Sentenza 13 giugno 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale - dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - disponga, con provvedimento fuori udienza la confisca di beni patrimoniali del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2012, n. 34152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34152 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2012 |
Testo completo
MASCIPA 34 152 / 12 UDIENZA PUBBLICA 13\06\2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE SENTENZA 956/2012 composta dai magistrati: PRESIDENTE dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere REGISTRO GENERALE dott. Giacomo FOTI Consigliere rel. dott. Fausto IZZO Consigliere NR. 39529\10 dott. Felicetta MARINELLI dott. Francesco Maria CIAMPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : SH DO, n. a IK IR (Albania) il 3\5\1984 avverso il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del 10\5\2010 (n. 294\10); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento;
و 1 RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. veniva applicata a US DO la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 400= di multa, per il delitto di cui all'art. 73, co. 5°, T.U. 309 del 1990 per detenzione illecita di cocaina (acc. in Lonate Bozzolo il 7\5\2010). Con successivo provvedimento emesso in pari data e fuori udienza, il Tribunale disponeva la confisca e distruzione della droga;
la restituzione dei telefonini sequestrati, di un telecomando e di un mazzo di chiavi;
la confisca della somma di € 2.515,00 sequestrata nel corso delle operazioni di perquisizione ed arresto.
2. Avverso il provvedimento integrativo della sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge per essere stato il provvedimento adottato dopo la deliberazione della sentenza e in carenza assoluta di motivazione. CONSIDERATO in DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va osservato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la confisca dei beni patrimoniali del condannato, può essere disposta non solo con la sentenza, ma anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Cass. SS.UU. Sez. U, Sentenza n. 29022 del 30/05/2001 Cc. (dep. 17/07/2001), Derouach, Rv. 219221). In ordine alle modalità di esercizio di tali poteri, da parte del giudice del merito, in un caso analogo a quello per cui si procede, questa Corte ha statuito che "È abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo che ha emesso la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti e prima che detta sentenza passi in cosa giudicata, dispone la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 02/10/2008 Cc. (dep. 05/11/2008), Barchi, Rv. 242413). Invero tale confisca, costituente una misura di sicurezza atipica, può essere disposta, come detto, "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt, 676 e 667 cod. proc. pen., comma 4, ma sul presupposto dell'intervenuto giudicato. Quando, invece, tale presupposto difetti, il provvedimento, all'esito del giudizio, può essere adottato solo con sentenza, previo preventivo contraddittorio. Ne consegue che la deliberazione della confisca, adottata dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza del 10\5\2010 emessa dopo l'emanazione della sentenza (di pari data) ed in assenza di un "giudicato", costituisce provvedimento abnorme essendo tale, non solo quell'atto che, per la sua singolarità, non è inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221; Cass. Sez. 3, 21 G 2 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. 1, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Va aggiunto, inoltre, che il provvedimento è stato emanato in assenza grafica di motivazione e ciò costituisce ulteriore causa di nullità del provvedimento. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della disposta confisca del danaro deliberata con il provvedimento del 10\5\2010.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca del denaro, che elimina. Così deciso in Roma il 13 giugno 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Pietro Antonio SIRENA dott. Fausto IZZO Meele Pretis Q. men CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET. 2012 I O E A S Z N IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO! GA MALTIBERIO 3