Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L 4 O 7 0 1 3 9 1 / 0 falpove .3 B E ) N E E , 1 N C 9 O A 9 ZI -1 P 01391/0 1 4 A I 1 R 1 D - T IS 1 E 2 G . IC E L R D 9 A 3 IU D E E G 6 T 4 E N . E N T S . E T T R (IS A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da Incidente stradale, giudice di SEZIONE TERZA CIVILE Pace;
sentenza secondo equità obbligo osservanza principi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: regolatori della materia;
- insussistenza - Presidente GIULIANODott. Angelo R.G. N. 11147/98 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.3014 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Ud. 30/06/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE ditati FED. 2001 per diritti D'EASS ASSIC SPA IN LCA IN PERSONA DEL COMMISSARIO IL CANCELLIERE LIQUIDATORE PRO TEMPORE, corrente in Palermo, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 6, LIRE 3000 CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato LOFOCO FABRIZIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CG408361
contro
AM IC, RE LE;
intimati avverso la sentenza n. 2453/97 del Giudice di pace 2000 di BARI, emessa il 19/11/97 e depositata il 22/11/97 1294 (R.G. 2453/97); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ennio udienza del 30/06/00 dal MALZONE;
udito l'Avvocato Fabrizio LOFOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29.XI.96 IC SI conveniva in giudizio, avanti il giudice di pace di SA NI e la spa D' EASS Ass.ni,Bari, rispettivamente proprietario-conducente dell'auto Alfa Romeo tg. AN 410842 e assicuratore della medesima, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura Fiat Uno tg. BA- D21789 nell'incidente stradale verificatosi in Bari, intorno alle ore 19,15 del 19.5.95, all'incrocio di via ICi con via Francesco Nitti, assumendo che, in tale occasione, la sua autovettura era stata violentemente investita dall'auto del convenuto. Il giudice di pace con sentenza n. 2453 del 19.XI.97 rigettava l'eccezione di legittimazione passiva della domanda sollevata dalla società di assicurazione e, ritenuta l'esclusiva responsabilità del SA NI nella causazione del sinistro, 2 condannava i convenuti in solido a pagare all'attore, allo stesso titolo, la somma di L.
1.628.000 con interessi legali dal sinistro, oltre le spese di lite come liquidate in dispositivo. Si riteneva in sentenza che la causa esclusiva del sinistro era da individuarsi nell'eccessiva velocità tenuta dal convenuto nella circostanza in oggetto. Per la cassazione della decisione ricorre la società assicuratrice esponendo due motivi. Nessuna difesa hanno svolto gli intimati. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa Osservanza dei principi regolatori della materia, non avendo il giudice adito considerato che il conducente dell'autovettura assicurata dalla società ricorrente aveva il diritto di precedenza, perché proveniente da destra, tant'è che l'SI, conducente dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro, era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 145 C.d.S. Con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, osservandosi che il giudice aveva attribuito rilevanza decisiva alla velocità tenuta dal conducente dell'auto assicurata con la società 3 ricorrente, in considerazione del fatto che sarebbe stata tale auto ad investire l'altra, mentre tale circostanza sarebbe contraddetta dagli elementi evidenziati dai vigili urbani nel loro rapporto sul sinistro. Entrambe le critiche, così come espresse nei due motivi di ricorsi, non hanno fondamento giuridico. L'impugnata sentenza rispetta, infatti, i limiti posti per il giudizio di equità (Cass. .716 Se. Un. /99). La novella introdotta dall'art. 21 1. 374/91 all'art. 113 del codice di rito ha eliminato, per il giudizio di equità del giudice di pace, il limite dell'osservanza dei c. d. principi regolatore della materia, optando per un temperamento del diritto positivo in favore della peculiarità della fattispecie concreta, che giustifichi una decisione basata su argomentazioni logiche di principi e non di norme. Orbene, nel caso in esame, il giudice di pace quando dà prevalenza alla velocità tenuta dall'auto assicurata presso la società ricorrente, rispetto all'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente sulla destra da parte dell'auto dell'intimato, fornisce adeguata motivazione della sua decisione, perché specifica gli elementi a cui ha 4 fatto riferimento ritenereper che il conducente dell'auto assicurata con la società ricorrente si apprestò all'incrocio a velocità eccessiva (traccia di frenata di circa ml. 10 e testimonianza di tale Amoruso) e, a un tempo, evidenzia che al momento dello autovettura aveva già impegnato in scontro l'altra crocevia. D'altro canto, la ricorrente quando afferma che, secondo i vigili urbani intervenuti a seguito del sinistro, sarebbe stata l'auto da lei assicurata ad essere investita dall'altra auto, e non viceversa, nemmeno indica in quale parte del rapporto di detti vigili urbani sarebbe stata riportata tale considerazione ed in base a quali elementi di fatto si sarebbe giunti a tale conclusione. Per le considerazioni suesposte il ricorso va rigettato e, stante l'assenza degli intimati in questo grado di giudizio, non v'è statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 30.6.2000. IL RESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Aqu معلا Depositata in Cancelleria INCELLUIL CANCELLIERE C1 - 1 FEB. 2001 Oggi, Concette Ammendola IL CANCELLIERE C1 5 Concete Ammendola