Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14922 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
: Aula B RER BLIC ITA ANA4922/02 IN NOME DEL POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 10576/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 34837 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 3 luglio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: ا ل SENTENZA ا sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO-SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ozzola, presso il cui 3275 studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 172, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
: AS PA, [non costituita]; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro n. 115/99 del 29 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 106/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi l'avv. Massimo Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al PR-Giudice del Lavoro di Caltagirone LI TO conveniva in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, esponendo: *) di essere dipendente della società convenuta e di avere prestato lavoro straordinario nelle giornate del sabato e della domenica destinate al riposo settimanale;
*) che tali prestazioni erano state retribuite con l'aliquota dello “straordinario feriale" e non con quella dello “straordinario festivo"; richiedeva, 2 : quindi, all'adito Giudice del Lavoro di condannare la società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze economiche. Si costituiva in giudizio la s.p.a. “Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito PR accoglieva il ricorso e,-su impugnativa della parte soccombente e rimasta contumace l'originaria ricorrente il Tribunale di Caltagirone (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigetta(va) il proposto appello>>. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) nel caso di specie, l'art. 51 del c.c.n.l. prescrive che "agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi i giorni destinati al riposo settimanale di turno” e, d'altra parte, l'art. 36 (terzo comma) Cost., in tema di riposo settimanale, non ha certo carattere assoluto, ben potendo essere derogato dalla legge come pure, in virtù dell'art. 5 della legge n. 370/1934, dalla contrattazione collettiva, così risultando consentito per esempio lo spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica o la previsione di specifici cicli produttivi, purchè sia rispettata la media di almeno 24 ore di riposo dopo sei giornate lavorative, il che si pone, si potrebbe dire, come una sorta di “minimo costituzionalmente garantito">>; *) ovviamente, ogni previsione da contrattazione collettiva che risulti 3 : più favorevole per il lavoratore, ben potrà trovare applicazione>>; *) questa è appunto l'interpretazione che deve essere data alle previsioni della contrattazione collettiva che qui interessano>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Ferrovie dello Stato- Società di Trasporti e Servizi” propone ricorso sostenuto da due motivi. L'intimata LI TO non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando ! "erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, violazione e falsa applicazione della ! legge n. 34/1970, del d.P.R. n. 1372/1971, del d.P.R. n. 374/1974, dell'art. 36 Cost., nonché degli artt. 50 e 51 del c.c.n.l. 90/92 in relazione agli artt. 12 e 1362 e segg. cod. civ." censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di Caltagirone, in contrasto con la normativa richiamata e senza palesare il ragionamento logico giuridico seguito per pervenire a tale erronea statuizione, ha ritenuto il diritto della dipendente a vedersi retribuire le giornate di c.d. "riposo compensativo" ovvero l'attività prestata in una giornata di riposo c.d. "aggiuntivo" con la retribuzione prevista per l'attività lavorativa straordinaria festiva ... e, in definitiva, è incorso nell'errore di "dare per 4 : scontato" - senza esaminare ed interpretare l'un con l'altra le disposizioni contrattuali - che tutti i giorni di riposo fossero festivi, confondendo tra loro il giorno di riposo settimanale di turno (uno a settimana) con il riposo aggiuntivo e/o compensativo (non festivo, come visto, bensì feriale)>>. Con il secondo motivo di ricorso la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ." rileva che la ricorrente non ha minimamente provato che le ore di lavoro per le quali ha chiesto la retribuzione straordinaria festiva siano state effettuate nel giorno di riposo NR settimanale (cfr. “domenica”) ovvero in una delle giornate previste dall'art. 51 comma 1/b, ovvero in una delle ipotesi previste nei commi 5 e 6, poichè fino a diversa regolamentazione - è onere del ricorrente provare la fondatezza della pretesa fatta valere [per cui] del tutto immotivatamente il PR, prima, ed il Tribunale, poi, hanno ritenuto assolto l'onere probatorio imposto per legge al ricorrente, di provare la domanda, con la semplice indicazione del monte ore di straordinario relativo al periodo oggetto di giudizio>>. . Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa II fondato. -a parte che, come questa Corte ha statuito, l'art. 36 Infatti Cost. e l'art. 2109 cod. civ. impongono di considerare festivo un solo 5 : giorno nell'arco di una settimana anche quando l'orario lavorativo sia distribuito su cinque giorni (Cass. n. 1904/2001) - le particolari disposizioni di legge del settore [da individuarsi esattamente nella legge n. 591/1969 (recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), nel citato d.P.R. 1372/1971 (siccome attuativo della cennata legge e, specif., negli artt. 4 e 6 nel testo modificato dalla legge n. 77/1974), nel d.P.R. n. 1118/1977 (e, specif., nell'art. 2 sulla nuova disciplina delle prestazioni straordinarie di detto personale) e nel d.P.R. n. 374/1983 (recante la sostituzione del "capo II" del cit. d.P.R. n. 1372/1971)] esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai لگائی lavoratori un (solo) giorno di "riposo settimanale" e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo”, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi rese settimanalmente per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore alla settimana). Al riguardo questa Corte ha di recente statuito che, nel contesto lavorativo considerato, i giorni di "riposo compensativo" in questione non costituiscono "giorni festivi", né comunque possono intendersi 6 come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui essi si compongono sarebbero di lavoro “ordinario”, ma diventano di ripo- so, perchè già lavorate nei giorni precedenti (Cass. n. 1904/2001 cit.). la Il Tribunale di Caltagirone, nell'accogliere domanda della ricorrente, non ha tenuto presente la cennata normativa - essenziale per la esatta risoluzione della dedotta questione - così come univocamente interpretata da questa Corte (cfr., oltre a Cass. n. 1904/2001 cit., Cass. ل n. 505/1999, Cass. n. 14174/1999, Cass. n. 1486/2000) arrestando la گا propria valutazione alla disamina del primo comma (lettera a) dell'art. 51 del c.c.n.l., applicabile nella specie, senza considerare il contenuto dei successivi commi ove è stato precisato che il lavoro prestato nelle festività minuziosamente indicate al primo comma (lettera b) doveva essere retribuito come "straordinario festivo". Al riguardo si rileva preliminarmente che la clausola contenuta nella lettera a) può leggersi nel senso che “i giorni destinati al riposo settimanale di turno" sono i due giorni settimanali durante i quali il dipendente normalmente non presta servizio per effetto dell'introduzione della settimana corta, come pure nel senso che tali sono i giorni dell'anno normalmente destinati al riposo al termine della 7 settimana e quindi tutte le domeniche, e quest'ultima lettura, che il Tribunale neppure prefigura, consentirebbe di evitare qualsiasi contrasto tra le varie clausole senza necessità di far ricorso ad una interpretazione che sottintende un'imprecisione della formula adottata dalle parti contraenti. Non è stata indicata d'altro canto la ragione che ha indotto il Tribunale, nell'applicazione del criterio di interpretazione complessiva, a privilegiare un'enunciazione di portata generale rispetto all'analitica enunciazione subito dopo introdotta, quando l'art. 1364 cod. civ. dispone che le espressioni generali si intendono riferite agli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare e il principio introdotto all'art. 1365 cod. civ., della prevalenza del criterio della ragionevole estensione a fronte di indicazioni esemplificative (esso pure non richiamato), in tanto può trovare applicazione in quanto si possa R M argomentare nel senso che l'enunciazione analitica è fatta exempli causa: ciò che pare difficilmente sostenibile, e in effetti il Tribunale non lo sostiene in modo esplicito, una volta che l'elenco, così come riportato nella sentenza, comprenda tutte le festività infrasettimanali previste dalla legge. Risulta quindi palese che il Tribunale, nell'interpretare l'atto di autonomia privata sottoposto al suo esame, ha violato i canoni interpretativi sopra richiamati, incorrendo nel denunciato vizio di 8 violazione di legge, ed ancora ha tratto, dai dati assunti come dimostrati, conclusioni che non possono essere condivise, siccome non suffragate da un corretto iter argomentativo. III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il primo -con conseguente assorbimento motivo di ricorso deve essere accolto del secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte di Appello di Palermo - il quale, sulla base di quanto dinanzi statuito, provvederà alla corretta interpretazione del "contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri 1.1.1990/31.12.1992” e, quindi, a decidere con adeguata motivazione sul ricorso in appello (r.g. 106/1999) della s.p.a. "Ferrovie dello Stato". Al Giudice di rinvio va, altresì, rimessa la statuizione sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa l'impugnata sentenza - in relazione al motivo accolto - e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso, in Roma, il giorno 3 luglio 2002. Il President Il Consigliere estensore En Delishi utanvere 9 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 0 1, 2002 220 1,2002 шке Elle OCANCELLIEREX