Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
L'art. 137,comma secondo, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nel prevedere come illecito penale il falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza non è necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato. Ne deriva che, ove si verifichi quest'ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e più grave ipotesi dell'appropriazione indebita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 49301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49301 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI SC - Presidente - del 19/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro TO - Consigliere - N. 1594
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 37766/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM FI, RI LA, TI TO, TA AR, RI NO, e LL SC;
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, in data 16 settembre 2004. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro TO Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Viste le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato Sebastiano Gianquinta, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentito l'avvocato LA Roccanova, difensore del RI, anche in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Labriola, difensore del EM, e dell'avvocato TO Cantavano, difensore del LL, il quale ha chiesto l'accoglimento dei gravami proposti nell'interesse dei suddetti imputati;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'8 gennaio 2004, il Tribunale di Lagonegro dichiarò EM FI, RI LA, TI TO, TA AR, RI NO e LL SC responsabili di numerosi reati di appropriazione indebita aggravata loro attribuiti e - con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - condannò:
il EM alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e di euro 1700 di multa;
lo TI e il LL alla pena di sette mesi di reclusione e di euro 300 di multa ciascuno;
il TA e i due RI alla pena di cinque mesi di reclusione e di euro 200 di multa ciascuno;
nonché tutti il solido al risarcimento dei danni in favore del Banco di Napoli, costituto parte civile.
Avverso tale provvedimento gli imputati proposero impugnazione, ma la Corte di appello di Potenza, con sentenza del 16 settembre 2004, respinse i gravami. Ricorrono per Cassazione personalmente RI NO nonché i difensori degli altri imputati. Il difensore del EM deduce:
a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (articoli 494, 503, 523 e 603 C.p.p.). Il ricorrente assume che il Tribunale di Lagonegro avrebbe errato a non rinviare l'udienza del 2 6 novembre 2003, malgrado alcuni blocchi stradali che avevano impedito all'imputato di raggiungere quella sede;
e sostiene che i giudici della Corte di appello di Potenza avrebbero conseguentemente errato a respingere la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'esame dell'imputato, al quale sarebbe stato precluso anche di rendere spontanee dichiarazioni. La censura è infondata.
I giudici del merito hanno, infatti, affermato che il EM non si presentò all'udienza del Tribunale in cui doveva rendere l'interrogatorio, senza giustificato motivo, dal momento che i denunciati blocchi stradali non costituivano assoluto impedimento a comparire;
e poiché tale affermazione si fonda su un accertamento in punto di fatto, non è censurabile in questa sede.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni" (Cass. pen., sez. 1^, 27 aprile 1998, Venuto, RV 210763).
Nè corrisponde al vero che al EM sia stato precluso di rendere dichiarazioni spontanee.
Così che correttamente i giudici della Corte di appello di Potenza hanno respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere all'esame del prevenuto;
e ciò senza contare che dal tenore della sentenza di secondo grado si evince che detti giudici hanno comunque ritenuto di potere decidere allo stato degli atti. b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell'articolo 157 C.P.. Secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero errato a non applicare la prescrizione ai reati attribuiti al EM, avendo questi eseguito l'ultima operazione bancaria incriminata il 15 novembre 1996, e non potendo il periodo di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 134 del 2003 superare i 45 giorni.
La censura è infondata.
I giudici del merito hanno evidenziato, in punto di fatto, che l'ultima operazione compiuta dal EM risale al dicembre 1996 (e quindi al giorno 1 di quel mese per il favor rei), e che il corso della prescrizione è rimasto sospeso per 177 giorni, di cui 72 conseguenti a rinvii disposti per impedimento dei difensori o per la loro adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (cfr. Cass. pen., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, RV 220509), e 105 in applicazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge 134 del 2003. Nè è accoglibile la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il periodo di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 134 del 2003 citata non potrebbe superare i 45
giorni.
Il comma 1 della norma suddetta, infatti, stabilisce testualmente che "l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione di quella precedente"; mentre il comma 2 dello stesso articolo di legge aggiunge che "su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare".
Ebbene, dal chiaro tenore della norma su riportata si desume che all'imputato, il quale aveva fatto richiesta di sospensione del dibattimento al fine di valutare l'opportunità di concordare la pena, doveva essere concesso un periodo di almeno quarantacinque giorni per compiere le sue valutazioni;
e che durante tutto il periodo di sospensione concesso, anche se superiore ai quarantacinque giorni, i termini di prescrizione dei vari delitti a lui ascritti restavano sospesi.
Dunque il termine di prescrizione relativo ai suddetti reati attribuiti al EM non è ancora scaduto (data dell'ultimo reato: 1 dicembre 1996; + sette anni e sei mesi, corrispondenti al tempo necessario a prescrivere i reati stessi = 1 giugno 2004; + 177 giorni di sospensione della prescrizione = 28 novembre 2004). c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Secondo il ricorrente i giudici della Corte di appello di Potenza non avrebbero motivato "sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo in ordine al ruolo ricoperto dal EM all'interno del Banco di Napoli e non avrebbero, altresì, valutato le funzioni attribuite al preposto, omettendo ancora di considerare i limiti di competenza di quest'ultimo in ordine alla doppia funzione di organo proponente e di organo deliberante".
La censura è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione di quelle prove già prese accuratamente in esame dai giudici del merito;
e ciò si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Il difensore di RI LA deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato, difettando - secondo la tesi difensiva - il dolo dell'imputato, il quale avrebbe effettuato delle operazioni bancarie che riteneva del tutto lecite.
La censura è del tutto destituita di fondamento, dal momento che i giudici del merito hanno dimostrato con argomenti privi di vizi logici, che RI LA "concorrendo consapevolmente agli illeciti commessi dal EM allo scopo di ricavarne vantaggi economici, compartecipò con costui alla appropriazione di denaro del banco sottratto al potere di gestione e di disponibilità dello stesso"; non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare integralmente in questa sede tutti gli argomenti utilizzati nella motivazione del provvedimento impugnato, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che gli stessi non sono manifestamente illogici;
e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto.
b) Erronea applicazione della legge penale in ordine al decorso del termine di prescrizione che - secondo la tesi difensiva - sarebbe scaduto l'il settembre 2004.
Il motivo è infondato per le ragioni evidenziate trattando l'analoga censura proposta dal EM. E infatti, l'ultima operazione compiuta da RI LA risale pure al dicembre 1996, e il corso della prescrizione è rimasto sospeso anche per lui per 177 giorni;
e conseguentemente, il termine di prescrizione relativo ai reati a lui attribuiti non è ancora scaduto. Il difensore dello TI deduce:
a) contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente assume che l'imputato non si sarebbe appropriato di alcunché; che il reato, eventualmente sarebbe stato commesso dal EM;
e che non vi sarebbe alcun prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'articolo 646 C.P. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che i giudici del merito hanno accertato in punto di fatto che lo TI ebbe a procurarsi un attivo nel suo conto corrente mediante "storni di somme da un conto corrente all'altro, concessione di fidi ed extra fidi illegittimi, uso del denaro del banco oltre le soglie consentite, sconto di cambiali con firme apocrife" e con altre operazioni illecite, da lui ben conosciute. E corretta appare l'osservazione dei giudici del secondo grado, secondo i quali il semplice fatto di essersi procurato un attivo sul conto corrente con i mezzi su descritti, integra il reato di appropriazione indebita. Mentre, la doglianza difensiva - oltre che infondata - si pone anche come una censura di merito, e quindi non può trovare spazio nel corso di un giudizio di legittimità.
b) Erronea qualificazione del reato ascritto.
Secondo il ricorrente, il delitto eventualmente commesso dallo TI sarebbe quello di "falso in atto bancario"; ma non essendovi elementi univoci a carico dell'imputato suddetto anche in ordine a tale reato, sarebbe "ingiusta e immotivata la conseguente condanna a risarcire la parte civile Banco di Napoli".
Il motivo di ricorso, ai limiti della genericità, è comunque manifestamente infondato.
In buona sostanza, il ricorrente sostiene che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione non l'articolo 646 C.P., ma l'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385, sul mendacio e il falso interno bancario.
Questa norma prevedeva due diverse fattispecie, dato che il comma 1 puniva con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 5164 euro il mendacio del cliente di una banca volto a ottenere un credito;
e il comma 2 con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a 10329 euro il falso interno del dipendente di una banca, funzionale a concedere un credito ad un terzo. Ma il comma primo della norma suddetta - che non aveva trovato nella prassi concreta applicazione - è stato recentemente abrogato;
mentre è rimasta in vigore la disposizione del comma 2, finalizzata a reprimere il favoritismo di alcuni operatori bancari nei confronti di taluni clienti e ad ostacolare la distorsione dei processi valutativi, sia deliberativi che di controllo, relativi all'assunzione di rischi da parte delle banche. Con la disposizione di legge di cui al comma 2, citato, il legislatore aveva, peraltro, inteso colmare un vuoto di tutela penale conseguente al riconoscimento del carattere privatistico dell'attività bancaria e alla esclusione dello statuto penale della pubblica amministrazione in caso di abusi nella erogazione di fidi.
Dal chiaro tenore della norma si evince, inoltre, che il reato ipotizzato è di pericolo, e che per la sua realizzazione non è necessario che il credito sia concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato. Mentre ove si verifichi quest'ultima ipotesi è evidente che deve trovare applicazione la diversa e più grave normativa dell'appropriazione indebita.
Del resto, ancor prima che tale norma entrasse in vigore, le Sezioni unite di questa Corte avevano stabilito che "è configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente dell'istituto bancario, assumendo arbitrariamente i poteri dell'organo di amministrazione competente ad autorizzare il superamento dei limiti del fido o della provvista del conto corrente di corrispondenza, abbia concesso un fido al cliente violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti in modo da realizzare sostanzialmente un'arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi" (Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 1989, Cresti, RV 181792; nello stesso senso:
Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 1989, Vita e altri). Dunque, come del resto hanno correttamente affermato i giudici del secondo grado, essendosi verificata nel caso concreto l'appropriazione dei beni della banca da parte dell'imputato, deve trovare applicazione la norma dell'articolo 646 C.P. e non quella dell'articolo 137 del decreto legislativo numero 385 del 1993, in esame, prevista - come si è chiarito - per ipotesi residuali e "salvo che il fatto costituisca reato più grave". Ovviamente, dal momento che lo TI è stato condannato per il reato di appropriazione indebita in danno del Banco di Napoli, è anche corretta la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del detto istituto bancario, costituitosi parte civile. c) Infine, il ricorrente deduce una lesione del diritto della difesa, essendo stata ingiustamente rigettata la richiesta di rinvio per adesione alla astensione collettiva dalle udienze, presentata dal difensore dell'imputato il 26 novembre 2003. Il motivo è infondato. La stessa censura era stata proposta ai giudici del secondo grado, e questi ultimi l'avevano rigettata affermando, per un verso, che l'adesione all'astensione delle udienze proclamata dalla associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire;
e sostenendo al contempo che in ogni caso "bene avrebbe fatto il tribunale, nel dovuto bilanciamento dei valori, a dare la prevalenza all'esigenza di sollecita celebrazione del processo, considerato l'approssimarsi del termine di prescrizione dei reati". Ebbene, la prima affermazione dei giudici della Corte territoriale effettivamente riprende una tesi giuridica sostenuta da numerose sentenze di questa Corte, secondo cui l'adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, non costituisce legittimo impedimento a comparire;
ma a prescindere da tale tesi, nella specie irrilevante, si osserva che è corretta l'ulteriore affermazione dei suddetti giudici, per i quali il Tribunale di Lagonegro avrebbe legittimamente negato il rinvio dell'udienza, dando la prevalenza, nel dovuto bilanciamento dei valori, alla esigenza di sollecita celebrazione del processo, conseguente soprattutto alla diretta precettività del principio relativo alla ragionevole durata del processo, stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. Il difensore del TA e RI NO personalmente, con distinte impugnazioni aventi identico contenuto, deducono:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. Secondo il difensore dei due imputati la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. La censura è manifestamente infondata.
E infatti, gli imputati sono stati condannati per il reato di concorso in appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numeri 7 e 11, C.P.; e poiché il comma 3 dell'articolo 646 C.P. stabilisce che per quel delitto "si procede di ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanza indicate nel numero 11 dell'articolo 61", ne deriva che - nel caso concreto - l'azione penale è stata correttamente iniziata e condotta a termine.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p.. Sempre ad avviso del menzionato difensore, la detta sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal TA e dal BRIATORE, senza l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 63, comma 2, c.p.p.. E i giudici del merito - secondo il ricorrente avrebbero altresì errato a non ritenere la sussistenza della scriminante di cui all'articolo 54 C.P.. La prima delle due doglianze è infondata dal momento che, come hanno correttamente osservato i giudici della Corte di appello di Potenza, sono comunque validi tutti gli interrogatori successivi al primo reso, essendo stati assunti nel pieno rispetto delle regole del codice di procedura penale, ed essendo pacifico che l'eventuale nullità del primo interrogatorio non invalida i successivi. Le censure relative alla pretesa sussistenza di uno stato di necessità sono invece inammissibili, per ragioni diverse. Come si ricava dall'esame della norma di cui all'articolo 54 C.P., requisiti per la sussistenza dell'esimente in questione sono:
a) che sussista una situazione di pericolo attuale;
b) che tale pericolo sia idoneo a cagionare un danno grave alla persona;
c) che il pericolo non sia altrimenti evitabile e che non sia volontariamente causato dall'agente;
d) che vi sia proporzione tra il fatto lesivo posto in essere dall'agente e il pericolo da lui corso;
e) e infine che l'agente non abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
Ciò posto, si osserva che la censura mossa nell'interesse del RI è del tutto generica, dal momento che il ricorrente non ha indicato a questa Corte in cosa sarebbe consistita la situazione di pericolo attuale di un danno grave alla sua persona, essendosi limitato ad affermare testualmente: "è evidente che se un soggetto soggiace a quelle esose richieste denunciate dal RI NO nelle sue dichiarazioni, acquisite agli atti, si trova certamente e senza ombra di dubbio, in stato di necessità".
Invece, nel motivo di ricorso presentato a favore del TA, il ricorrente ha indicato quella che, a suo avviso, costituirebbe la situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona dell'imputato, affermando: "la minaccia del protesto, della chiusura del conto corrente, della revoca della concessione anche di un affidamento di modesta entità come quello del TA AR, in sostanza del fallimento di una piccola attività imprenditoriale e commerciale che rappresenta l'unica fonte di lavoro e di sostentamento per la propria famiglia, sono certo prospettive rappresentanti un male contra jus tale da coartare ogni volontà". E però la tesi giuridica sostenuta è del tutto destituita di fondamento perché uno stato di bisogno economico - il quale nella maggior parte dei casi è comunque cagionato dal comportamento dello stesso soggetto agente - non può essere di norma ricondotto a quei bisogni esistenziali fondamentali che possono giustificare la sussistenza dello causa di giustificazione in esame. Ad aderire alla tesi contraria, peraltro, ne conseguirebbe che in tutte le ipotesi in cui un soggetto versa in una situazione di estremo disagio finanziario, sarebbe giustificata un qualunque suo delitto contro il patrimonio di una terza persona;
e l'assurdità di siffatta proposizione appare di tutta evidenza.
Per tali ragioni questa Corte nel passato si era pronunciata stabilendo che "non ricorrono gli estremi dello stato di necessità, previsto dall'articolo 54 C.P. in ipotesi di incombente pericolo di dichiarazione di fallimento, sia pure del proprio genitore, in quanto evento di natura patrimoniale che non può ritenersi costituire un pericolo grave alla persona scongiurabile soltanto mediante il compimento dell'atto penalmente illecito" (Cass. pen., sez. 5^, 4 luglio 1979, Neri, RV 143582). E a questa giurisprudenza - condivisa dal Collegio - si sono correttamente uniformati i giudici del merito.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p. Il reato comunque si sarebbe prescritto prima della data della sentenza di secondo grado.
Il motivo è infondato per le ragioni evidenziate trattando le analoghe censure proposte dal EM e da RI LA. E infatti, le ultime operazioni compiute dal TA e da RI NO risalgono rispettivamente al 29 novembre 1996 e al 31 dicembre 1996, e il corso della prescrizione è rimasto sospeso anche per questi due imputati per 177 giorni;
conseguentemente, il termine di prescrizione relativo ai reati a loro attribuiti non è ancora scaduto.
Il difensore di LL SC deduce:
a) mancanza e comunque insufficienza oltre che contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente deduce che i giudici del merito avrebbero errato ad affermare la sua responsabilità penale in ordine ai reati a lui attribuiti, e assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, e in particolare delle dichiarazioni rese dal LL, che riprende in esame, proponendone una diversa - e a suo avviso più corretta - interpretazione.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che non avrebbe tratto alcun profitto dalle operazioni a lui attribuite, e che sarebbe stato invece una vittima del EM;
e opera una ricostruzione in punto di fatto della vicenda a lui occorsa, indicando varie operazioni bancarie, e sottolineando che queste sarebbero state compiute dal EM all'insaputa del LL.
I due motivi di ricorso su riferiti vanno presi in esame congiuntamente per ragioni di economia processuale;
e va subito chiarito che gli stessi sono inammissibili perché tendono alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova utilizzati dai giudici del merito, senza riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato.
Nè risulta di alcun giovamento alla tesi difensiva la circostanza che il ricorrente abbia tentato di fornire, nei suddetti motivi di ricorso, una diversa ricostruzione dei fatti, cercando di addossare sul EM ogni responsabilità dei fatti.
E in vero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di SC). c) Falsa applicazione dell'articolo 157 C.P.. Il ricorrente assume che la Corte non avrebbe dato alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui il reato di appropriazione indebita a lui attribuito non si sarebbe prescritto.
Il motivo è infondato per le ragioni evidenziate trattando le analoghe censure proposte dal EM, dai RI e dal TA. E infatti, le ultime operazioni compiute dal LL risalgono al 1 dicembre 1996, e il corso della prescrizione è rimasto sospeso anche per questo imputato per 177 giorni;
conseguentemente, il termine di prescrizione relativo al reato per cui è processo non è ancora scaduto.
Con motivi aggiunti il difensore del LL ha poi dedotto la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi a questa Corte, sostenendo che sarebbe stato violato il disposto dell'articolo 173, comma 3, c.p.p., giacché si sarebbe proceduto all'abbreviazione dei termini prevista dall'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, senza che egli avesse consentito a tale abbreviazione.
Ma anche tale censura è destituita di fondamento dal momento che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - "l'articolo 169 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per il quale 'nei casi di urgenza le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di Cassazione', va interpretato nel senso che la richiesta può essere validamente avanzata anche da una sola delle parti. Tale interpretazione manifestamente non pone la norma in contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e di diritto di difesa" (Cass. pen., sez. 2^, 21 marzo 2000, Martelli, RV 224136; conforme: Cass. pen., sez. 5^, 21 ottobre 2003, Casini, RV 226660). E poiché nel caso concreto l'abbreviazione dei termini è stata chiesta dal Procuratore generale presso questa Corte, ne deriva che essa è stata correttamente disposta. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, i ricorrenti debbono essere condannati in solido, in conformità al disposto dell'articolo 541, comma 1, c.p.p., alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1500, oltre IVA e CPA..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1500, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004