 135.000,00 in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile a MA OZ, la Corte si era limitata ad affermare assertivamente come « non vi sia dubbio alcuno in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». 2.4. Il quarto motivo assume la ricorrenza di vizio di motivazione in ordine alla condanna di MA OZ per la bancarotta fraudolenta documentale. Nel quadro che vedeva il ricorrente presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore p.t. rispettivamente dal 16/01/2008 al 9/08/2012 e dal 9/08/2012 al 20/05/2013 nonché procuratore speciale per il periodo successivo fino al fallimento, in cui era stato amministratore il coimputato MA TA, separatamente definito, la doglianza individuava vizi della motivazione laddove la sentenza: a) in linea con la motivazione sul punto resa dal Tribunale, aveva valorizzato che non era stata offerta prova della consegna delle scritture da MA OZ al TA, con conseguente inversione dell'onere della prova;
b) aveva altresì rafforzato la risultanza reputando credibile che la consegna non fosse avvenuta al transito della carica all'amministratore formale privo di reali poteri 3 operativi, così formulando una presunzione priva di base razionale e concreta;
c) non aveva considerato che l'obbligo di consegna delle scritture non competeva al OZ cui, anzi, nemmeno era stato mai chiesto. 2.5. Il quinto motivo si duole di violazione di legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma 3 L. Fall. In particolare, la sentenza impugnata, che aveva negato l'attenuante osservando laconicamente che gli importi distratti non erano modesti, non aveva tenuto conto di come la valutazione del danno richiede una più ampia verifica e, specificamente, non aveva considerato le condotte riparatorie che, realizzate prima e dopo il fallimento, avevano ridotto l'entità del pregiudizio patrimoniale della fallita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MA OZ è fondato limitatamente al quarto motivo, dovendo essere rigettato per il resto. Il ricorso di MO OZ è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Come premesso, con il motivo in esame, la difesa si duole del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso la richiesta d'integrazione istruttoria costituita dalla produzione di documenti (nnastrino SA AL RL/ ES S.r.l. con allegato bilancio e nota integrativa;
ricevute contabili a riscontro del fatto che, dopo il fallimento, MA OZ aveva estinto il debito che l'impresa ES aveva contratto con la BCC di Roma), con ciò contravvenendo a criteri giurisprudenziali consolidati che indicano tale produzione sempre esercitabile. In particolare, con ordinanza in data 5/06/2025, la Corte era incorsa in illogica motivazione laddove aveva rigettato siccome relativa ad elementi non necessari la richiesta difensiva di produrre documentazione che era invece indicata a supporto della effettività di movimenti contabili capaci di mettere in differente luce il quadro dei rapporti e, di rimando, la natura dell'operazione asseritamente distrattiva. Il motivo è ammissibile. L'impugnazione dell'ordinanza istruttoria, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. deve essere specificamente svolta insieme a quella della sentenza (Sez. 3 - , Sentenza n. 17713 del 15/02/2019, Rv. 275449 - 01), non richiede formule sacramentali. Seppure, pertanto, il ricorso non contiene espressamente la domanda di annullamento del provvedimento in oggetto, la richiesta si desume 4 dal tenore complessivo dell'atto e, in particolare, dalla specifica censura al riguardo articolata. 2.2. Quanto al profilo prospettato, non è dedotto né viene in rilievo il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.. E' consolidato, invero, l'orientamento secondo cui «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 » (Sez. 5, Sentenza n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 28007 del 19/06/2019, Rv. 276380 - 01). Nel caso di specie, la prova era stata richiesta per la prima volta in grado di appello senza che ne fosse nemmeno addotta la sopravvenienza. La questione deve essere, pertanto, scrutinata quale del vizio di motivazione pure dedotto, al riguardo essendo stato appunto chiarito che « in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud., dep. 2015, Rv. 261799 - 01. Cfr. Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 3028 del 15/12/2023 Ud., dep. 2024, Rv. 285745 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01). 2.3. Nel merito, peraltro, la questione è infondata. 2.3.1. Al riguardo, risulta che, con il primo motivo di appello, la difesa aveva richiesto che «ai sensi dell'art. 603 c.p.p. venga disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame di OZ MA e acquisizione della documentazione indicata nel motivo n. 1». La Corte non ha accolto le richieste di rinnovazione ex art. 603 c.p. ritenendo che l'esame dell'imputato e la documentazione allegata agli atti di appello non fossero indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in modo articolato, la sentenza 5 L impugnata ha spiegato che «la Corte, come sopra indicato, non ha ritenuto di acquisire la documentazione allegata agli atti di appello o di disporre ai sensi dell'art. 603 c.p.p. l'esame dell'imputato. Oltre a trattarsi di prove che ben potevano essere richieste nel dibattimento di primo grado, l'esistenza effettiva di finanziamenti della SARM ITALIA in favore della FRESCODÌ che hanno determinato un credito per la SARM ITALIA dell'importo di euro 188.125,65 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 (un'anticipazione a FRESCODÌ risulta annotata in data 26 ottobre 2012 ovvero dopo la cessione del ramo d'azienda) non potrebbe essere obiettivamente verificata in totale difetto dei libri e delle altre scritture contabili della società fallita né tale carenza potrebbe essere supplita dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato, autore, come si specificherà in seguito, della relativa sottrazione, dovendo i fatti riguardanti la gestione dell'impresa essere dimostrati tramite la documentazione della stessa. Ma, soprattutto, l'erogazione di finanziamenti proverebbe, al più, la circostanza dell'esistenza di rapporti dare/avere tra le due società gestite dal medesimo soggetto che non giustificano l'assunzione del debito di euro 112.295,90 di cui all'atto di transazione con espromissione da parte della finanziatrice SARM ITALIA in favore della FRESCODÌ, beneficiaria dei finanziamenti, senza contare che si vorrebbe sostenere che una società che aveva già finanziato la fallita per euro 188.125,65 avrebbe deciso, del tutto illogicamente, di assumere anche il debito della FRESCODÌ. Parimenti, irrilevante è la documentazione relativa al pagamento della somma di euro 90.000,00 in favore della BCC, per la quale si richiamano le considerazioni che precedono sull'accordo relativo al pagamento con la banca intervenuto successivamente al dichiarato fallimento della società ». 2.3.2. La motivazione così resa offre giustificazione idonea e priva di illogicità della scelta discrezionale in oggetto, avuto riguardo alla valenza in sé della produzione documentale richiesta ed alla concludenza delle vicende negoziali mediante la stessa prospettate, secondo quanto meglio considerato con riguardo all'analisi dei fatti e dei rapporti che hanno sostanziato la contestazione di bancarotta patrimoniale. Il motivo deve essere rigettato. 3. Il secondo motivo, che ha ad oggetto l'accertamento operato in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato. 3.1. Per la sua comprensione, giova brevemente premettere i risultati delle due sentenze conformi di condanna in ordine al capo 3) di imputazione. 6 3.1.1. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto che la distrazione contestata fosse provata su base documentale, sulla scorta dell'atto di cessione del punto vendita di via Ciamarra stipulato in data 11/09/2012 dalla società fallita, all'epoca amministrata da MA OZ, e la CL s.r.I., il cui amministratore era MO OZ, non ravvisando in questa operazione negoziale nessuna giustificazione economica. Secondo il Tribunale, più in particolare, il prezzo convenuto tra le parti in euro 50.000, 00, di cui euro 30.000,00 per avviamento ed euro 20.000,00 per stigliature, non era stato mai corrisposto e, nello stesso tempo, la ES S.r.l. aveva ceduto alla CL s.r.l. anche un credito vantato dalla società fallita per i danni subiti in conseguenza dell'incendio che aveva interessato il punto vendita sito in via Caduti della Resistenza, nei confronti dell'Assicurazione che successivamente aveva erogato all'impresa cessionaria, a seguito di transazione, la somma complessiva di Euro 135.000,00, subito girata, tramite due assegni di pari importo, all'impresa SA AL S.r.l., di cui MA OZ deteneva quote pari al 40%. La condotta di distrazione, consistita appunto nella cessione sopra richiamata, era imputabile, oltre che a MA OZ, amministratore dell'impresa cedente, anche a MO OZ, amministratore dell'impresa cessionaria, il quale aveva avuto la consapevolezza della valenza distrattiva dell'operazione, secondo quanto indicato da: a) stretti rapporti familiari tra i due amministratori;
b) mancato pagamento del prezzo fissato per la cessione;
c) consegna all'impresa SA AL SR, estranea alla cessione ed in qualche modo riconducibile a MA OZ, dell'importo di euro 135.000 non appena la CL s.r.l. lo aveva ricevuto dall'Assicurazione per i danni subiti nell'incendio del punto vendita di via Caduti per la Resistenza. 3.1.2. Alla ricostruzione così operata ha aderito la Corte d'Appello di Roma, rimarcando altresì come: a) la cessione di ramo di azienda, autenticata in data 11/09/2012, avesse escluso i crediti e i debiti aziendali, rimasti a favore e carico della cedente, ad eccezione del debito di euro 33.764,65 verso la Cassa di Risparmio di BR e Cupramontana, del debito di euro 32.189,31 a favore della Cassa di Risparmio di BR e Cupramontana, di euro 218.000,00 verso la Banca delle Marche S.p.A. e il credito di euro 200.000,00 vantato dalla cedente nei confronti della Compagnia di assicurazione "Milano Assicurazioni S.p.A." a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'incendio dei locali in cui è esercitata l'attività; b) il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda era stato convenuto in euro 50.000,00 di cui euro 30.000,00 per l'avviamento ed euro 20.000,00 per le stigliature da pagarsi, senza interessi, dalla cessionaria in cinque rate mensili consecutive di euro 10.000,00 ciascuna, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 7 2012, il 30 novembre 2012, il 31 dicembre 2012, il 31 gennaio 2013 e il 28 febbraio 2013. La natura distrattiva dell'operazione, pertanto, era stata anche dalla Corte d'Appello ravvisata nel mancato pagamento del prezzo e nella cessione del credito di originari euro 200.000,00, importo poi ridotto in sede transattiva a quello di euro 135.000, pervenuto alla fine nella disponibilità di MA OZ mediante il percorso già ricostruito dal Tribunale. 3.2. Come premesso, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla condanna di entrambi gli imputati in ordine al capo 3). In particolare, a fronte della ricostruzione offerta nei termini sopra riassunti, i ricorsi lamentano che, per giungere alla conclusione della distrazione, la sentenza impugnata non abbia fornito logiche risposte ai rilievi secondo cui: 1) non era provato che il prezzo non fosse stato versato, nemmeno potendo essere posta a carico dei due ricorrenti la conseguenza della sparizione delle scritture contabili;
2) il ramo d'azienda ceduto non era operativo ed aveva accumulato debiti per euro 1.265.536,00; 3) a fronte della cessione del credito vantato nei confronti dell'impresa assicuratrice e stimato ex ante in circa euro 200.000,00, la società fallita aveva trasferito alla società cessionaria anche debiti per euro 283.953,96; 4) l'atto di cessione non includeva crediti per euro 149.221,00 nei confronti dell'Erario, in termini incoerenti all'intento di distrazione delle risorse della fallita;
5) il versamento di euro 135.000,00 in favore dell'impresa SA AL RL trovava giustificazione causale nei rapporti pregressi debito-credito intercorsi tra le imprese ES S.r.l., Oasi s.r.I., Tuo Spa e SA AL S.r.l. come risultanti, da un lato, dal bilancio dell'impresa ES e, da un altro lato, dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL s.r.I., SA AL S.r.l.e Tuo Spa. La prospettazione deve essere disattesa secondo quanto di seguito partitamente indicato. 3.3. Correttamente la sentenza impugnata ha, in primo luogo, valorizzato come non sia risultata la prova della corresponsione del prezzo di cessione dell'azienda. Il curatore, in effetti, al riguardo, aveva dichiarato che non era stato possibile verificare il pagamento del prezzo. 3.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di 8 credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale» (Sez. 5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252 - 01. Cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza, 15/11/2018, n. 57153, rv. 275232-01; Sez. V, Sentenza, 04/11/2019, n. 49438, rv. 277743-01). Una volta che la cessione del ramo di azienda aveva generato il credito del prezzo in capo alla fallita, spettava all'amministratore indicare le sorti del credito, con specifiche allegazioni in ordine all'avvenuto pagamento ed alla destinazione del prezzo ovvero, alternativamente, alle ragioni della mancata riscossione. In generale, quanto alla sorte dei cespiti societari, inclusivi delle ragioni di credito vantate dall'impresa, deve intendersi applicabile l'orientamento secondo cui: «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01). 3.3.2. Alla stregua dei principi così richiamati, correttamente la sentenza impugnata, superando i rilievi del ricorso riportati sopra ai punti 1) e 2), ha ritenuto che, nella situazione data, in cui la cessione di azienda aveva determinato il sorgere di un credito della società fallita per il pagamento del prezzo, spettava a MA OZ, legale rappresentante della ES all'epoca dei fatti, indicare le modalità di pagamento del prezzo con la sua destinazione ovvero le ragioni della mancata riscossione, senza che in ciò sia ravvisabile alcuna inversione dell'onere della prova. Al contrario, l'amministratore al riguardo non aveva offerto alcuna specifica allegazione. Carenza, questa, il cui significato la motivazione vedeva rafforzato dal rilievo secondo cui « non vi è alcuna logica ragione economica nel prevedere un pagamento rateale del prezzo senza la prestazione di adeguate garanzie a fronte della cessione di un credito di euro 200.000,00 vantato verso un soggetto ordinariamente solvibile, qual è una compagnia assicurativa». Il rilievo così formulato, del resto, si colloca in precisa sintonia con quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui il differimento del pagamento del prezzo di un bene sociale, non accompagnato dalla prestazione di garanzia reale, costituisce di per sé strumento idoneo ad esporre a pericolo concreto la garanzia dei creditori sociali: integra, infatti, atto del tutto privo di giustificazione rispetto 9 agli scopi istituzionali dell'impresa commerciale e alla tutela del patrimonio sociale, comportando il distacco di una componente di esso senza la previsione di un meccanismo atto ad assicurare in termini di ragionevolezza il conseguimento del corrispettivo, invece rimesso alla mera volontà del debitore (Sez. 5, Sentenza, 18/06/2025, n. 27867, n.m. in motivazione). D'altro canto, in modo coerente, la sentenza impugnata non ha riconosciuto consistenza all'ordine di argomenti volti a contestare l'effettivo valore del ramo ceduto, siccome gravato di oneri debitori ed inoperativo, in senso contrario risultando sufficiente osservare che: a) il valore commerciale del compendio ceduto era stimato nel prezzo assegnatogli nell'atto negoziale;
b) ad ogni modo, quello che qui direttamente rilevava era la sorte del credito per il pagamento del prezzo ovvero dell'importo eventualmente versato per il suo adempimento. 3.2.2. La sentenza della Corte territoriale ha offerto risposta adeguata e priva di illogicità anche alle ulteriori censure sintetizzate sopra ai punti 3) e 4). Ha rimarcato in particolare che, a fronte della cessione di cespiti aziendali e di un credito di euro 200.000 verso l'azienda assicuratrice, la fallita aveva "trasferito" debiti per un importo complessivo di euro 283.953,96. La cessione dei debiti, peraltro, si era mostrata di natura meramente formale e volta esclusivamente a fornire una giustificazione apparente all'operazione. In sostanza, anche in tale sua specifica componente, la vicenda negoziale vedeva ceduto un credito reale e di sicura riscossione a fronte della formale cessione di debiti che nemmeno risultavano oggetto delle comunicazioni liberatorie di cui all'art. 2560 cod. civ. Ciò con la conseguenza che il patrimonio della fallita registrava così l'uscita di una risorsa finanziaria sicura senza alcuno sgravio certo da oneri debitori che fungesse da corrispettivo. Quanto all'ulteriore profilo in rilievo, la Corte d'appello ha pertinentemente osservato che «in assenza, poi, della documentazione della società fallita non vi è prova obiettiva della effettiva presenza di crediti tributari della fallita per l'ammontare di euro 149.221,00 e, in ogni caso, l'eventuale esistenza di tali crediti non farebbe venir meno la natura distrattiva dell'operazione di cessione comprendente, come sopra evidenziato, quantomeno i beni materiali della società e, soprattutto, il credito verso la compagnia assicuratrice successivamente realizzato, nella minor somma di euro 135.000,00». A conferma dell'esito in ordine alla natura distrattiva dell'operazione la sentenza impugnata ha anche evidenziato che la cessione nemmeno esibiva un compiuto senso commerciale per la stessa cessionaria, a sua volta in stato di dissesto, così manifestando la sua reale ed unica ragione nel trasferimento di cespiti della fallita verso altre destinazioni («Non si comprende perché la cessionaria si sarebbe 10 impegnata a pagare una rilevante somma, comprensiva anche del pagamento di un avviamento commerciale privo di utilità a fronte anche dell'assunzione di debiti superiori al credito vantato verso la compagnia assicuratrice non ancora pagato da parte del debitore»). 3.2.3. In sintesi, allora, la Corte territoriale ha dato conto di come l'operazione in esame, avendo determinato l'uscita dal patrimonio della fallita di beni e risorse finanziarie certe senza che constasse l'acquisizione di benefici corrispettivi reali, assumesse una franca connotazione distrattiva, il cui carattere fraudolento era significato dallo stesso contenuto appena descritto oltre che dalle modalità decettive che la cessione aveva assunto nei termini appena evidenziati. 3.3. La conclusione non era smentita né sterilizzata, su un piano logico-giuridico successivo, da attività riparatorie che il ricorso allegava in relazione alla sequenza costituita da: transazione con espromissione del debito vantato dall'impresa Tuo Spa verso l'impresa ES RL stipulato il 5/08/2014 tra l'impresa Tuo Spa e l'impresa SA AL SR;
transazione del 7/12/2021 tra MA OZ e l'impresa Cedis Izzi Spa;
transazione del 3/06/2019 tra la BCC di Roma, da un lato, OZ MA e GI NA, dall'altro. 3.3.1. Secondo il ricorso, in particolare, dal bilancio dell'impresa ES chiuso il 31/12/2012 ed acquisito al fascicolo del dibattimento, si poteva ricavare che: a) la ES aveva contratto un debito di Euro 188.125,00 nei confronti dell'impresa SA AL S.r.l. per il finanziamento di pari importo che quest'ultima le aveva erogato nell'anno 2022; b) dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL s.r.I., SA AL S.r.l. e Tuo Spa, acquisito al fascicolo del dibattimento già in primo grado, emergeva che la SA AL aveva compensato il credito di Euro 126.795,90 dalla stessa vantato nei confronti della Tuo Spa con il debito di Euro 112.295,00 che la ES aveva contratto con la Tuo Spa per precedenti somministrazioni di generi alimentari. Secondo il ricorrente, seppure la prima porzione dell'allegazione non era stata dimostrata in quanto la Corte d'appello non aveva consentito la produzione documentale di cui al primo motivo, la seconda porzione descriveva, comunque, una vicenda che, intervenuta successivamente alla cessione incriminata, era idonea ad assumere carattere riparatorio. 3.3.2. La Corte d'appello ha disatteso la tesi osservando che: a) la documentazione prodotta era inidonea ad integrare la prova della effettività dei crediti e dei correlati atti negoziali di disposizione rilevanti nella sequenza dall'asserito risultato 11 riparatorio finale sul patrimonio della fallita;
b) «peraltro, anche a voler, in ipotesi, ritenere sussistente l'operazione non vi sarebbe stata integrale riparazione della distrazione del credito di euro 135.000,00 posto che il debito assunto è quello inferiore, certamente non di poco, di euro 112.295,90». Si tratta di motivazione che, mentre coerentemente esclude la valenza della transazione nella sua funzione di bancarotta riparata, in relazione alla quale era stata dedotta, si sottrae alle censure di illogicità, in un quadro in cui è dato anche osservare che nulla, ancora una volta, è stato addotto sull'effetto finale liberatorio della stessa espromissione. A fronte dei rilievi svolti, il motivo sul punto si mostra essenzialmente versato in fatto richiedendo una rilettura delle risultanze probatorie che è preclusa al giudice di legittimità. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Lo stesso, come sopra accennato, ha ad oggetto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fondare la responsabilità di MO OZ nella distrazione di cui al capo 3). Al riguardo, a fronte delle censure mosse dall'appello alla sentenza di primo grado che aveva affermato il concorso dell'RA in base a: a) stretti rapporti familiari intercorrenti tra l'RA e l'intraneus; b) mancato pagamento del prezzo della cessione;
c) pressoché contestuale emissione di assegni per Euro 135.000,00 in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile a MA OZ, secondo il ricorso la Corte si era limitata ad affermare come «non vi sia dubbio alcuno in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». 4.2. Trattandosi di doppia conforme, giova evidenziare che la sentenza di primo grado, quanto alla posizione di MO OZ, aveva osservato che : « gli stretti rapporti familiari, il mancato pagamento del prezzo della cessione, la pressoché contestuale emissione di assegni per 135.000,00 euro in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile al fratello costituiscono elementi tutti rivelatori della consapevolezza della valenza distrattiva dell'operazione anche da parte di OZ MO». La sentenza di appello, sul punto, ha affermato che «l'operazione di cessione dell'azienda e, in particolare, del credito sopra indicato abbia palese natura 12 distrattiva e che non vi sia dubbio alcuno, in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». La considerazione specifica, peraltro, è destinata a saldarsi con quella che la medesima Corte aveva esposto per rimarcare il carattere oggettivamente evidente della natura distrattiva della cessione anche ex latere accipientis, laddove aveva annotato che «Non si comprende perché la cessionaria si sarebbe impegnata a pagare una rilevante somma, comprensiva anche del pagamento di un avviamento commerciale privo di utilità a fronte anche dell'assunzione di debiti superiori al credito vantato verso la compagnia assicuratrice non ancora pagato da parte del debitore». Ciò oltretutto in un quadro in cui l'acquirente CL s.r.l. non navigava in acque tranquille secondo quanto almeno segnalato dal suo bilancio 2014. 4.3. L'imputazione a carico di MO OZ si articola secondo il paradigma del concorso ex art. 110 cod. pen. dell'RA nei reati di bancarotta fraudolenta. 4.3. 1. In generale, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede che più soggetti arrechino contributi, morali o materiali, alla commissione di un medesimo reato, senza che siffatta convergenza debba essere oggetto di previo accordo o anche solo di reciproca consapevolezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che « In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro » (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. 03/05/2001, Rv. 218525 - 01. Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., Rv. 243901 - 01). Al riguardo, è stato anzi specificato che « In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, 13 alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui » (Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., dep. 19/06/2009, Rv. 243901 - 01). 4.3. 2. Il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati. Laddove il reato proprio sia anche esclusivo o di mano propria è richiesto che, anche nel concorso, il soggetto qualificato si ponga quale autore materiale dell'azione tipica (cfr. ex multis Sez. Unite, Sent., 16/07/2020, dep. 23/10/2020, n. 29541; Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042). Per gli stessi reati propri, ove pure esclusivi, non è richiesta la ricorrenza di accordi preventivi o consapevolezza reciproca dei rispettivi apporti in capo ai concorrenti, potendo addirittura far difetto la consapevole partecipazione dello stesso autore qualificato dell'azione tipica. E' stato affermato che «l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "RA"» (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 04/12/2024, n. 3755, rv. 287507-01). 4.3.3. I reati di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell'imprenditore e dei soggetti indicati dall'art. 223 comma 1 L. Fall. Secondo le illustrate regole generali, l'RA può concorrere con un contributo morale o materiale all'azione tipica. Anche in questo caso, non sono richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso dell'RA può essere riconosciuto anche laddove l'amministratore abbia commesso oggettivamente l'azione tipica senza il correlato elemento soggettivo («L'RA, inoltre, può essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualificato viene assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, poichè il concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta viene disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio»: Cass. pen., Sez. V, 16/09/2020, n. 29705). 4.3.4. Alla stregua dei criteri enunciati, per quanto qui di più diretto interesse, è dato affermare che l'RA può concorrere nella condotta di bancarotta per 14 L distrazione commessa dall'amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all'azione tipica del soggetto qualificato. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico. Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'RA nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, 29/03/2022, n. 21475. Cfr. anche Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705). Analogamente a quanto vale per l'intraneus, anche per l'RA, l'elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardo appunto affermato che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass. pen., Sez. V, 10/10/2023, n. 46153. Cfr. ex multis Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). E', comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). 4.4. Nel caso di specie si apprezzano e sono - seppure compendiosamente - messi in evidenza nella motivazione gli elementi così richiesti. 15 4.4.1. La sentenza impugnata ha indicato come MO OZ, tramite la CL, abbia concorso materialmente all'operazione che ha avuto funzione distrattiva dei vari cespiti nei termini sopra descritti. Risulta così evidenziato in termini nemmeno controvertibili il contributo oggettivo che il prevenuto ha portato alla vicenda di bancarotta patrimoniale. 4.4.2. Le sentenze conformi hanno evidenziato altresì gli indici capaci di significare la consapevolezza di MO OZ in ordine alla natura dell'operazione. In tal senso la motivazione ha valorizzato, ancor prima dell'anomalia dell'operazione, la carenza di reale funzione commerciale per la società cessionaria gestita dal prevenuto. Nel quadro così connotato e segnato altresì dalla stretta parentela tra MO OZ e il soggetto che si assume beneficiato dalla vicenda, MA OZ, rinvengono collocazione e significato la complessiva operazione e la trasmissione dell'importo di euro 135.000 dal primo fratello all'altro, in termini che necessariamente sottendono la consapevolezza del carattere distrattivo della vicenda in capo a ciascuno dei partecipi. 5. il quarto motivo è fondato. 5.1. Ha ad oggetto vizio di motivazione in ordine alla condanna di MA OZ per la bancarotta fraudolenta documentale. Nel quadro che vedeva il ricorrente presidente del CDA ed amministratore p.t. rispettivamente dal 16/01/2008 al 9/08/2012 e dal 9/08/2012 al 20/05/2013 e procuratore speciale per il periodo successivo fino al fallimento, in cui era stato amministratore il coimputato MA TA, separatamente definito, la doglianza individua vizi della motivazione laddove la sentenza: a) in linea con la motivazione sul punto resa dal Tribunale, ha valorizzato che non era stata offerta prova della consegna delle scritture da MA OZ al TA, così invertendo l'onere della prova;
b) ha altresì rafforzato la risultanza reputando credibile che la consegna non fosse avvenuta al transito della carica all'amministratore formale privo di reali poteri operativi, così formulando una presunzione priva di base razionale;
c) non ha considerato che l'obbligo di consegna delle scritture non competeva al OZ cui, anzi, nemmeno era stato mai chiesto. 5.2. Al riguardo, le due sentenze conformi hanno accertato che MA TA era subentrato nella carica di amministratore della ES in data 20/05/2013 quando era già stata compiuta la cessione incriminata al capo 3) e la società non era più operativa, periodo in cui MA OZ aveva, comunque, conservato «un ruolo gestorio nell'ambito della società assumendo la carica di 16 procuratore generale (atto del 2 luglio 2013, iscritto il 15 luglio 2013), comportante, come si rileva dalla visura camerale la possibilità di "compiere qualsiasi atto di ordinario e straordinaria amministrazione anche relativamente a beni, mobili ed immobili... » (sentenza impugnata, p. 18). All'atto del fallimento, il RE aveva convocato « il TA con lettera raccomandata presso la propria residenza anagrafica e presso la sede sociale, ma sia il legale rappresentante che la società risultarono irreperibili » (sentenza del Tribunale, p. 5). D'altro canto, doveva « ritenersi certamente tenuta la documentazione contabile durante il periodo di operatività sociale, dal momento che i bilanci furono depositati in Camera di commercio fino all'esercizio chiuso al 31.12.2012 e la società operò, dopo l'incendio che distrusse i locali del punto vendita di via Caduti della Resistenza, fino alla cessione di un ramo di azienda alla CLASI s.r.l. La mancata consegna della documentazione al curatore costituisce dunque chiaro elemento da cui desumere l'occultamento, la sottrazione ovvero la distruzione delle scritture contabili » (sentenza del Tribunale, p.9). La sentenza impugnata, in particolare, ha rilevato come non fosse «emerso che al momento della nomina del TA vi (fosse) stato passaggio della documentazione relativa alla società » e come la sparizione della documentazione fosse avvenuta in un contesto in cui si apprezzava l'interesse del OZ ad occultare le pregresse vicende distrattive. 5.3. E' dato riconoscere che la motivazione offerta sulla imputabilità della sparizione delle scritture a MA OZ non riposa su argomenti adeguatamente dimostrati dalla Corte d'appello. 5.3.1. Correttamente la Corte territoriale desume l'elemento oggettivo della sottrazione delle scritture dagli elementi che ne indicavano la preesistenza e dalla mancata consegna delle stesse scritture al RE nonché dalla mancata produzione nel corso del processo. 5.3.2. L'inferenza secondo cui le scritture non erano mai state consegnate al TA, invece, poggia su premesse non idoneamente dimostrate in fatto o non adeguate in diritto. 5.3.3. Sotto il primo profilo, invero, come esposto, la sentenza assume che il TA fosse un prestanome che non aveva interesse alcuno ad acquisire le scritture, essendo subentrato nel periodo di inoperatività della fallita, la cui gestione era rimasta nelle mani di MA OZ che continuava ad esercitarla 17 u mediante la procura generale che il nuovo amministratore gli aveva rilasciato il 2 luglio 2013. La motivazione, peraltro, non dà conto della ragione per cui assume la inoperatività della società nella gestione del TA, assunto che non può essere di per sé dedotto dalla mera cessione del ramo d'azienda, in assenza di informazioni complessive sulla conservazione in capo alla ES di residue attività (come almeno nominalmente lascerebbe intendere la circoscrizione della cessione al singolo ramo) e, di rimando, sulla sorte di siffatte attività ulteriori. Ciò mentre nemmeno consta né è contestato che al rilascio della procura generale abbiano fatto seguito atti di gestione da parte di MA OZ di cui, appunto, nemmeno viene evocato il ruolo di amministratore di fatto nel periodo successivo alla dismissione della carica di amministratore di diritto. 5.3.4. Sotto l'ulteriore profilo introdotto, il Collegio non ignora che, secondo un orientamento della Corte di legittimità, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 , Rv. 271839 - 01. Cfr. anche Sez. 5, 07/07/2023, n. 42856, n.m.). 5.3.4.1. Al riguardo, può convenirsi, che secondo quanto osservato in motivazione dall'arresto richiamato, «tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 L. Fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbia regolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore» (Sentenza n. 55740/17 cit.). 5.3.4.2. Deve, peraltro, osservarsi che non sovrapponibile a quella considerata dal precedente è la situazione, corrispondente ai tratti del caso qui concretamente in rilievo, in cui risulti che l'amministratore abbia tenuto le scritture relative al suo periodo di gestione e che queste non siano però state consegnate al RE dal diverso amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento. In un quadro in cui lo stesso amministratore subentrante è onerato dell'acquisizione delle precedenti scritture (Sez. 5, Sentenza, 04/10/2024, n. 39160, rv. 287061-01), senza che, peraltro, ciò incida sulle eventuali responsabilità di quello precedente, la verifica in ordine alla trasmissione della 18 contabilità dall'uno all'altro, in assenza di evidenze dirette, passa attraverso un più ampio scrutinio della natura delle gestioni susseguitesi e del rapporto intercorso tra loro e della relazione stessa instaurata tra gli amministratori intervenuti in successione (cfr. sul punto Sez. 5, Sent., 11/03/2019, n. 15988, n.nn., in motivazione). 5.4. Nel caso di specie, si mostra allora carente la motivazione che, a fronte della registrata successione di amministratori, ha ritenuto dimostrato che la sparizione delle scritture fosse imputabile all'amministratore cessato, MA OZ, invece che a quello che gli era subentrato, MA TA, in un quadro in cui la gestione del secondo si era protratta per consistente arco temporale ed in cui nemmeno era idoneamente specificato che la fallita avesse cessato la sua operatività. In particolare, non era idoneamente spiegato: a) se ed, eventualmente, in base a quali elementi, risultasse la inoperatività della ES nel contesto del passaggio di gestione;
b) quale fosse stata l'effettiva natura della gestione del TA (in ordine alla quale, del resto, non risultavano mai presentati bilanci né consegnati al curatore fatture e documenti commerciali); c) quali fossero i rapporti tra il OZ ed il subentrante TA e se esistessero concreti indici di ingerenza del primo nella gestione delle scritture da parte del secondo;
d) se e quali allegazioni aveva offerto il OZ in ordine alle vicende delle scritture contabili. Elementi, questi, che potevano e dovevano concorrere a valutare in concreto la riferibilità al OZ della finale sparizione delle scritture riferibili alla sua fase di gestione. Si rende necessario, allora, annullare la sentenza sul punto, con rinvio perché il nuovo giudizio sul tema offra una compiuta motivazione al riguardo, colmando le lacune sopra segnalate. 6. Il quinto motivo è infondato. 6.1. La censura deduce violazione di legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma 3 L. Fall. In particolare, la sentenza impugnata, che aveva negato l'attenuante in oggetto osservando laconicamente che gli importi distratti non erano modesti, non aveva tenuto conto di come la valutazione del danno richiede una più ampia verifica e, specificamente, non aveva considerato le condotte riparatorie che, realizzate prima e dopo il fallimento, avevano ridotto l'entità del pregiudizio patrimoniale della fallita. 19 6.2. Nello specifico, la Corte ha affermato «Come già sopra ritenuto, l'entità obiettivamente non modesta della distrazione non consente di riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità né per la totale assenza del compendio documentale, attribuibile all'imputato, vi sono i presupposti per ritenere tale attenuante con riferimento alla bancarotta documentale». 6.3. Assorbita la tematica del danno della bancarotta documentale nell'esito deciso in ordine al relativo tema di responsabilità, quanto alla bancarotta distrattiva è dato osservare che la particolare tenuità del danno patrimoniale deve essere misurata in relazione al danno verificatosi al momento del fallimento, risultando a tal fine irrilevanti le (peraltro parziali) riparazioni intervenute successivamente, del resto già considerate dalla sentenza ai fini delle attenuanti generiche. Per quanto qui di interesse, allora, consolidato orientamento ha chiarito che non rileva il dato dell'ammontare del passivo, assumendo, invece, valore decisivo la diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Sez. 5, del 13.2.1986, n. 8244, Pilon, rv. 173567; Sez. 5, del 28.1.1977, n. 6522, Spreti, rv. 135980. Conf. mass. n 170645; conf. mass. n 166981). Sulla stessa linea si è affermato che in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, nè a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403). Nel caso di specie, in cui si è accertata una distrazione globale di un importo di circa 185.000 euro, appare fuori luogo evocare l'attenuante in discorso. Né, posta nei termini anticipati la valutazione assoluta, la particolare tenuità può essere recuperata mediante la valutazione delle dimensioni dell'impresa, del movimento 20 degli affari, dell'ammontare dell'attivo e del passivo come invece preteso dal ricorso. 6.4. La valutazione della Corte d'appello, che si è attenuta ai criteri enunciati, si mostra pertanto immune dalla violazione di legge denunciata. 7. All'esito, quindi, deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di OZ MA limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Deve rigettarsi nel resto il ricorso di OZ MA. Il ricorso di OZ MO deve essere rigettato, con condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OZ MA limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di OZ MA e rigetta il ricorso di OZ MO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Vincenzo Retico, difensore di fiducia di OZ MA e OZ MO, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma appellata dagli attuali ricorrenti, ha riconosciuto a MA OZ la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse in equivalenza, sulla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, rideterminando la pena inflittagli in anni due di reclusione, con riduzione della durata delle pene accessorie in anni due, revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, concessione della non menzione della condanna e sospensione condizionale della pena. Ha confermato nel resto la Penale Sent. Sez. 5 Num. 16321 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 sentenza appellata che, per quanto ora di interesse, aveva: a) condannato MA OZ per i reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3), relativi al fallimento della società ES S.r.l. (di seguito anche soltanto ES); condannato ad anni due di reclusione con pene accessorie di pari durata MO OZ per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3), previo riconoscimento delle attenuanti generiche e sospensione della pena. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello gli imputati, per tramite del loro comune difensore, avvocato Vincenzo Retico, con unico atto, hanno proposto ricorsi articolando cinque motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo si duole di inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello disatteso la richiesta di integrazione istruttoria costituita dalla produzione di documenti, con ciò contravvenendo a criteri giurisprudenziali consolidati che indicano tale produzione sempre esercitabile. In particolare, con ordinanza in data 5/06/2025, la Corte era incorsa in illogica motivazione laddove aveva rigettato, siccome relativa ad elementi non necessari, la richiesta difensiva di produrre documentazione contabile (mastrino SA AL RL/ ES RL con allegato bilancio e nota integrativa;
ricevute contabili a riscontro del fatto che dopo il fallimento MA OZ aveva estinto il debito che l'impresa ES aveva contratto con la BCC di Roma) capace di descrivere un articolato quadro di rapporti in cui doveva trovare giustificazione l'operazione asseritannente distrattiva. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna di entrambi gli imputati in ordine al capo 3). In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza aveva ritenuto distrattiva l'operazione con cui la ES s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma il 09/03/2016, gestita da MA OZ, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo a vendita al dettaglio di generi alimentari e non, alla CL s.r.l. del fratello MO OZ, in quanto: a) non risultava incassato il prezzo di euro 50.000; b) la CL aveva incassato un credito ceduto di euro 135.000 per poi riversarne l'importo in assegni circolari del 14/08/2013 che erano stati incassati su conto corrente bancario in cui risultava delegato ad operare il predetto OZ MA. Per giungere alla conclusione della distrazione, la sentenza impugnata non aveva fornito logiche risposte ai rilievi secondo cui: 1) non era provato che il prezzo non fosse stato versato, nemmeno potendo essere posta a carico sull'imputato la 2 J" conseguenza della sparizione delle scritture contabili;
2) il ramo d'azienda ceduto non era operativo ed aveva accumulato debiti per Euro 1.265.536,00; 3) a fronte della cessione del credito vantato nei confronti dell'impresa assicuratrice e stimato ex ante in circa 200.000,00, la società fallita aveva trasferito alla cessionaria anche debiti per Euro 283.953,96; 4) l'atto di cessione non aveva incluso crediti per Euro 149.221,00 nei confronti dell'Erario, in termini incoerenti all'intento di distrazione delle risorse della fallita;
5) il versamento di Euro 135.000,00 in favore dell'impresa SA AL SR trovava giustificazione causale nei rapporti pregressi debito-credito intercorsi tra le imprese ES SR, CL SR, Tuo Spa e SA AL SR come risultanti, da un lato, dal bilancio dell'impresa ES e, dall'altro, dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL SR, SA AL SR e Tuo Spa. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'argomentazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di fondare la responsabilità di MO OZ nella distrazione di cui al capo 3). Al riguardo, a fronte delle censure mosse dall'appello alla sentenza di primo grado che aveva fondato il concorso dell'RA su: a) stretti rapporti familiari intercorrenti tra l'RA e l'intraneus; b) mancato pagamento del prezzo della cessione;
c) pressoché contestuale emissione di assegni per Euro 135.000,00 in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile a MA OZ, la Corte si era limitata ad affermare assertivamente come « non vi sia dubbio alcuno in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». 2.4. Il quarto motivo assume la ricorrenza di vizio di motivazione in ordine alla condanna di MA OZ per la bancarotta fraudolenta documentale. Nel quadro che vedeva il ricorrente presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore p.t. rispettivamente dal 16/01/2008 al 9/08/2012 e dal 9/08/2012 al 20/05/2013 nonché procuratore speciale per il periodo successivo fino al fallimento, in cui era stato amministratore il coimputato MA TA, separatamente definito, la doglianza individuava vizi della motivazione laddove la sentenza: a) in linea con la motivazione sul punto resa dal Tribunale, aveva valorizzato che non era stata offerta prova della consegna delle scritture da MA OZ al TA, con conseguente inversione dell'onere della prova;
b) aveva altresì rafforzato la risultanza reputando credibile che la consegna non fosse avvenuta al transito della carica all'amministratore formale privo di reali poteri 3 operativi, così formulando una presunzione priva di base razionale e concreta;
c) non aveva considerato che l'obbligo di consegna delle scritture non competeva al OZ cui, anzi, nemmeno era stato mai chiesto. 2.5. Il quinto motivo si duole di violazione di legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma 3 L. Fall. In particolare, la sentenza impugnata, che aveva negato l'attenuante osservando laconicamente che gli importi distratti non erano modesti, non aveva tenuto conto di come la valutazione del danno richiede una più ampia verifica e, specificamente, non aveva considerato le condotte riparatorie che, realizzate prima e dopo il fallimento, avevano ridotto l'entità del pregiudizio patrimoniale della fallita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MA OZ è fondato limitatamente al quarto motivo, dovendo essere rigettato per il resto. Il ricorso di MO OZ è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Come premesso, con il motivo in esame, la difesa si duole del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso la richiesta d'integrazione istruttoria costituita dalla produzione di documenti (nnastrino SA AL RL/ ES S.r.l. con allegato bilancio e nota integrativa;
ricevute contabili a riscontro del fatto che, dopo il fallimento, MA OZ aveva estinto il debito che l'impresa ES aveva contratto con la BCC di Roma), con ciò contravvenendo a criteri giurisprudenziali consolidati che indicano tale produzione sempre esercitabile. In particolare, con ordinanza in data 5/06/2025, la Corte era incorsa in illogica motivazione laddove aveva rigettato siccome relativa ad elementi non necessari la richiesta difensiva di produrre documentazione che era invece indicata a supporto della effettività di movimenti contabili capaci di mettere in differente luce il quadro dei rapporti e, di rimando, la natura dell'operazione asseritamente distrattiva. Il motivo è ammissibile. L'impugnazione dell'ordinanza istruttoria, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. deve essere specificamente svolta insieme a quella della sentenza (Sez. 3 - , Sentenza n. 17713 del 15/02/2019, Rv. 275449 - 01), non richiede formule sacramentali. Seppure, pertanto, il ricorso non contiene espressamente la domanda di annullamento del provvedimento in oggetto, la richiesta si desume 4 dal tenore complessivo dell'atto e, in particolare, dalla specifica censura al riguardo articolata. 2.2. Quanto al profilo prospettato, non è dedotto né viene in rilievo il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.. E' consolidato, invero, l'orientamento secondo cui «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 » (Sez. 5, Sentenza n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 28007 del 19/06/2019, Rv. 276380 - 01). Nel caso di specie, la prova era stata richiesta per la prima volta in grado di appello senza che ne fosse nemmeno addotta la sopravvenienza. La questione deve essere, pertanto, scrutinata quale del vizio di motivazione pure dedotto, al riguardo essendo stato appunto chiarito che « in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud., dep. 2015, Rv. 261799 - 01. Cfr. Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 3028 del 15/12/2023 Ud., dep. 2024, Rv. 285745 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01). 2.3. Nel merito, peraltro, la questione è infondata. 2.3.1. Al riguardo, risulta che, con il primo motivo di appello, la difesa aveva richiesto che «ai sensi dell'art. 603 c.p.p. venga disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame di OZ MA e acquisizione della documentazione indicata nel motivo n. 1». La Corte non ha accolto le richieste di rinnovazione ex art. 603 c.p. ritenendo che l'esame dell'imputato e la documentazione allegata agli atti di appello non fossero indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in modo articolato, la sentenza 5 L impugnata ha spiegato che «la Corte, come sopra indicato, non ha ritenuto di acquisire la documentazione allegata agli atti di appello o di disporre ai sensi dell'art. 603 c.p.p. l'esame dell'imputato. Oltre a trattarsi di prove che ben potevano essere richieste nel dibattimento di primo grado, l'esistenza effettiva di finanziamenti della SARM ITALIA in favore della FRESCODÌ che hanno determinato un credito per la SARM ITALIA dell'importo di euro 188.125,65 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 (un'anticipazione a FRESCODÌ risulta annotata in data 26 ottobre 2012 ovvero dopo la cessione del ramo d'azienda) non potrebbe essere obiettivamente verificata in totale difetto dei libri e delle altre scritture contabili della società fallita né tale carenza potrebbe essere supplita dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato, autore, come si specificherà in seguito, della relativa sottrazione, dovendo i fatti riguardanti la gestione dell'impresa essere dimostrati tramite la documentazione della stessa. Ma, soprattutto, l'erogazione di finanziamenti proverebbe, al più, la circostanza dell'esistenza di rapporti dare/avere tra le due società gestite dal medesimo soggetto che non giustificano l'assunzione del debito di euro 112.295,90 di cui all'atto di transazione con espromissione da parte della finanziatrice SARM ITALIA in favore della FRESCODÌ, beneficiaria dei finanziamenti, senza contare che si vorrebbe sostenere che una società che aveva già finanziato la fallita per euro 188.125,65 avrebbe deciso, del tutto illogicamente, di assumere anche il debito della FRESCODÌ. Parimenti, irrilevante è la documentazione relativa al pagamento della somma di euro 90.000,00 in favore della BCC, per la quale si richiamano le considerazioni che precedono sull'accordo relativo al pagamento con la banca intervenuto successivamente al dichiarato fallimento della società ». 2.3.2. La motivazione così resa offre giustificazione idonea e priva di illogicità della scelta discrezionale in oggetto, avuto riguardo alla valenza in sé della produzione documentale richiesta ed alla concludenza delle vicende negoziali mediante la stessa prospettate, secondo quanto meglio considerato con riguardo all'analisi dei fatti e dei rapporti che hanno sostanziato la contestazione di bancarotta patrimoniale. Il motivo deve essere rigettato. 3. Il secondo motivo, che ha ad oggetto l'accertamento operato in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato. 3.1. Per la sua comprensione, giova brevemente premettere i risultati delle due sentenze conformi di condanna in ordine al capo 3) di imputazione. 6 3.1.1. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto che la distrazione contestata fosse provata su base documentale, sulla scorta dell'atto di cessione del punto vendita di via Ciamarra stipulato in data 11/09/2012 dalla società fallita, all'epoca amministrata da MA OZ, e la CL s.r.I., il cui amministratore era MO OZ, non ravvisando in questa operazione negoziale nessuna giustificazione economica. Secondo il Tribunale, più in particolare, il prezzo convenuto tra le parti in euro 50.000, 00, di cui euro 30.000,00 per avviamento ed euro 20.000,00 per stigliature, non era stato mai corrisposto e, nello stesso tempo, la ES S.r.l. aveva ceduto alla CL s.r.l. anche un credito vantato dalla società fallita per i danni subiti in conseguenza dell'incendio che aveva interessato il punto vendita sito in via Caduti della Resistenza, nei confronti dell'Assicurazione che successivamente aveva erogato all'impresa cessionaria, a seguito di transazione, la somma complessiva di Euro 135.000,00, subito girata, tramite due assegni di pari importo, all'impresa SA AL S.r.l., di cui MA OZ deteneva quote pari al 40%. La condotta di distrazione, consistita appunto nella cessione sopra richiamata, era imputabile, oltre che a MA OZ, amministratore dell'impresa cedente, anche a MO OZ, amministratore dell'impresa cessionaria, il quale aveva avuto la consapevolezza della valenza distrattiva dell'operazione, secondo quanto indicato da: a) stretti rapporti familiari tra i due amministratori;
b) mancato pagamento del prezzo fissato per la cessione;
c) consegna all'impresa SA AL SR, estranea alla cessione ed in qualche modo riconducibile a MA OZ, dell'importo di euro 135.000 non appena la CL s.r.l. lo aveva ricevuto dall'Assicurazione per i danni subiti nell'incendio del punto vendita di via Caduti per la Resistenza. 3.1.2. Alla ricostruzione così operata ha aderito la Corte d'Appello di Roma, rimarcando altresì come: a) la cessione di ramo di azienda, autenticata in data 11/09/2012, avesse escluso i crediti e i debiti aziendali, rimasti a favore e carico della cedente, ad eccezione del debito di euro 33.764,65 verso la Cassa di Risparmio di BR e Cupramontana, del debito di euro 32.189,31 a favore della Cassa di Risparmio di BR e Cupramontana, di euro 218.000,00 verso la Banca delle Marche S.p.A. e il credito di euro 200.000,00 vantato dalla cedente nei confronti della Compagnia di assicurazione "Milano Assicurazioni S.p.A." a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'incendio dei locali in cui è esercitata l'attività; b) il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda era stato convenuto in euro 50.000,00 di cui euro 30.000,00 per l'avviamento ed euro 20.000,00 per le stigliature da pagarsi, senza interessi, dalla cessionaria in cinque rate mensili consecutive di euro 10.000,00 ciascuna, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 7 2012, il 30 novembre 2012, il 31 dicembre 2012, il 31 gennaio 2013 e il 28 febbraio 2013. La natura distrattiva dell'operazione, pertanto, era stata anche dalla Corte d'Appello ravvisata nel mancato pagamento del prezzo e nella cessione del credito di originari euro 200.000,00, importo poi ridotto in sede transattiva a quello di euro 135.000, pervenuto alla fine nella disponibilità di MA OZ mediante il percorso già ricostruito dal Tribunale. 3.2. Come premesso, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla condanna di entrambi gli imputati in ordine al capo 3). In particolare, a fronte della ricostruzione offerta nei termini sopra riassunti, i ricorsi lamentano che, per giungere alla conclusione della distrazione, la sentenza impugnata non abbia fornito logiche risposte ai rilievi secondo cui: 1) non era provato che il prezzo non fosse stato versato, nemmeno potendo essere posta a carico dei due ricorrenti la conseguenza della sparizione delle scritture contabili;
2) il ramo d'azienda ceduto non era operativo ed aveva accumulato debiti per euro 1.265.536,00; 3) a fronte della cessione del credito vantato nei confronti dell'impresa assicuratrice e stimato ex ante in circa euro 200.000,00, la società fallita aveva trasferito alla società cessionaria anche debiti per euro 283.953,96; 4) l'atto di cessione non includeva crediti per euro 149.221,00 nei confronti dell'Erario, in termini incoerenti all'intento di distrazione delle risorse della fallita;
5) il versamento di euro 135.000,00 in favore dell'impresa SA AL RL trovava giustificazione causale nei rapporti pregressi debito-credito intercorsi tra le imprese ES S.r.l., Oasi s.r.I., Tuo Spa e SA AL S.r.l. come risultanti, da un lato, dal bilancio dell'impresa ES e, da un altro lato, dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL s.r.I., SA AL S.r.l.e Tuo Spa. La prospettazione deve essere disattesa secondo quanto di seguito partitamente indicato. 3.3. Correttamente la sentenza impugnata ha, in primo luogo, valorizzato come non sia risultata la prova della corresponsione del prezzo di cessione dell'azienda. Il curatore, in effetti, al riguardo, aveva dichiarato che non era stato possibile verificare il pagamento del prezzo. 3.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di 8 credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale» (Sez. 5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252 - 01. Cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza, 15/11/2018, n. 57153, rv. 275232-01; Sez. V, Sentenza, 04/11/2019, n. 49438, rv. 277743-01). Una volta che la cessione del ramo di azienda aveva generato il credito del prezzo in capo alla fallita, spettava all'amministratore indicare le sorti del credito, con specifiche allegazioni in ordine all'avvenuto pagamento ed alla destinazione del prezzo ovvero, alternativamente, alle ragioni della mancata riscossione. In generale, quanto alla sorte dei cespiti societari, inclusivi delle ragioni di credito vantate dall'impresa, deve intendersi applicabile l'orientamento secondo cui: «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01). 3.3.2. Alla stregua dei principi così richiamati, correttamente la sentenza impugnata, superando i rilievi del ricorso riportati sopra ai punti 1) e 2), ha ritenuto che, nella situazione data, in cui la cessione di azienda aveva determinato il sorgere di un credito della società fallita per il pagamento del prezzo, spettava a MA OZ, legale rappresentante della ES all'epoca dei fatti, indicare le modalità di pagamento del prezzo con la sua destinazione ovvero le ragioni della mancata riscossione, senza che in ciò sia ravvisabile alcuna inversione dell'onere della prova. Al contrario, l'amministratore al riguardo non aveva offerto alcuna specifica allegazione. Carenza, questa, il cui significato la motivazione vedeva rafforzato dal rilievo secondo cui « non vi è alcuna logica ragione economica nel prevedere un pagamento rateale del prezzo senza la prestazione di adeguate garanzie a fronte della cessione di un credito di euro 200.000,00 vantato verso un soggetto ordinariamente solvibile, qual è una compagnia assicurativa». Il rilievo così formulato, del resto, si colloca in precisa sintonia con quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui il differimento del pagamento del prezzo di un bene sociale, non accompagnato dalla prestazione di garanzia reale, costituisce di per sé strumento idoneo ad esporre a pericolo concreto la garanzia dei creditori sociali: integra, infatti, atto del tutto privo di giustificazione rispetto 9 agli scopi istituzionali dell'impresa commerciale e alla tutela del patrimonio sociale, comportando il distacco di una componente di esso senza la previsione di un meccanismo atto ad assicurare in termini di ragionevolezza il conseguimento del corrispettivo, invece rimesso alla mera volontà del debitore (Sez. 5, Sentenza, 18/06/2025, n. 27867, n.m. in motivazione). D'altro canto, in modo coerente, la sentenza impugnata non ha riconosciuto consistenza all'ordine di argomenti volti a contestare l'effettivo valore del ramo ceduto, siccome gravato di oneri debitori ed inoperativo, in senso contrario risultando sufficiente osservare che: a) il valore commerciale del compendio ceduto era stimato nel prezzo assegnatogli nell'atto negoziale;
b) ad ogni modo, quello che qui direttamente rilevava era la sorte del credito per il pagamento del prezzo ovvero dell'importo eventualmente versato per il suo adempimento. 3.2.2. La sentenza della Corte territoriale ha offerto risposta adeguata e priva di illogicità anche alle ulteriori censure sintetizzate sopra ai punti 3) e 4). Ha rimarcato in particolare che, a fronte della cessione di cespiti aziendali e di un credito di euro 200.000 verso l'azienda assicuratrice, la fallita aveva "trasferito" debiti per un importo complessivo di euro 283.953,96. La cessione dei debiti, peraltro, si era mostrata di natura meramente formale e volta esclusivamente a fornire una giustificazione apparente all'operazione. In sostanza, anche in tale sua specifica componente, la vicenda negoziale vedeva ceduto un credito reale e di sicura riscossione a fronte della formale cessione di debiti che nemmeno risultavano oggetto delle comunicazioni liberatorie di cui all'art. 2560 cod. civ. Ciò con la conseguenza che il patrimonio della fallita registrava così l'uscita di una risorsa finanziaria sicura senza alcuno sgravio certo da oneri debitori che fungesse da corrispettivo. Quanto all'ulteriore profilo in rilievo, la Corte d'appello ha pertinentemente osservato che «in assenza, poi, della documentazione della società fallita non vi è prova obiettiva della effettiva presenza di crediti tributari della fallita per l'ammontare di euro 149.221,00 e, in ogni caso, l'eventuale esistenza di tali crediti non farebbe venir meno la natura distrattiva dell'operazione di cessione comprendente, come sopra evidenziato, quantomeno i beni materiali della società e, soprattutto, il credito verso la compagnia assicuratrice successivamente realizzato, nella minor somma di euro 135.000,00». A conferma dell'esito in ordine alla natura distrattiva dell'operazione la sentenza impugnata ha anche evidenziato che la cessione nemmeno esibiva un compiuto senso commerciale per la stessa cessionaria, a sua volta in stato di dissesto, così manifestando la sua reale ed unica ragione nel trasferimento di cespiti della fallita verso altre destinazioni («Non si comprende perché la cessionaria si sarebbe 10 impegnata a pagare una rilevante somma, comprensiva anche del pagamento di un avviamento commerciale privo di utilità a fronte anche dell'assunzione di debiti superiori al credito vantato verso la compagnia assicuratrice non ancora pagato da parte del debitore»). 3.2.3. In sintesi, allora, la Corte territoriale ha dato conto di come l'operazione in esame, avendo determinato l'uscita dal patrimonio della fallita di beni e risorse finanziarie certe senza che constasse l'acquisizione di benefici corrispettivi reali, assumesse una franca connotazione distrattiva, il cui carattere fraudolento era significato dallo stesso contenuto appena descritto oltre che dalle modalità decettive che la cessione aveva assunto nei termini appena evidenziati. 3.3. La conclusione non era smentita né sterilizzata, su un piano logico-giuridico successivo, da attività riparatorie che il ricorso allegava in relazione alla sequenza costituita da: transazione con espromissione del debito vantato dall'impresa Tuo Spa verso l'impresa ES RL stipulato il 5/08/2014 tra l'impresa Tuo Spa e l'impresa SA AL SR;
transazione del 7/12/2021 tra MA OZ e l'impresa Cedis Izzi Spa;
transazione del 3/06/2019 tra la BCC di Roma, da un lato, OZ MA e GI NA, dall'altro. 3.3.1. Secondo il ricorso, in particolare, dal bilancio dell'impresa ES chiuso il 31/12/2012 ed acquisito al fascicolo del dibattimento, si poteva ricavare che: a) la ES aveva contratto un debito di Euro 188.125,00 nei confronti dell'impresa SA AL S.r.l. per il finanziamento di pari importo che quest'ultima le aveva erogato nell'anno 2022; b) dall'atto transazione con espromissione stipulato in data 5/08/2014 tra le imprese CL s.r.I., SA AL S.r.l. e Tuo Spa, acquisito al fascicolo del dibattimento già in primo grado, emergeva che la SA AL aveva compensato il credito di Euro 126.795,90 dalla stessa vantato nei confronti della Tuo Spa con il debito di Euro 112.295,00 che la ES aveva contratto con la Tuo Spa per precedenti somministrazioni di generi alimentari. Secondo il ricorrente, seppure la prima porzione dell'allegazione non era stata dimostrata in quanto la Corte d'appello non aveva consentito la produzione documentale di cui al primo motivo, la seconda porzione descriveva, comunque, una vicenda che, intervenuta successivamente alla cessione incriminata, era idonea ad assumere carattere riparatorio. 3.3.2. La Corte d'appello ha disatteso la tesi osservando che: a) la documentazione prodotta era inidonea ad integrare la prova della effettività dei crediti e dei correlati atti negoziali di disposizione rilevanti nella sequenza dall'asserito risultato 11 riparatorio finale sul patrimonio della fallita;
b) «peraltro, anche a voler, in ipotesi, ritenere sussistente l'operazione non vi sarebbe stata integrale riparazione della distrazione del credito di euro 135.000,00 posto che il debito assunto è quello inferiore, certamente non di poco, di euro 112.295,90». Si tratta di motivazione che, mentre coerentemente esclude la valenza della transazione nella sua funzione di bancarotta riparata, in relazione alla quale era stata dedotta, si sottrae alle censure di illogicità, in un quadro in cui è dato anche osservare che nulla, ancora una volta, è stato addotto sull'effetto finale liberatorio della stessa espromissione. A fronte dei rilievi svolti, il motivo sul punto si mostra essenzialmente versato in fatto richiedendo una rilettura delle risultanze probatorie che è preclusa al giudice di legittimità. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Lo stesso, come sopra accennato, ha ad oggetto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fondare la responsabilità di MO OZ nella distrazione di cui al capo 3). Al riguardo, a fronte delle censure mosse dall'appello alla sentenza di primo grado che aveva affermato il concorso dell'RA in base a: a) stretti rapporti familiari intercorrenti tra l'RA e l'intraneus; b) mancato pagamento del prezzo della cessione;
c) pressoché contestuale emissione di assegni per Euro 135.000,00 in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile a MA OZ, secondo il ricorso la Corte si era limitata ad affermare come «non vi sia dubbio alcuno in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». 4.2. Trattandosi di doppia conforme, giova evidenziare che la sentenza di primo grado, quanto alla posizione di MO OZ, aveva osservato che : « gli stretti rapporti familiari, il mancato pagamento del prezzo della cessione, la pressoché contestuale emissione di assegni per 135.000,00 euro in favore di società del tutto estranea all'operazione e sempre riconducibile al fratello costituiscono elementi tutti rivelatori della consapevolezza della valenza distrattiva dell'operazione anche da parte di OZ MO». La sentenza di appello, sul punto, ha affermato che «l'operazione di cessione dell'azienda e, in particolare, del credito sopra indicato abbia palese natura 12 distrattiva e che non vi sia dubbio alcuno, in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'intraneus MO OZ, per le modalità dell'operazione e, soprattutto, per il legame familiare con MA OZ, della natura distrattiva della cessione del ramo d'azienda comprensivo del credito e degli effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio». La considerazione specifica, peraltro, è destinata a saldarsi con quella che la medesima Corte aveva esposto per rimarcare il carattere oggettivamente evidente della natura distrattiva della cessione anche ex latere accipientis, laddove aveva annotato che «Non si comprende perché la cessionaria si sarebbe impegnata a pagare una rilevante somma, comprensiva anche del pagamento di un avviamento commerciale privo di utilità a fronte anche dell'assunzione di debiti superiori al credito vantato verso la compagnia assicuratrice non ancora pagato da parte del debitore». Ciò oltretutto in un quadro in cui l'acquirente CL s.r.l. non navigava in acque tranquille secondo quanto almeno segnalato dal suo bilancio 2014. 4.3. L'imputazione a carico di MO OZ si articola secondo il paradigma del concorso ex art. 110 cod. pen. dell'RA nei reati di bancarotta fraudolenta. 4.3. 1. In generale, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede che più soggetti arrechino contributi, morali o materiali, alla commissione di un medesimo reato, senza che siffatta convergenza debba essere oggetto di previo accordo o anche solo di reciproca consapevolezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che « In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro » (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. 03/05/2001, Rv. 218525 - 01. Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., Rv. 243901 - 01). Al riguardo, è stato anzi specificato che « In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, 13 alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui » (Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., dep. 19/06/2009, Rv. 243901 - 01). 4.3. 2. Il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati. Laddove il reato proprio sia anche esclusivo o di mano propria è richiesto che, anche nel concorso, il soggetto qualificato si ponga quale autore materiale dell'azione tipica (cfr. ex multis Sez. Unite, Sent., 16/07/2020, dep. 23/10/2020, n. 29541; Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042). Per gli stessi reati propri, ove pure esclusivi, non è richiesta la ricorrenza di accordi preventivi o consapevolezza reciproca dei rispettivi apporti in capo ai concorrenti, potendo addirittura far difetto la consapevole partecipazione dello stesso autore qualificato dell'azione tipica. E' stato affermato che «l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "RA"» (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 04/12/2024, n. 3755, rv. 287507-01). 4.3.3. I reati di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell'imprenditore e dei soggetti indicati dall'art. 223 comma 1 L. Fall. Secondo le illustrate regole generali, l'RA può concorrere con un contributo morale o materiale all'azione tipica. Anche in questo caso, non sono richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso dell'RA può essere riconosciuto anche laddove l'amministratore abbia commesso oggettivamente l'azione tipica senza il correlato elemento soggettivo («L'RA, inoltre, può essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualificato viene assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, poichè il concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta viene disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio»: Cass. pen., Sez. V, 16/09/2020, n. 29705). 4.3.4. Alla stregua dei criteri enunciati, per quanto qui di più diretto interesse, è dato affermare che l'RA può concorrere nella condotta di bancarotta per 14 L distrazione commessa dall'amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all'azione tipica del soggetto qualificato. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico. Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'RA nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, 29/03/2022, n. 21475. Cfr. anche Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705). Analogamente a quanto vale per l'intraneus, anche per l'RA, l'elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardo appunto affermato che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass. pen., Sez. V, 10/10/2023, n. 46153. Cfr. ex multis Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). E', comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). 4.4. Nel caso di specie si apprezzano e sono - seppure compendiosamente - messi in evidenza nella motivazione gli elementi così richiesti. 15 4.4.1. La sentenza impugnata ha indicato come MO OZ, tramite la CL, abbia concorso materialmente all'operazione che ha avuto funzione distrattiva dei vari cespiti nei termini sopra descritti. Risulta così evidenziato in termini nemmeno controvertibili il contributo oggettivo che il prevenuto ha portato alla vicenda di bancarotta patrimoniale. 4.4.2. Le sentenze conformi hanno evidenziato altresì gli indici capaci di significare la consapevolezza di MO OZ in ordine alla natura dell'operazione. In tal senso la motivazione ha valorizzato, ancor prima dell'anomalia dell'operazione, la carenza di reale funzione commerciale per la società cessionaria gestita dal prevenuto. Nel quadro così connotato e segnato altresì dalla stretta parentela tra MO OZ e il soggetto che si assume beneficiato dalla vicenda, MA OZ, rinvengono collocazione e significato la complessiva operazione e la trasmissione dell'importo di euro 135.000 dal primo fratello all'altro, in termini che necessariamente sottendono la consapevolezza del carattere distrattivo della vicenda in capo a ciascuno dei partecipi. 5. il quarto motivo è fondato. 5.1. Ha ad oggetto vizio di motivazione in ordine alla condanna di MA OZ per la bancarotta fraudolenta documentale. Nel quadro che vedeva il ricorrente presidente del CDA ed amministratore p.t. rispettivamente dal 16/01/2008 al 9/08/2012 e dal 9/08/2012 al 20/05/2013 e procuratore speciale per il periodo successivo fino al fallimento, in cui era stato amministratore il coimputato MA TA, separatamente definito, la doglianza individua vizi della motivazione laddove la sentenza: a) in linea con la motivazione sul punto resa dal Tribunale, ha valorizzato che non era stata offerta prova della consegna delle scritture da MA OZ al TA, così invertendo l'onere della prova;
b) ha altresì rafforzato la risultanza reputando credibile che la consegna non fosse avvenuta al transito della carica all'amministratore formale privo di reali poteri operativi, così formulando una presunzione priva di base razionale;
c) non ha considerato che l'obbligo di consegna delle scritture non competeva al OZ cui, anzi, nemmeno era stato mai chiesto. 5.2. Al riguardo, le due sentenze conformi hanno accertato che MA TA era subentrato nella carica di amministratore della ES in data 20/05/2013 quando era già stata compiuta la cessione incriminata al capo 3) e la società non era più operativa, periodo in cui MA OZ aveva, comunque, conservato «un ruolo gestorio nell'ambito della società assumendo la carica di 16 procuratore generale (atto del 2 luglio 2013, iscritto il 15 luglio 2013), comportante, come si rileva dalla visura camerale la possibilità di "compiere qualsiasi atto di ordinario e straordinaria amministrazione anche relativamente a beni, mobili ed immobili... » (sentenza impugnata, p. 18). All'atto del fallimento, il RE aveva convocato « il TA con lettera raccomandata presso la propria residenza anagrafica e presso la sede sociale, ma sia il legale rappresentante che la società risultarono irreperibili » (sentenza del Tribunale, p. 5). D'altro canto, doveva « ritenersi certamente tenuta la documentazione contabile durante il periodo di operatività sociale, dal momento che i bilanci furono depositati in Camera di commercio fino all'esercizio chiuso al 31.12.2012 e la società operò, dopo l'incendio che distrusse i locali del punto vendita di via Caduti della Resistenza, fino alla cessione di un ramo di azienda alla CLASI s.r.l. La mancata consegna della documentazione al curatore costituisce dunque chiaro elemento da cui desumere l'occultamento, la sottrazione ovvero la distruzione delle scritture contabili » (sentenza del Tribunale, p.9). La sentenza impugnata, in particolare, ha rilevato come non fosse «emerso che al momento della nomina del TA vi (fosse) stato passaggio della documentazione relativa alla società » e come la sparizione della documentazione fosse avvenuta in un contesto in cui si apprezzava l'interesse del OZ ad occultare le pregresse vicende distrattive. 5.3. E' dato riconoscere che la motivazione offerta sulla imputabilità della sparizione delle scritture a MA OZ non riposa su argomenti adeguatamente dimostrati dalla Corte d'appello. 5.3.1. Correttamente la Corte territoriale desume l'elemento oggettivo della sottrazione delle scritture dagli elementi che ne indicavano la preesistenza e dalla mancata consegna delle stesse scritture al RE nonché dalla mancata produzione nel corso del processo. 5.3.2. L'inferenza secondo cui le scritture non erano mai state consegnate al TA, invece, poggia su premesse non idoneamente dimostrate in fatto o non adeguate in diritto. 5.3.3. Sotto il primo profilo, invero, come esposto, la sentenza assume che il TA fosse un prestanome che non aveva interesse alcuno ad acquisire le scritture, essendo subentrato nel periodo di inoperatività della fallita, la cui gestione era rimasta nelle mani di MA OZ che continuava ad esercitarla 17 u mediante la procura generale che il nuovo amministratore gli aveva rilasciato il 2 luglio 2013. La motivazione, peraltro, non dà conto della ragione per cui assume la inoperatività della società nella gestione del TA, assunto che non può essere di per sé dedotto dalla mera cessione del ramo d'azienda, in assenza di informazioni complessive sulla conservazione in capo alla ES di residue attività (come almeno nominalmente lascerebbe intendere la circoscrizione della cessione al singolo ramo) e, di rimando, sulla sorte di siffatte attività ulteriori. Ciò mentre nemmeno consta né è contestato che al rilascio della procura generale abbiano fatto seguito atti di gestione da parte di MA OZ di cui, appunto, nemmeno viene evocato il ruolo di amministratore di fatto nel periodo successivo alla dismissione della carica di amministratore di diritto. 5.3.4. Sotto l'ulteriore profilo introdotto, il Collegio non ignora che, secondo un orientamento della Corte di legittimità, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 , Rv. 271839 - 01. Cfr. anche Sez. 5, 07/07/2023, n. 42856, n.m.). 5.3.4.1. Al riguardo, può convenirsi, che secondo quanto osservato in motivazione dall'arresto richiamato, «tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 L. Fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbia regolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore» (Sentenza n. 55740/17 cit.). 5.3.4.2. Deve, peraltro, osservarsi che non sovrapponibile a quella considerata dal precedente è la situazione, corrispondente ai tratti del caso qui concretamente in rilievo, in cui risulti che l'amministratore abbia tenuto le scritture relative al suo periodo di gestione e che queste non siano però state consegnate al RE dal diverso amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento. In un quadro in cui lo stesso amministratore subentrante è onerato dell'acquisizione delle precedenti scritture (Sez. 5, Sentenza, 04/10/2024, n. 39160, rv. 287061-01), senza che, peraltro, ciò incida sulle eventuali responsabilità di quello precedente, la verifica in ordine alla trasmissione della 18 contabilità dall'uno all'altro, in assenza di evidenze dirette, passa attraverso un più ampio scrutinio della natura delle gestioni susseguitesi e del rapporto intercorso tra loro e della relazione stessa instaurata tra gli amministratori intervenuti in successione (cfr. sul punto Sez. 5, Sent., 11/03/2019, n. 15988, n.nn., in motivazione). 5.4. Nel caso di specie, si mostra allora carente la motivazione che, a fronte della registrata successione di amministratori, ha ritenuto dimostrato che la sparizione delle scritture fosse imputabile all'amministratore cessato, MA OZ, invece che a quello che gli era subentrato, MA TA, in un quadro in cui la gestione del secondo si era protratta per consistente arco temporale ed in cui nemmeno era idoneamente specificato che la fallita avesse cessato la sua operatività. In particolare, non era idoneamente spiegato: a) se ed, eventualmente, in base a quali elementi, risultasse la inoperatività della ES nel contesto del passaggio di gestione;
b) quale fosse stata l'effettiva natura della gestione del TA (in ordine alla quale, del resto, non risultavano mai presentati bilanci né consegnati al curatore fatture e documenti commerciali); c) quali fossero i rapporti tra il OZ ed il subentrante TA e se esistessero concreti indici di ingerenza del primo nella gestione delle scritture da parte del secondo;
d) se e quali allegazioni aveva offerto il OZ in ordine alle vicende delle scritture contabili. Elementi, questi, che potevano e dovevano concorrere a valutare in concreto la riferibilità al OZ della finale sparizione delle scritture riferibili alla sua fase di gestione. Si rende necessario, allora, annullare la sentenza sul punto, con rinvio perché il nuovo giudizio sul tema offra una compiuta motivazione al riguardo, colmando le lacune sopra segnalate. 6. Il quinto motivo è infondato. 6.1. La censura deduce violazione di legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma 3 L. Fall. In particolare, la sentenza impugnata, che aveva negato l'attenuante in oggetto osservando laconicamente che gli importi distratti non erano modesti, non aveva tenuto conto di come la valutazione del danno richiede una più ampia verifica e, specificamente, non aveva considerato le condotte riparatorie che, realizzate prima e dopo il fallimento, avevano ridotto l'entità del pregiudizio patrimoniale della fallita. 19 6.2. Nello specifico, la Corte ha affermato «Come già sopra ritenuto, l'entità obiettivamente non modesta della distrazione non consente di riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità né per la totale assenza del compendio documentale, attribuibile all'imputato, vi sono i presupposti per ritenere tale attenuante con riferimento alla bancarotta documentale». 6.3. Assorbita la tematica del danno della bancarotta documentale nell'esito deciso in ordine al relativo tema di responsabilità, quanto alla bancarotta distrattiva è dato osservare che la particolare tenuità del danno patrimoniale deve essere misurata in relazione al danno verificatosi al momento del fallimento, risultando a tal fine irrilevanti le (peraltro parziali) riparazioni intervenute successivamente, del resto già considerate dalla sentenza ai fini delle attenuanti generiche. Per quanto qui di interesse, allora, consolidato orientamento ha chiarito che non rileva il dato dell'ammontare del passivo, assumendo, invece, valore decisivo la diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Sez. 5, del 13.2.1986, n. 8244, Pilon, rv. 173567; Sez. 5, del 28.1.1977, n. 6522, Spreti, rv. 135980. Conf. mass. n 170645; conf. mass. n 166981). Sulla stessa linea si è affermato che in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, nè a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403). Nel caso di specie, in cui si è accertata una distrazione globale di un importo di circa 185.000 euro, appare fuori luogo evocare l'attenuante in discorso. Né, posta nei termini anticipati la valutazione assoluta, la particolare tenuità può essere recuperata mediante la valutazione delle dimensioni dell'impresa, del movimento 20 degli affari, dell'ammontare dell'attivo e del passivo come invece preteso dal ricorso. 6.4. La valutazione della Corte d'appello, che si è attenuta ai criteri enunciati, si mostra pertanto immune dalla violazione di legge denunciata. 7. All'esito, quindi, deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di OZ MA limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Deve rigettarsi nel resto il ricorso di OZ MA. Il ricorso di OZ MO deve essere rigettato, con condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OZ MA limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di OZ MA e rigetta il ricorso di OZ MO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026