Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 2
La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.. (Nella specie, la corte ha ritenuto che la proposizione in appello dell'usucapione abbreviata non comporta mutamento dell'originaria domanda di rivendica)
La nullità dell'atto di trasferimento di un bene immobile, derivante dall'incommerciabilità del bene medesimo perché demaniale, preclude l'applicabilità del principio della sequenza delle trascrizioni sancito dalla disposizione contenuta nell'art 2644 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. NovazioneAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MORELLI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato BASTRERI ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MIN. FINANZE DIR. REG. VENETO e (MIN. TRASPORTI E DELLA MARINA MERCANTILE), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 351/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 02/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BASTRERI Enrico, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL e LI AN, con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1990, convennero innanzi al Tribunale di Genova il Ministero delle Finanze e quello della Marina Mercantile, ora Ministero dei Trasporti e della Marina Mercantile, rivendicando la proprietà di mq. 800 circa di terreno, compresi nell'appezzamento di mq.
1.500 sito in Lavagna e confinante a mezzogiorno con l'arenile, che il loro genitore e dante causa OM aveva acquistato da tale MI TT in virtù di atto pubblico di compravendita del 14 ottobre 1953, per NO BE.
Esposero gli attori che dagli atti catastali emergeva che quasi tutta la superficie dei mappali nn. 228, 229 e 398, per una misura par42i all'estensione di terreno rivendicata, si apparteneva al demanio statale, dimodoché ad essi attori non risultava attribuita che una superficie estesa circa 660 mq.
Dei convenuti si costituì il solo Ministero delle Finanze, che resistè alla domanda, chiedendone il rigetto ed, in via subordinata, instando acché il diritto di proprietà dello Stato sulla parte di fondo rivendicata fosse accertato per sopravvenuta usucapione. L'adito tribunale rigettò la domanda e la sua decisione, impugnata dagli attori, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 2 maggio 1998 dalla Corte d'Appello di Genova. In primo luogo, il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ., la domanda di usucapione decennale proposta dagli appellanti, poiché tale domanda era stata avanzata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in primo grado ed in quella sede costituiva una richiesta nuova rispetto a quella fondata sulle altre argomentazioni sino a quel momento prospettate. Ha, peraltro, osservato la corte di merito che l'usucapione decennale non può essere utilmente invocata, neppure dalla successiva data di sdemanializzazione del bene, da colui che, come nel caso in esame, abbia acquistato un bene demaniale da un privato.
Quanto, poi, alla domanda fondata sull'atto di compravendita TT - AN OM, del 1953, ha ritenuto la Corte territoriale che mancava la prova certa che, con detto atto, il AN OM, dante causa degli appellanti, avesse validamente acquistata la parte di terreno rivendicata, perché dalle risultanze istruttorie, tra loro coordinate, in particolare dal fatto che la casa costruita a metà circa del terreno venduto nel 1944 (rogito Grondona) da tal Peragallo alla TT, dante causa del AN OM, rientrasse nell'ambito della spiaggia e del generalizzato spostamento a monte della linea del mare nelle cartine catastali del 1948, emergeva la prova che, a quell'epoca, il terreno oggetto della vendita del 1944 aveva subito nel frattempo modificazioni, mentre non era provato in modo certo che queste fossero venute meno al momento del rogito BE.
Sicché, ha sottolineato il giudice d'appello, poiché, per effetto di tali modificazioni, il terreno era divenuto demaniale, le risultanze del rogito BE, che rinviava al contenuto del rogito Grondona come se nulla si fosse verificato medio tempore, non potevano far testo sulle condizioni del terreno nel 1953. E, peraltro, poiché la TT aveva perso il diritto di proprietà sul terreno divenuto demaniale, per poter validamente trasferire al AN OM tale diritto, avrebbe dovuto riacquistarlo, non essendo ipotizzabile in materia una reviviscenza automatica ed immediata di un diritto di proprietà privata, a seguito del ritrarsi della linea costiera.
Quanto, poi, all'eccezione di violazione delle norme regolanti le rilevazioni catastali, la Corte d'Appello ha rilevato, in primo luogo, la diversità di tale eccezione rispetto a quella sollevata in primo grado, che concerneva l'illegittimità ed illiceità della formazione della mappa catastale ed, in secondo luogo, ha osservato che l'eccezione era sfornita di prova.
Per la cassazione di tale sentenza il AN IL ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Generale del Veneto, mentre il Ministero dei Trasporti e della Marina Mercantile, pure intimato, non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, 54 R.D. 12 ottobre 1933, n. 1359, 2644 cod. civ., 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonché per omesso esame di un punto decisivo della controversia, adducendo che una corretta interpretazione degli artt. 7 del citato T.U. e 54 R.D. n. 1359 del 1933 avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello a negare rilevanza probatoria alle risultanze catastali, poiché il catasto fu istituito per finalità meramente statistiche e fiscali e nel caso in esame, non solo non vi fu il seguito amministrativo previsto in via generale da dette norme, ma non fu neppure osservata la procedura prevista dal cod. nav. per la formazione del demanio marittimo, che consente ai privati di interloquire nel procedimento amministrativo. Ciò, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto imporre alla Corte di Appello di disapplicare le risultanze catastali. Nè, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, mancava la prova di quanto al riguardo eccepito, perché le relative circostanze erano sempre state pacifiche tra le parti.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In ordine alla efficacia probatoria delle risultanze catastali, è noto il condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui tali risultanze hanno, in tema di revindica, valore meramente indiziario, ma, nel caso in esame, l'uso che di esse ha fatto il giudice d'appello non merita la censura formulata dal ricorrente, perché la decisione non è fondata esclusivamente sui dati emergenti dalle rilevazioni catastali, bensì su di una concorrente serie di elementi documentali (contenuto dell'atto Grondona, certificato del 23 febbraio 1996, prova fotografica, risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lettera della TT in data 5 gennaio 1953) e su di una dovizia di elementi di prova logica, tutti ritenuti dalla corte di merito pienamente convergenti con le risultanze catastali. Sicché, pienamente corretta si rivela la valorizzazione degli elementi indiziari offerti dai dati catastali.
Quanto, poi, alla censura afferente all'illegittimità della procedura seguita per le rilevazioni catastali, ritiene la Corte che essa sia inammissibile, perché il ricorrente censura soltanto una delle due rationes decidendi sulle quali si fonda la decisione sul punto in esame.
Invero, la Corte d'Appello ha disattesa la censura dell'appellante sul punto, sia perché la relativa eccezione, fondata sulla violazione delle norme regolanti le rilevazioni catastali, era diversa da quella sollevata in primo grado, che faceva leva sulla mancata delimitazione dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 cod. nav. e dell'art. 58 reg. nav. mar., e, quindi, era inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 2^, cod. proc. civ., sia perché della nuova eccezione non era stata data alcuna prova.
Orbene, il ricorrente, mentre censura la seconda ratio, si astiene dal sottoporre ad esame critico la prima, che, pure, da sola, è idonea a sorreggere la statuizione impugnata.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della censura in esame, perché, anche se risultasse fondata, la decisione, sul punto, resisterebbe ugualmente.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 2644 cod. civ., anche con riferimento agli artt. 113 e 116 cod. proc. civ.,
osservando che, nel valutare le risultanze processuali, la corte distrettuale ha violato norme giuridiche ed è incorsa in contraddizioni.
All'uopo, rileva che: a) non è stato considerato che la casa costruita sul terreno venduto col rogito Grondona del 1944 costituiva pertinenza della casa compravenduta;
b) è stato confuso il concetto di mareggiata straordinaria con quello di mareggiata eccezionale;
c) se è vero che la zona di cui al mappale n. 262, inclusa nelle vendite del 1944 e del 1953, era stata demanializzata, è vero anche che tale provvedimento era frutto di un procedimento illegittimo, sicché doveva essere disapplicato;
peraltro, esso non poteva assumere un'efficacia probatoria prevalente rispetto ad atti pubblici trascritti;
d) erroneamente ed a causa del valore probatorio indebitamente attribuito alle risultanze catastali la corte di merito ha ritenuto che si fosse verificato un arretramento generalizzato della fascia costiera;
e) la sentenza impugnata è incorsa in un'evidente confusione, frutto di vizio logico, non avendo considerato che, come emergeva dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalla consulenza tecnica di parte e dai documenti pubblici versati in atti, in giudizio erano sorti "due generi di contestazioni quella sul mappale erroneamente sottratto al AN e attribuito arbitrariamente al catasto e quelle sorte successivamente, in previsione della costruzione del porto turistico che riguardava altra fascia costiera, quella che nella perizia risulta attribuita a passeggiata a mare"; f) a pg. 12, 13 e 14 la sentenza impugnata si abbandona a mere ipotesi, prive di supporto probatorio;
g) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, era pacifico in causa che lo stabilimento balneare dei AN fosse antistante alla loro proprietà.
Il motivo è inammissibile, perché, al di là della denuncia di vizi logici e giuridici della motivazione, enunciata dal ricorrente, in concreto non evidenzia alcuno di tali errori, che, soli, consentirebbero una censura del procedimento motivazionale seguito dalla Corte d'Appello, e, pertanto, si risolve nella rappresentazione di una diversa valutazione delle singole risultanze processuali, peraltro atomisticamente considerate, così sollecitando un non consentito riesame della valutazione di merito, istituzionalmente riservato ai giudici di merito.
Giova, comunque, ribadire, con riferimento alla censura sub c), quanto osservato nel corso dell'esame del primo motivo in ordine al valore probatorio delle risultanze catastali ed all'inammissibilità della doglianza relativa all'illegittimità del procedimento di rilevazione catastale e, con riferimento all'utilizzazione della prova presuntiva (censura sub f), che all'esercizio di tale potere discrezionale e, quindi, incensurabile in cassazione il giudice d'appello ha fatto ricorso solo al fine di convalidare con argomentazioni logiche la valutazione delle risultanze probatorie documentali e catastali.
Quanto alle altre censure, si osserva che: non è stato invocato a proposito dal ricorrente la norma di cui all'art. 2644 cod. civ., essendo evidente che l'acquisto di un terreno demaniale determina la nullità dell'atto - nel caso in esame dell'atto per NO BE del 1953 - per incommerciabilità del bene e la nullità può essere fatta valere indipendentemente dal principio dell'inopponibilità all'acquirente degli atti trascritti successivamente;
la censura formulata sub c) è formulata in maniera tale da riuscire francamente incomprensibile, mentre delle altre non viene evidenziato il carattere della decisività, necessario per rendere ammissibili denuncie di errori compiuti nel procedimento motivazionale. Col terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 cod.civ., 156, 345 e 346 cod.proc.civ. nonché omesso ed erroneo esame di un punto decisivo della controversia, adduce che la Corte territoriale, nell'esaminare la domanda di usucapione decennale, è incorsa in un duplice errore, perché: a) trattandosi di domanda di revindica, la prospettazione in appello di un nuovo titolo - nella specie quello di usucapione abbreviata - non configura la proposizione di una nuova domanda;
b) tale domanda, oltre che ammissibile, era anche fondata, poiché il titolo costituito dal rogito BE del 1953 era idoneo astrattamente a trasferire la proprietà dell'intero fondo compravenduto;
invero, l'immobile oggetto di esso corrispondeva esattamente a quello posseduto.
Ritiene la Corte che la domanda di usucapione abbreviata fosse ammissibile in grado di appello, ma che, nondimeno, correttamente sia stata ritenuta infondata dalla corte territoriale. Costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui "la causa petendi nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si edentifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne ricostituisce la fonte (contratto, successione, usucapione, ecc.) la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda;
conseguentemente, l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere" (Cass., 21 giugno 1995, n. 7033; Cass., 21 aprile 1999, n. 3950). Facendo applicazione di tale condiviso principio di diritto, risulta evidente che la deduzione in appello dell'acquisto del bene in virtù dell'operare dell'usucapione abbreviata non costituisce domanda nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria proposta in primo grado con riferimento allo stesso bene, poiché, indipendentemente dalla necessità di provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta in secondo grado, viene rivendicato lo stesso diritto di proprietà.
Non può, pertanto, condividersi l'impugnata sentenza, nella parte in cui ritiene inammissibile in appello, siccome domanda nuova, la domanda di usucapione abbreviata.
Viceversa, va condivisa la ratio decidendi alternativa seguita dalla Corte d'Appello, poiché nella specie non è invocabile l'usucapione abbreviata.
Questa Suprema Corte ha più volte (sent. n. 3466 del 1982; sent. n. 3255 del 1971) affermato che "titolo idoneo al trasferimento della proprietà, al fine dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159, è atto annullabile, in quanto operante fino a quando non venga annullato, ma non l'atto nullo, perché il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza di tale atto".
Facendo puntuale applicazione di tale corretto principio proprio in tema di compravendita di bene demaniale, poi sdemanializzato (su quest'ultima circostanza il ricorrente fonda la domanda di usucapione abbreviata), è stato affermato che "essendo l'usucapione abbreviata possibile solo se l'inidoneità del titolo deriva esclusivamente dal fatto che l'alienante ha disposto di un immobile altrui, in tutti gli altri casi di invalidità o inefficacia del titolo l'usucapione si compie solo con il decorso del termine ordinario. Pertanto, colui che abbia acquistato un bene demaniale da altro privato non può invocare l'usucapione abbreviata decennale (ma solo quella ordinaria), neppure dalla successiva data di sdemanializzazione del bene;
è, infatti, nulla la vendita di un bene demaniale fra privati e la sopravvenuta sdemanializzazione non importa alcuna convalida del bene" (Cass., n. 2486 del 1964). Sicché, dovendosi ritenere nullo l'atto BE del 1953, quanto al trasferimento della proprietà di terreno demaniale e non rilevando la successiva sdemanializzazione di essa, la domanda di usucapione abbreviata proposta in appello dal ricorrente correttamente è stata ritenuta infondata.
Giova, infine, sottolineare che, con riferimento all'usucapione ordinaria, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che il termine ventennale non era decorso al tempo della proposizione della domanda.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidata come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 8.025.800, di cui L.
8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001