Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta disposto degli artt. 383, comma quarto e 385, comma terzo e quarto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo del D. Lgs 39/93 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore de L'AQUILA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN IV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/96 della Pretura de L'AQUILA, depositata il 7/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/7/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato al ET di L'AQUILA il 24 novembre 1995 IV IN proponeva opposizione alla ordinanza 29 settembre 1995 del Prefetto della provincia di L'Aquila che gli ingiungeva il pagamento di lire 342.500 a sanzione delle violazioni di cui agli artt. 7 e 158 Nuovo codice della strada per avere sostato, in orari diversi del giorno 13 dicembre 1993, con la propria autovettura in zona del centro urbano di L'Aquila a traffico limitato senza essere autorizzato. Il ricorrente, contestando la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, eccepiva che i verbali di accertamento delle violazioni a lui notificati non recavano la sottoscrizione dei vigili urbani verbalizzanti e neppure un timbro che ne accertasse provenienza e autenticità.
Il Prefetto di L'Aquila resisteva all'opposizione rilevando la legittimità anche formale dei verbali di contestazione. Con sentenza 19 aprile - 7 maggio 1996, il ET di L'Aquila accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza - ingiunzione impugnata perché a suo giudizio "emanata sulla base di atti di accertamento nulli", privi dei requisiti formali indispensabili (come "la sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale accertatore nonché l'apposizione di un timbro che ne certifichi la ritualità e la provenienza").
Contro questa sentenza il Prefetto di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 383, comma 4 e 385.comma 3, Regolamento di attuazione Nuovo codice della strada. L'ultimato IN non ha svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione dei disposti di cui agli artt. 383, ultimo comma, e 385, comma tre, seconda parte, d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, -, il Prefetto di L'Aquila censura la decisione impugnata per avere il ET omesso di considerare che i verbali con gli estremi delle violazioni (notificati a norma dell'art. 201 Codice della strada) erano stati redatti con il sistema meccanizzato di elaborazione dati ed erano stati perciò legittimamente notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione del Comando da cui dipende l'organo accertatore, sicché la indicazione nominativa del vigile urbano che aveva proceduto all'accertamento non doveva essere seguito dalla sua sottoscrizione autografa.
Il motivo è fondato.
Il ET, infatti, ha ritenuto la nullità della contestazione "non immediata" della violazione, poiché i verbali dell'accertamento erano stati notificati in copie che non recavano la sottoscrizione autografa degli accertatori. Proposizione questa in assoluto non corretta, poiché nel verbale di cui tratta l'art. 200 Nuovo codice della strada, se redatto "con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati" (come è previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4 del Regolamento d'esecuzione e attuazione dello stesso Codice), la "firma autografa" è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma due, secondo periodo, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39 (che pone la regola generale secondo cui "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati"). Sul punto questa Corte già si era pronunciata (nel senso cioè che la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude - per ragioni funzionali - la sottoscrizione autografa) con la sentenza n. 8485 del 1998, ma una più recente decisione (Cass. n. 2341/1998), ha, invece, affermato il contrario principio, fondato sul tenore letterale del comma 4 dell'art. 383 Regolamento del Codice della strada, secondo cui il verbale, "se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello" come predisposto in facsimile nell'allegato "titolo VI": e appunto quel modello segna lo spazio conclusivo destinato alle sottoscrizioni, oltre che del "trasgressore" e dell'(eventuale) "obbligato in solido", degli "accertatori". Non è qui il caso di approfondire la questione interpretativa posta dalle norme del Regolamento, al fine di stabilire se esse prevedano "l'apposizione di firma autografa" (per usare la stessa espressione dell'art. 3 d. lgs. 39/1993) anche nella redazione del verbale con sistemi automatizzati;
o se, invece, il comma 3 dell'art. 385, disponendo - nella ipotesi di contestazione non immediata - che i verbali così redatti siano "notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'Ufficio o Comando...", con ciò stesso escluda la autografia della sottoscrizione, quando, per altro, il "modello" dell'allegato VI del Regolamento (concepito perché sia innanzitutto sottoscritto dall'autore della violazione) sembra corrispondere alla ipotesi della contestazione immediata. E infatti, se pur si dovesse ritenere, come ha giudicato Cass. n. 2341/1998, che gli artt. 383 e 385 del Regolamento prevedano "per la validità dell'atto" la sottoscrizione autografa dell'accertatore, indipendentemente dalle modalità di redazione del verbale di contestazione della violazione, la sopravvenuta norma dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.39 del 1993 rende incontestabile che la "firma autografa" (prevista "per la validità dell'atto") "è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", dunque dell'agente accertatore. Accolto - per le ragioni fin qui indicate - il ricorso del Prefetto di L'Aquila, la sentenza impugnata, che ha affermato la indefettibilità della sottoscrizione autografa dell'accertatore nel verbale di contestazione "non immediata" della violazione (a prescindere dalle modalità di redazione dell'atto e quindi pur se esso sia stato formato con sistemi automatizzati), deve essere cassata con rinvio al ET di L'Aquila - nella persona di un diverso magistrato - che valuterà la legittimità dei verbali nella specie notificati all'opponente IV IN, adeguandosi al principio come sopra enunciato (e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al ET di L'Aquila, nella persona di un diverso magistrato.
Roma, 7 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 6/3/1999.