Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN00652/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 3290/99 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Cron. 1725 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 27/09/0 1 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 3637 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 194/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, emessa il 04/11/98 R.G.N. 508/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega PROSPERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 novembre 1998 il Tribunale di Vibo Valentia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 24 febbraio 1995, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice agricola TA TA per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità. Affermava il Tribunale che non vi erano le prove della prestazione di rapporto di lavoro subordinato, apparendo le mansioni da questa svolte significative piuttosto di un rapporto di collaborazione familiare incompatibile con la subordinazione. Risultava infatti dal verbale ispettivo, le cui risultanze valgono come elementi indizianti, vincibili da rigorose prove testimoniali assunte in giudizio, nella specie non assunte né richieste, che il presunto datore di lavoro era il suocero che l'aveva denunziata solo dopo il matrimonio, inoltre la suocera aveva riferito che vi erano ben quattro persone addette alla coltivazione del medesimo piccolo fondo. Mancava pertanto la prova della prestazione di lavoro subordinato, intesa come vincolo obbligatorio di disponibilità funzionale del lavoratore all'impresa altrui, ancorché nel settore dell'agricoltura il concetto di subordinazione andasse valutato in modo più ampio e meno rigoroso rispetto al settore industriale. per Avverso detta sentenza la TA propone ricorso affidato a cinque motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 (anche in relazione all'art. 4 del Dlgt n. 212 del 1946), e dell'art. 13 del DPR n. 1026 del 1976, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso il diritto all'indennità di maternità, che non è subordinata a particolari requisiti contributivi, né di anzianità assicurativa, essendo sufficiente la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, a sua volta condizionata dal compimento di almeno 51 giornate lavorative svolte prima del periodo di interdizione;
nella specie non era rilevante la circostanza ravvisata dal Tribunale che la stessa fosse stata iscritta negli elenchi solo dopo il matrimonio, elemento peraltro contraddetto dalla documentazione agli atti, perché la stessa aveva comunque prestato 51 giornate di attività lavorativa prima del periodo di astensione obbligatoria. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 e degli artt. 3 e 4 del D.lgt n. 212 del 1946 per avere il Tribunale disatteso la natura costitutiva della iscrizione negli elenchi W ai fini dello status di lavoratore agricolo, disapplicando l'atto amministrativo senza motivare sulla sua illegittimità . I primi due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1133 del 26/10/2000 resa per dirimere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che < Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale,colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa 2 fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. .>> Il Tribunale si è sostanzialmente attenuto a detti principi, affermando che la ricorrente, che ne era onerata, non aveva dimostrato l'esistenza della subordinazione, giacché le prove testimoniali non furono né esperite, né richieste. D'altra parte gli accertamenti ispettivi conferivano elementi di segno contrario , inducendo ad escludere la subordinazione, sia perché si trattava di rapporto tra off di talché era configurabile un rapporto di collaborazione familiare, sia perché la esiguità del fondo rendeva poco credibile che vi fossero addette ben quattro persone. Né è condivisibile, alla stregua di quanto deciso dalle Sezioni unite, la prospettazione svolta nel secondo motivo di ricorso, sulla natura costitutiva della iscrizione negli elenchi. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere disatteso la sua richiesta di prove per testi sulla esistenza del rapporto di lavoro subordinato formulata sia nel ricorso introduttivo, sia nella memoria di costituzione in appello. 3 Il motivo è inammissibile, non rientrando tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.; infatti, a fronte del preciso rilievo del Tribunale per cui le prove testimoniali non erano mai state né assunte né richieste, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4, che si riferisce al caso in cui la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa, errore che si sarebbe concretato nella specie sulla inesistenza della istanza di prove testimoniali che invece era stata sicuramente proposta. Con il quarto motivo i censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ. e difetto di motivazione per avere fondato il suo giudizio sui verbali ispettivi dell'Inps, con ciò contraddicendo quanto in altro luogo affermato e cioè che detti verbali sono privi delle garanzie difensive. I verbali non avrebbero potuto essere depositati in appello in quanto non trattandosi di prove precostituite, richiedendo una ulteriore attività istruttoria, ed essendo stati redatti solo nel corso del giudizio di primo grado. Il motivo non è fondato. Sul valore dei verbali ispettivi, si è già detto, e quanto alla ritualità del loro deposito in appello , la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in appello le parti possano produrre nuovi documenti, e cioè prove costituite e non costituende, giacché ciò non nuoce alla celerità del giudizio (cfr. tra le tante Cass. 1835/81). Inoltre in ricorso non si indica la data del verbale ispettivo, onde è inammissibile la deduzione che lo stesso sarebbe stato redatto solo nel corso del giudizio di primo grado. Con il quinto ed ultimo motivo si denunzia difetto di motivazione per l'esistenza di antinomie che non consentirebbero di controllare il ragionamento logico seguito dal Tribunale per essersi affermato dapprima che nessun riscontro era emerso dalla prova testimoniale, dando per scontato che la prova era stata assunta, e per essersi poi contraddittoriamente affermato che le prove testimoniali non erano state effettuate. Anche questo motivo va rigettato, non apprezzandosi alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, giacché nel modulo predisposto è stato chiaramente aggiunto a mano che la prova testimoniale non era mai stata richiesta né assunta. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE;
IL PRESIDENTE : Тольга в их Vincenzo Miles Cu ell EL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogo 42 GEN. 2002 Ausie Smile IL CANCELLIERE I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R . L , A O N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S A E M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D 5