Sentenza 25 settembre 2017
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2017, n. 55740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55740 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2017 |
Testo completo
* 55740-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DE 25/09/2017 MARIA VESSICHELLI -Presidente- Sent. n. sez. 2040/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.48631/2016 GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AP OL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore y RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 7 luglio 2016 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di NZ AR e EL PA PA accertata in primo grado - riducendo la pena per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, rispettivamente, il primo, quale amministratore unico della Nihil Omnia s.r.I., dichiarata fallita in data 20 febbraio 2008, dalla data della sua costituzione al 11 luglio 2007, il secondo, quale amministratore unico della medesima società dal 12 luglio 2007 al fallimento.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno separatamente proposto ricorso per cassazione gli imputati affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo NZ AR ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata con il primo motivo d'appello nonché in ordine alla censura concernente le ordinanze del Tribunale di Milano del 25.10.2012. Lamenta il ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado aveva richiesto ex art. 507 c.p.p. l'escussione di alcuni dipendenti della ditta fallita e del sig. IC UC colui che aveva l'esclusiva disponibilità della autovettura di cui all'imputazione o quantomeno - l'acquisizione delle dichiarazioni rese da quest'ultimo al difensore ed il Tribunale aveva rigettato inopinatamente tali richieste. La Corte territoriale nella propria motivazione non aveva né fatto cenno all'esistenza delle suddette censure né risposto alle stesse.
2.2. Con il secondo motivo NZ AR ha dedotto la totale omessa motivazione in ordine sia all'elemento oggettivo che a quello oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta il ricorrente di non essere mai stato contattato dal curatore fallimentare in ordine alla questione relativa al mancato rinvenimento delle scritture contabili e che la Corte territoriale si è sottratta totalmente all'obbligo di spiegare il motivo per cui il loro mancato rinvenimento fosse addebitabile allo stesso. Si duole, inoltre, il ricorrente che già nell'atto di appello aveva censurato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non avrebbe trovato riscontro la circostanza relativa alla consegna delle scritture contabili da parte del prevenuto al sig. EL PA, nuovo amministratore. Sul punto, il ricorrente aveva lamentato espressamente nei motivi d'appello la vistosa inversione dell'onere della prova perpetrata dal giudice di prime cure, dato che non avrebbe dovuto essere lo stesso a dimostrare la consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore quanto la Pubblica Accusa provare la mancata tenuta delle scritture medesime. La Corte d'Appello di Milano si era sottratta all'obbligo motivazione, fornendo un percorso argomentativo del tutto apparente, anche su tale censura. 2 ཚ་ Il ricorrente ha dedotto, altresì, l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale delle censure svolte in appello in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo, ponendosi la sentenza impugnata in contrasto sia con le norme in ordine alla verifica degli elementi costitutivi del reato, sia con gli elementi di prova acquisiti nel processo, essendosi limitata a congetture.
2.3. Con il terzo motivo NZ AR ha dedotto la totale omessa motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oltre alla violazione dell'art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Lamenta il ricorrente di aver denunciato le predette violazioni di legge già nel quarto motivo d'appello e, in particolare, che nonostante nel capo d'imputazione gli fosse stato addebitato il mancato rinvenimento dell'autovettura concessa in leasing dalla Biella Leasing s.p.a., i giudici di merito lo avevano condannato per i danni provocati al fallimento dal mancato pagamento dei canoni di locazione, con conseguente modifica della contestazione a norma dell'art. 522 c.p.p.. In ogni caso, il ricorrente, pur nel dare atto che la distrazione può consistere non solo nella sottrazione di beni ma anche nella sottrazione dal patrimonio dell'impresa di diritti e delle facoltà nascenti da un negozio, rileva che, essendo, nel caso di specie, essendo intervenuta la risoluzione del contratto di leasing prima della dichiarazione di fallimento, nessun effettivo nocumento può ritenersi arrecato ai creditori, essendo esclusa la facoltà del curatore di optare per il riscatto dei beni. Il mancato rinvenimento dell'autovettura concessa in leasing non ha quindi determinato alcuna illecita diminuzione del patrimonio della società fallita.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la totale omessa motivazione in ordine al quinto motivo d'appello, oltre alla totale estraneità dell'imputato al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, almeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Lamenta il ricorrente che le censure di cui al quinto motivo d'appello non era neppure state riportate nella parte narrativa della sentenza impugnata. Assume, in particolare, che aveva censurato nei motivi d'appello che il giudice di primo grado, avendolo ritenuto responsabile della distrazione dell'auto per non avere lo stesso dimostrato di aver consegnato la vettura al NT all'atto della cessione delle quote, aveva determinato una palese inversione dell'onere della prova.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente NZ ha dedotto la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla pena in concreto irrogata 2.6. Con un unico motivo EL PA PA ha dedotto la mancanza ed illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto generiche e superficiali le doglianze esposte nell'atto di appello così dimostrando di non averle lette attentamente. 3 Diversamente si sarebbe potuto comprendere nel merito la posizione del prevenuto e la sua reale posizione rivestita all'interno della società fallita. L'affermazione dei giudice è stata quindi totalmente illogica e poco attinente rispetto a quanto dichiarato dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di NZ AR è inammissibile. Va osservato che il ricorrente, nel dolersi della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione di testi di cui aveva chiesto l'audizione già al giudice d'appello, ha implicitamente dedotto la violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva. Tale richiesta, si appalesa, tuttavia, inammissibile, atteso che lo specifico vizio di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., e non allorquando il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (tra le ultime, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974; conf. Sez 5 n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270). Né rileva l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria svolta dal ricorrente in grado d'appello. A tal proposito, questa Corte ha più volte affermato che in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859).
2. Il secondo motivo è infondato. La dedotta censura che i giudici di merito avrebbero perpetrato un'inversione dell'onere della prova ai danni dell'imputato nel ritenere che il NZ sarebbe stato onere del NZ dimostrare la consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore, è priva di fondamento. 4 Premesso che è orientamento consolidato di questa Corte che tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 L.F., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbia regolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore, attraverso la deposizione del curatore, che ha riferito proprio su tale circostanza. A quel punto, incombeva sull'imputato l'onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto allo stesso non imputabile. Proprio in tale prospettiva, il prevenuto, conscio di ciò, aveva chiesto ed ottenuto l'audizione della ex moglie del sig. NT, già socio della società fallita, la quale, tuttavia, non è stata d'ausilio per sostenere la versione dell'imputato, non essendo tale teste stata ritenuta attendibile sulla base di valutazioni in fatto che competono solo ai giudici di merito e che non sono sindacabili se non espresse con argomentazioni manifestamente illogiche. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, infatti, coerentemente evidenziato l'inattendibilità della menzionata teste sul rilievo che la stessa, pur non al corrente che il marito detenesse una partecipazione societaria all'interno della società fallita, era contraddittoriamente a conoscenza che lo stesso (non avente cariche sociali) avesse ritirato la documentazione della Nihil Omnia dall'imputato per sistemarla in un non meglio precisato magazzino.
3. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la contestata bancarotta patrimoniale, e sono infondati. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza di cui all'art. 522 c.p.. La sentenza impugnata non ha affatto condannato il ricorrente per la bancarotta patrimoniale per i danni provocati al fallimento dal mancato pagamento dei canoni di locazione, bensì (vedi pag. 6) per aver gravato la procedura fallimentare degli oneri derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di restituzione nei confronti del concedente proprietario, ovvia diretta conseguenza della distrazione del veicolo concesso in leasing. Non vi è stato quindi in alcun modo un mutamento del fatto tale da determinare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, "sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa". Quanto al merito, va osservato che questa Corte ha già affermato che integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di 'leasing', pur risolto prima della dichiarazione di fallimento per 5 inadempimento, e ciò sul rilievo che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione. (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016 - dep. 20/10/2016, Guerri, Rv. 268469). Non vi è dubbio che ove l'amministratore si appropri indebitamente di un bene concesso in leasing alla società fallita, che quest'ultima avrebbe dovuto restituire a seguito della risoluzione per suo inadempimento del contratto di locazione finanziaria, è evidente che la società concedente, in sede di azione di rivendica, a norma dell'art. 103 L.F., può modificare ' l'originaria domanda chiedendo l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso, così determinandosi, per effetto della mancata acquisizione del bene all'attivo della procedura per effetto della condotta dell'amministratore, un pregiudizio per la massa dei creditori. In ordine alla lamentata inversione dell'onere della prova che sarebbe stata compiuta dal Tribunale nel ritenere il trattenimento dell'autovettura da parte del NZ, valgono le medesime considerazioni già svolte nel motivo concernente la bancarotta fraudolenta documentale.
4. Il quinto motivo del NZ è inammissibile. La sentenza impugnata ha coerentemente argomentato l'attribuzione al NZ di una pena superiore rispetto al EL PA, essendo evidente "la assai più pregnante responsabilità del primo" al cospetto della "limitata partecipazione alle vicende societarie del secondo", il quale ha svolto seriamente il ruolo di amministratore solo dopo che il NZ che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, ha continuato di fatto a gestire la società anche dopo aver cessato la carica di amministratore della fallita - aveva ceduto le sue quote della società (pochi mesi prima del fallimento).
5. Il ricorso di EL PA PA è infondato. Non vi è dubbio che le doglianze del ricorrente, che rivendica un ruolo di "testa di legno" all'interno della società fallita, devono ritenersi generiche, al limite della ammissibilità, non indicando neppure gli elementi in base ai quali sostiene tale tesi, essendo stati richiamati genericamente i motivi d'appello. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria dr.ssa Maria VESSICHELLI dr. Andrea Fidanzia Roma, li This 1-3 DIC 2017...... HLCANCEL ERE Rossana Caceres