Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 1
L'art. 595 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che l'appello incidentale del P.M. presuppone l'appello principale di uno degli imputati e può essere rivolto anche nei confronti dei coimputati non appellanti, ma produce effetti sfavorevoli solo nei confronti di quelli che partecipino al giudizio. Al contrario, gli eventuali effetti favorevoli si applicano, comunque, agli altri imputati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2000, n. 10259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10259 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 22/05/2000
1. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " N. 1054
3. Dott. ARTURO CORTESE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA " N. 7256/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte de L'Aquila nei confronti di
FO NO, n. 13.12.1959
FO AE, n. 18.05.1926
FO IU, n. 01.09.1953
FO AN, n. 22.07.1963
CH RI, n. 21.09.1958
AP NN, n. 02.02.1968
NI RU, n. 05.06.1939
Avverso la sentenza emessa il giorno 13.05.1999 dalla Corte d'appello de L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio G. Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori, avv.ti Bevere e Cecchini, che hanno concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
FATTO
FO NO, FO AE, FO IU, CC BE, FO AN, CH RI, AP NN e NI RU, furono citati a giudizio per rispondere, fra l'altro:
- FO NO, FO AE, FO IU e FO AN:
A) del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso in varie occasioni, fra il settembre '90 e - il 02/03/1991, ai danni della ditta CDM, nelle persone dei soci IN ER, UF DO, OR RI, nonche' dei dipendenti o collaboratori NI UD e IN LO, reato finalizzato a costringere la CDM ad abbandonare o a ridurre l'attività concorrente di pompe funebri, esercitata da essi imputati;
- FO IU inoltre:
D) del reato di ingiurie ai danni di IN LO, commesso il 02/03/1991;
E) del reato di lesioni aggravate ai danni di IN LO, commesso il 02/03/1991;
- CC BE:
F) di concorso con i FO nel delitto di tentata estorsione aggravata sub A), limitatamente agli episodi del 25.01.1991 e del 02.03.1991;
- CH RI, AP NN e NI RU:
G) di concorso con i FO nel delitto di tentata estorsione aggravata sub A), limitatamente all'episodio del 25.01.1991. Con sentenza del 21.03.1997 del Tribunale de L'Aquila i detti imputati furono dichiarati colpevoli del delitto di minaccia aggravata, così derubricati gli episodi contestati come estorsione, e FO IU altresì dei cointestati delitti di ingiurie e lesioni.
Su appello principale dei prevenuti e incidentale del P.G., con sentenza emessa il giorno 13.05.1999 la Corte d'appello de L'Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto continuato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, così qualificato il fatto reato per il quale erano stati condannati, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di querela, precisando peraltro in motivazione, quanto ai delitti di ingiurie e lesioni ascritti a FO IU, che gli stessi erano estinti per prescrizione.
Propone ricorso il Procuratore Generale della Corte de L'Aquila, deducendo, col primo motivo che la Corte di merito ha omesso di riportare nel dispositivo della sentenza la decisione in ordine ai reati di ingiurie e lesioni di cui ai capi D) ed E) della rubrica. Con il secondo e il terzo motivo contesta, alla stregua degli artt. 597 e 587 c.p.p., i limiti oggettivi e soggettivi in cui la Corte d'appello ha ritenuto di contenere l'appello incidentale del P.M..
Col quarto e ultimo motivo denuncia la erroneità della qualificazione data dalla Corte territoriale ai fatti contestati ai capi sub A) e G) della rubrica, nei quali, considerato che gli imputati con le loro minacce si prefiggevano non di inibire gli eventuali atti di concorrenza sleale ma di ottenere la cessazione dell'attività gestita dalle parti offese, sarebbe ravvisabile il delitto di tentata estorsione come inizialmente contestato. DIRITTO
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di FO IU limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed E), perché estinti per prescrizione (come già rilevato nella sola motivazione della sentenza della Corte abruzzese). Per il resto il proposto ricorso è inammissibile.
Deve, invero, rilevarsi che l'appello incidentale del P.M. fu proposto solo nei confronti di FO AE e FO AN, onde la Corte d'appello non ritenne coinvolti dallo stesso gli altri imputati.
Il ricorrente P.G. assume invece che detto appello non poteva non avere effetto estensivo nei confronti degli altri imputati, in forza del coord. disp. degli artt. 595, comma 3, e 587 c.p.p.. Tale assunto è infondato.
Il comma terzo dell'art. 595 c.p.p., invero, recita testualmente: "L'appello incidentale del Pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597 comma 2: esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587".
Dalla lettura logica e sistematica di tale norma si evince agevolmente che:
- l'appello incidentale del P.M. presuppone l'appello principale di un imputato e produce gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 597 c.p.p.;
- tale appello può essere rivolto anche nei confronti dei coimputati non appellanti, ma produce effetti solo nei confronti di quelli che partecipino al giudizio di appello;
- gli eventuali effetti favorevoli si applicano comunque agli altri imputati a sensi dell'art. 587 c.p.p.. Ne consegue che, perché l'appello incidentale del P.M. produca effetti non favorevoli nei confronti di un determinato imputato, deve essere specificamente rivolto (anche) nei suoi confronti) e l'imputato stesso, se non appellante, deve partecipare al giudizio di appello.
Deve dunque escludersi che l'appello del P.G. de L'Aquila, rivolto nei soli confronti di FO AE e FO AN, potesse ritenersi automaticamente esteso nei confronti degli altri imputati (come preteso dal ricorrente - P.G. sulla base di una improponibile interpretazione estensiva "in pejus" della regola di cui all'art. 587 c.p.p. richiamato dall'art. 595 c.p.p.).
Ciò rende ovviamente inammissibile il ricorso (in quanto inerente all'oggetto del pregresso appello incidentale) nei confronti degli imputati diversi da FO AE e FO AN. Per quanto concerne poi questi ultimi, il ricorso è ugualmente inammissibile, in quanto contiene censure basate su una descrizione dei fatti diversa da quella operata, con motivazione non manifestamente illogica, nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FO IU limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed E) perché estinti per prescrizione. Dichiara nel reso inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2000