Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5894
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.. (Nella specie, la corte ha ritenuto che la proposizione in appello dell'usucapione abbreviata non comporta mutamento dell'originaria domanda di rivendica)

La nullità dell'atto di trasferimento di un bene immobile, derivante dall'incommerciabilità del bene medesimo perché demaniale, preclude l'applicabilità del principio della sequenza delle trascrizioni sancito dalla disposizione contenuta nell'art 2644 cod. civ..

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    Paolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5894
Data del deposito : 20 aprile 2001

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