Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
L'equiparazione, prevista dall'art. 657 cod.proc.pen., della detenzione scontata senza titolo ad altre situazioni (quali la custodia cautelare in carcere) equivalenti sotto il profilo della gravità delle limitazioni che comportano, non può essere estesa a casi diversi da quelli contemplati, senza che possa perciò ritenersi l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevede la fungibilità delle misure alternative alla detenzione, attesa la differente afflittività di queste ultime rispetto alla detenzione ed alla custodia cautelare in carcere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2001, n. 17223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17223 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 26/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1416
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 035207/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BU AN N. IL 09/12/1944
avverso ORDINANZA del 13/04/2000 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio: Rigetto FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13-4-2000 la Corte di Appello di Genova, quale giudice dell'esecuzione, revocava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BU NA il 16-3-93 dal Pretore di Livorno per violazione dell'art. 2 L. 386/90, perché non più prevista come reato, ma rigettava l'istanza volta ad ottenere la fungibilità della pena inflitta con la predetta sentenza, in quanto per tale pena la BU era stata affidata in prova al servizio sociale. Avverso l'ordinanza della corte ricorre la BU, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e sostenendo che deve considerarsi fungibile il periodo trascorso in affidamento in prova e che una diversa interpretazione della legge vanificherebbe le limitazioni patite dal condannato durante il predetto periodo, con conseguente contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il ricorso è infondato.
Invero l'art. 657 c.p.p. non prevede la fungibilità della misura alternativa alla detenzione, espiata senza titolo. La norma - tesa a equiparare alla pena scontata senza titolo altre situazioni, quali la custodia cautelare in carcere, equivalenti sotto il profilo della gravità delle limitazioni che esse comportano - non può essere estesa a casi diversi da quelli contemplati e non appare in contrasto con le norme costituzionali menzionate dal ricorrente nella parte in cui non prevede la fungibilità delle misure alternative alla detenzione, trattandosi di misure che comportano una limitazione di libertà ben differente rispetto alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001