Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 1
La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 34627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34627 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI AF - Consigliere - N. 1817
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 31164/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 16 maggio 2012 della Corte di appello di Napoli n. 10429/2009;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Spinaci Sante, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca dell'autoveicolo BMW, targato CG202NT, e la sua vendita, salvo che ne venga attestata l'assenza di valore economico o lo stato di rottame, nel qual caso ne ha disposto la demolizione. Il veicolo era stato sequestrato nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di LA NI e TI AF, definito con sentenza irrevocabile.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, recante la data del 7 giugno 2012, il LA tramite il difensore, il quale deduce i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 665 c.p.p., poiché la competenza funzionale a decidere sul bene sequestrato spetterebbe al giudice di primo grado la cui sentenza di condanna a carico del LA e del coimputato TI è stata confermata dalla corte di appello di Napoli.
3. Il pubblico ministero presso questa corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, il quale, in data 6 marzo 2009, emise sentenza di condanna nei confronti del LA e del TI, confermata dalla corte di appello di Napoli con decisione del 27 gennaio 2010, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza di questa corte di cassazione, in data 2 marzo 2011, declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 665 c.p.p., comma 2, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza impugnata o l'abbia riformata soltanto in relazione alla pena, la competenza a conoscere dell'esecuzione della medesima sentenza spetta al giudice di primo grado.
Trattasi di competenza funzionale e, pertanto, non derogabile. Nel caso di specie, competente a provvedere sul bene sequestrato, in mancanza di decisione sullo stesso del giudice della cognizione, è il giudice dell'esecuzione, come si ricava dal combinato disposto dell'art. 262 c.p.p., comma 4, e art. 263 c.p.p., comma 6, (Sez. 6, n. 2959 del 07/11/1990, dep. 05/02/1991, Raffo, Rv. 186321); e tale giudice va individuato, attesa la conferma della sentenza impugnata da parte della corte di appello di Napoli, in quello che aveva emesso la decisione ovvero nei giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, a norma del già richiamato art. 665 c.p.p., comma 2. 2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al competente giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che procederà a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato dall'art. 676 c.p.p., comma 1, ultimo periodo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013