Sentenza 4 maggio 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dispone, a seguito di istanza di dissequestro, la confisca facoltativa di un bene dell'imputato, posto che il rimedio per l'omessa decisione sulla confisca è l'impugnazione della sentenza e non una separata decisione assunta dopo la decisione della regiudicanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2015, n. 26481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26481 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 04/05/2015
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 668
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 1968/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AN CO N. IL 13/03/1969;
avverso l'ordinanza n. 2206/2014 TRIBUNALE di UDINE, del 14/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI.
RITENUTO IN FATTO
1. AN IC propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice del tribunale di Udine che, sull'istanza di dissequestro di un autoarticolato, a seguito di sentenza di patteggiamento, disponeva la confisca del predetto automezzo.
2. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia abnorme in quanto ha applicato la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, dopo la sentenza di patteggiamento ed in sede di richiesta di restituzione del bene.
3. In secondo luogo, osserva che in sede di richiesta di restituzione si era contestata la permanenza di esigenze legate alla prosecuzione delle indagini, atteso che il procedimento era stato definito con applicazione della pena, mentre il giudice avrebbe contraddittoriamente motivato la confisca con riferimento non al collegamento tra la cosa e il reato, ma osservando che l'attività criminosa doveva intendersi attentamente pianificata ed organizzata e la restituzione del mezzo avrebbe rappresentato il completamento di una situazione di sostanziale impunità.
4. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha concluso in conformità con il ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio per l'abnormità del provvedimento impugnato, non essendo possibile integrare a posteriori il contenuto decisorio della sentenza di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
deve considerarsi abnorme, infatti, il provvedimento con cui il Tribunale - dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - disponga, -con provvedimento fuori udienza la confisca di beni patrimoniali del condannato (Sez. 4^, n. 34152 del 13/06/2012 - dep. 06/09/2012, Fusha, Rv. 253518).
2. Si veda anche Sez. 6^, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359 (conf. Sez. 2^, Sentenza n. 21420 del 20/04/2011, Rv. 250264):
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede in merito successivamente e separatamente;
nonché Sez. 6^, Sentenza n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886: È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria.
3. Il nostro sistema (art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., comma 2: art. 530 c.p.p., comma 4 e art. 533 c.p.p., comma 1) attribuisce al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art. 676 c.p.p., comma 1. In termini, il Supremo collegio (cfr. Sez. 2^, Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell'art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 c.p.p., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza.
4. Da ciò discende:
a) che il rimedio, predisposto per l'omessa decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l'impugnazione e non certo una separata decisione, assunta dal tribunale dopo l'emissione della sentenza di condanna;
b) che, non a caso, l'art. 676 c.p.p., attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria: non risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con separata ordinanza, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo.
5. Ne consegue che la gravata ordinanza va annullata senza rinvio;
resta in piedi il sequestro, non essendovi un provvedimento positivo, che possa rivivere, sull'istanza di restituzione. La questione potrà essere sottoposta, per un'eventuale nuova richiesta di dissequestro, al giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 1^, n. 34627 del 22/05/2013, Pascarella, Rv. 257179; Sez. 6^, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2015