Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B RE03 036 / 0 1 E N O A I L Z L A E R ✓ " T D 7 S LA TE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I 9 3 G . T . E R R N SEZIONE PRIMA CIVILE A ' 7 A L 6 D L 9 1 E E - dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D 3 T - N R.G.N.06686/98 I 3 E S E N S Et. Pasquale REALE Presidente E E G " S G Cron..6345 E I L A Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 19/12/00 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzioni amministrative SENTENZA stradali sul ricorso proposto da: AB DE AO, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 50, che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 cpc;
- ricorrente
contro
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco p.t. intimato avverso la sentenza del Pretore di Firenze n.919 de128.5/4.8.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Cf. 2469 2000 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbito il resto;
Svolgimento del processo Con sentenza 28.5/4.8.97 il Pretore di Firenze rigettava l'opposizione proposta da AB De AO avverso il verbale di contestazione notificatogli il 30.5.96 dalla polizia municipale di Firenze per infrazione al codice della strada (circolazione in corsia riservata al transito di altri mezzi indicati nella prescritta segnaletica) commessa dal conducente dell'autovettura Mercedes di cui era proprietario. Rigettata sia l'eccezione di inesistenza dell'atto di accertamento perché privo dei requisiti di legge, sia l'eccezione di non conformità all'originale della copia del titolo esecutivo notificata, la sentenza escludeva che la notifica del verbale fosse tardiva, perché risultava effettuata nel termine di 150 giorni al coobbligato IL e solo dopo l'esito infruttuoso di tale notifica al De AO, in qualità di obbligato in solido. Contro tale sentenza ricorre il De AO avanzando, con atto notificato sia al Sindaco del Comune di Firenze il 4.4.98, sia all'ispettore della polizia municipale costituitosi nel giudizio di primo grado quale funzionario delegato dal Sindaco il 7.4.98, quattro motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si deduce l'inesistenza dell'atto amministrativo di accertamento dell'infrazione, la violazione della legge 15/68, la violazione برة 5 dell'art. 8 della 1.s. 241/90, la violazione dell'art.
3.2 digs 39/93. Assume il ricorrente che nel modulo di accertamento dell'infrazione non viene indicato né il nome e cognome del vigile che ha rilevato l'infrazione, né il funzionario responsabile del procedimento, diversamente da quanto è prassi in altri Comuni (Venezia e Cortina d'Ampezzo). In tal modo risultano violati sia il disposto della 1.s. n.15/68, sia l'art. 8 della 1.s. 241/90, sia l'art. 3 della 1.s. 39/93 che -in ordine all'impiego di mezzi informatici e telematici per la riproduzione di dati, informazioni e documenti e per l'emanazione di atti amministrativi- richiede l'indicazione della fonte o del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione: come ha stabilito l'A.G. del Consta 24.2.94 n. 1438, l'assenza della firma autografa determina l'inesistenza del provvedimento, la indicazione a stampa del responsabile essendo ammessa solo per i certificati amministrativi. Nel verbale in questione, del tutto informatizzato, non è indicata neppure la fonte -mancando ogni indizio della provenienza dal Comune di Firenze- o il responsabile non risultando individuata la persona che ha accertato e verbalizzato l'infrazione- né tali elementi, avvenendo la notifica a mezzo posta, possono essere tratti dall'originale, che non viene esibito al trasgressore. L'interesse pubblico che la norma tutela giustifica il rilievo dell'inesistenza in ogni stato e grado, mentre l'interesse del ricorrente discende dagli abusi che l'indeterminatezza consente. L'art. 385 del regolamento nel fissare le modalità della contestazione non immediata, rinvia all'art. 383, commi 3 e 4 ed il comma 4, per quanto qui 3 بره interessa, precisa: "il verbale deve essere, in genere, conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello". Poiché l'art. 385.3 dispone anche che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, sembra coerente arguire che la firma dell'accertatore non è richiesta (Cass. 11949/99), non fa parte delle indicazioni e non è compatibile con la meccanizzazione del sistema (Cass. 1923/99), dovendo essere sostituita, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art.
3.2 dlgs 39/1993; Cass. 1923/99). La sentenza impugnata non ha negato tali principi, ma ha affermato l'equipollenza, all'indicazione a stampa del nominativo, dell'indicazione del numero di matricola dell'agente verbalizzante, presente sul modulo notificato. Il ricorrente non contesta né la presenza del numero di matricola, né l'affermata equipollenza ed il motivo risulta perciò infondato. Col secondo motivo di censura si deduce la violazione degli artt. 480, 125 e 474 cpc in relazione agli artt. 475 cpc e 153.2 disp. att. cpc. Poiché la copia dell'atto amministrativo non può essere difforme dall'originale, la carenza della firma autografa e delle generalità del pubblico ufficiale comporta che il p.v. di contestazione è affetto da nullità insanabile come precetto, in quanto non sottoscritto, ed è altresì nullo, per la medesima ragione, come titolo esecutivo. برة Poiché nell'esaminare il primo motivo- è stato escluso che il modulo informatizzato debba corrispondere specularmente all'originale a pena di invalidità, sempre che contenga gli elementi ritenuti necessari e sufficienti dagli artt. 201 c.d.s e dagli artt. 384 e 385 del relativo regolamento, la censura -per la parte in cui si muove sul contrario presupposto- risulta assorbita dal rigetto del primo motivo. Quanto al rimanente, il ricorrente difetta di interesse, dal momento che in tanto il p.v. di contestazione diviene precetto e titolo esecutivo, in quanto non risulti tempestivamente contestato, ipotesi che nel caso in esame non si è verificata. Il terzo motivo di censura che poteva anche essere considerato pregiudiziale in forza del principio della ragione più liquida- va accolto. Assume il ricorrente che la sentenza è viziata per violazione dell'art. 201 del c.d.s., non avendo accolto l'eccezione di decadenza per aver il Comune notificato il 30.5.96 una infrazione constatata il 27.5.95. L'eccezione è fondata. Stabilisce l'art. 201.5 che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto, termine che, secondo il primo comma dello stesso articolo, è di 150 giorni decorrenti dall'accertamento o, nel caso di proprietario, obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s., dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla identificazione (Corte cost. 198/96). Caf La sentenza, dopo aver individuato nel De AO l'obbligato in solido, assume che il termine decorre solo dopo l'infruttuosa escussione dell'autore della violazione che individua nella ditta IL. Il ricorrente assume che la IL era la precedente proprietaria del veicolo, che la voltura al P.R.A. a suo nome, quale successivo acquirente, intervenne il 15.2.94 e che quindi la notifica della infrazione, di oltre un anno successiva alla data dell'accertamento (27.5.95) è tardiva ed il diritto del Comune al pagamento è prescritto. Gli elementi dedotti sono di fatto e non possono formare oggetto di accertamento da parte di questa Corte, giudice di legittimità e non di merito, ma è evidentemente in violazione della richiamata norma del codice della strada l'assunto dell'impugnata sentenza che il dies a quo della notifica all'obbligato solidale sia dato dall'infruttuoso decorso di un imprecisato termine nei confronti dell'obbligato principale. La causa in esame è stata proposta il 25.6.96 (poiché la data del 25.6.95 che figura sia nella sentenza che nel ricorso costituisce un evidente errore materiale). Soppresse le preture in forza del digs 51/98, è nelle more sopravvenuto il dlgs 507/99, entrato in vigore il 15 gennaio 2000, che attribuisce al giudice di pace competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, modificando con gli artt. 97 e 99 gli artt. 22 e 23 della 1.s. 689/81 ed introducendo, con l'art. 98, l'art. 22bis. Poiché l'art. 205 del c.d.s. rinvia, per la disciplina del giudizio d'opposizione, agli artt. 22 e 23 della 1.s. 689/81, la causa dovrebbe quindi essere rimessa al giudice di pace competente per territorio se, in forza del modificato art. 5 cpc, la 6 competenza non risultasse ormai definitivamente radicata nel tribunale di Firenze nel quale ebbe a confluire, a seguito della soppressione, la competenza pretoria in materia. Il tribunale di Firenze provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Firenze, anche per le spese. Roma, 19 dicembre 2000 Il Presidente Cons. es✓ Cons.Effures CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate incelleria ။ 2 MAR 2001 CANCELLIEREIL A L E L N E O D I Z " 9 7 A . 1 R T 3 T R . S I A N ' G L 7 E L 6 R E 9 1 D - A I 5 D - S 3 N E E E T S N G E G I S E A E L " 7 Cof.