Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
E abnorme l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede in merito successivamente e separatamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2013, n. 49071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49071 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/11/2013
Dott. SERPICO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F. P. - Consigliere - N. 1669
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 24716/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI N. IL 20/05/1989;
avverso l'ordinanza n. 24616/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 28/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede intese all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso l'ordinanza in data 26/3/2013 con la quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca di due veicoli in sequestro preventivo discosto L. 356 del 1992, ex art. 12 sexies in data 28/7/2011, AR NI proprietario del motociclo Honda SH 300 Tg. DV 77615 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1 in relazione alla corretta applicazione degli artt. 579 e 676 c.p.p. per abnormità dell'ordinanza di confisca in ordine alla fase procedimentale in cui è stata adottata. Al riguardo si è sottolineato che l'impugnato provvedimento ablativo è stato disposto dopo l'emissione della sentenza di 1^ grado - che per altro ha assolto il ricorrente - e conseguentemente senza alcun accertamento di merito in contraddittorio tra le parti in ordine all'esistenza delle condizioni legittimanti detta confisca, in patente contrasto con l'univoco orientamento della Corte di legittimità circa la corretta lettura e portata della cennata normativa, escludente che il sequestro preventivo e di poi la confisca possano essere applicati, senza alcun accertamento di merito in contraddittorio tra le parti e con un provvedimento addirittura successivo alla sentenza di 1^ grado (peraltro assolutoria del ricorrente).
Di qui l'abnormità della decozione, con ogni conseguenza di legge. Il PG in sede con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'accoglimento del gravame sottolineandone la fondata censura di abnormità avendo il provvedimento impugnato disposto la confisca obbligatoria di beni sottoposto a sequestro preventivo solo successivamente alla sentenza di merito e con atto separato da questa, così violando il paradigma legislativo desumibile dal combinato disposto dell'art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p. con l'art. 579 c.p.p.. Il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Ed invero, come esattamente denunciato dalla difesa e ribadito dallo stesso PG requirente in questa sede, il provvedimento impugnato ha finito per tradursi in una "sorta" di non consentita integrazione "a posteriori" del contenuto decisorio della sentenza di merito di 1^ grado (peraltro assolutoria), in stridente evasione con l'indiscussa necessità di assicurare e garantire i principi fondamentali a tutela della difesa, possibili solo attraverso un rituale e tempestivo contraddittorio tra le parti, circostanza del tutto assente nel caso de quo, finalizzato ad un necessario accertamento di merito in tema di ricorribilità delle condizioni legittimanti la misura ablativa in esame.
Di qui la eccepita abnormità della decisione con conseguente annullamento senza rinvio della stessa.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013