Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 2
In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa.
Con riferimento ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie costituita da sospensione della patente per violazione di limite di velocità), deve ritenersi inammissibile, perché nuovo, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta l'illegittimità della classificazione di una strada, rilevante ai fini dell'individuazione del limite di velocità ad essa applicabile, laddove con l'atto di opposizione - la cui lettura è consentita alla Suprema Corte trattandosi di verificare un vizio di ordine processuale - si sia lamentata soltanto un'inadeguatezza della segnaletica stradale in punto di indicazione del limite di velocità.
Commentari • 3
- 1. Limite di velocità: l’automobilista deve provare l’inadeguatezza del segnaleRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 marzo 2020
Qualora l'automobilista lamenti non già la mancanza di segnalazione del limite di velocità, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe su di esso fornirne la prova attraverso la dimostrazione di circostanze concrete Un Comune della provincia di Lecce aveva impugnato la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione alla sanzione amministrativa proposta da un automobilista e, per l'effetto, aveva annullato il verbale di accertamento dell'infrazione per superamento del limite di velocità. Il Tribunale di Lecce (n. 536/2020), in qualità di giudice dell'appello, ha accolto il gravame evidenziando che in base agli artt. 142 comma 6 del codice della strada e 4 comma 1 del …
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23566 del 9 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di opposizione al verbale di contestazione emesso per eccesso di velocità rilevato da autovelox fissi. Nel caso esaminato dalla Corte, dei conducenti avevano agito in giudizio nei confronti del Comune, impugnando dei verbali di contestazione che erano stati emessi dalla polizia municipale per “eccesso di velocità” (art. 142 Codice della Strada), accertato da autovelox fissi, posti su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale. Il Giudice di Pace, pronunciatosi in primo grado, aveva annullato i provvedimenti impugnati e la sentenza era stata confermata dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIROLI 24, presso l'avvocato GIUSEPPE IURILLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI LIVORNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/96 della Pretura di LIVORNO, Sezione distaccata di CECINA, emessa il 30/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Iurilli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA CH proponeva opposizione avanti al Pretore di Livorno - sezione distaccata di Cecine - avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Livorno gli aveva intimato il pagamento della somma di L.
1.000.000 e disposto la sospensione della patente di guida per aver proceduto il 14.1.1993 alla guida della propria autovettura alla velocità di 145 Km/h sulla S.S. variante Aurelia-, superando così di 55 Km/h il limite di 90 Km/h stabilito dall'ente proprietario della strada.
Sosteneva la sussistenza di un errore di fatto incolpevole causato da un temporaneo guasto del contachilometri, la mancata conoscenza del divieto di velocità vigente in quella strada, l'esistenza dello stato di necessità in quanto doveva recarsi con urgenza in Tribunale per la sua attività di legale in cause civili, l'inaffidabilità dell'apparecchio rilevatore, sulla cui indicazione peraltro non era stata calcolata la percentuale di tolleranza, e l'illegittimità infine della contestazione in quanto non avvenuta immediatamente.
Il Prefetto non si costituiva.
All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 30.1.1996 rigettava l'opposizione, sostenendo l'irrilevanza di un eventuale margine di errore in considerazione dell'elevata velocità riscontrata, l'insussistenza degli estremi dell'errore incolpevole, sia per quanto riguarda il funzionamento del contachilometri che la conoscenza dei limiti di velocità, l'insussistenza altresi dell'invocato stato di necessità e la legittimità infine della successiva contestazione.
Avverso tale sentenza Propone ricorso per cassazione TA CH, deducendo cinque motivi di censura, illustrati anche con memoria.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso TA CH sostiene che, Possedendo il tratto della variante dell'Aurelia da lui percorsa le caratteristiche di "strada extraurbana principale", deve ritenersi illegittimo il limite di 90 Km/h previsto invece per la "strada secondaria extraurbana", con la conseguente inapplicabilità di tale limite da parte del giudice ordinario ai fini della decisione. La censura è inammissibile.
La questione proposta con il presente motivo di ricorso, relativa ad un'errata classificazione della strada percorsa, con la conseguente necessità di considerare un più elevato limite di velocità (110 Km/h) rispetto a quello tenuto presente nell'ordinanza ingiunzione (90 Km/h), è stata per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, essendo stato limitato, nell'atto di opposizione, ogni riferimento riguardante la strada unicamente alla segnaletica ritenuta inadeguata, la cui censura è stata riproposta con il secondo motivo.
Mancando quindi una specifica deduzione sul punto nell'atto di opposizione, la cui lettura è certamente consentita al fine di verificare l'esistenza del rilevato vizio di ordine processuale, il motivo di ricorso deve ritenersi nuovo e, come tale, dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di un'adeguata segnalazione relativa al limite di 90 Km/h su cui non risulta alcuna contestazione da parte della Prefettura e degli agenti verbalizzanti, limite che incombeva comunque alla P.A. provare.
La censura è infondata.
Il ricorrente non deduce la mancanza di segnalazione stradale relativa al limite di velocità, ma solo la sua inadeguatezza. In tale diverso contesto incombeva certamente all'opponente integrare avanti al Pretore, con circostanze concrete, una tale affermazione e fornire la relativa prova, non potendosi dubitare che in presenza di una segnaletica, di cui lo stesso ricorrente dà implicitamente atto., non compete alla P.A. fornire la prova della sua adeguatezza, ma, viceversa, a chi assume il contrario quella della sua inidoneità od insufficienza.
Peraltro il Pretore ha fornito un'adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'opponente della presenza dei limiti di velocità, sottolineando la frequenza con cui il medesimo Percorreva la strada in Questione.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine al dedotto inadeguato funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Anche tale censura è infondata.
La sentenza impugnata è ispirata sul Punto a corretti Principi giuridici, avendo ritenuto valide fonti di Prova le risultanze degli strumenti adottati dagli organi di polizia, debitamente omologati, fino a quando non risulti accertato, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente ovvero sufficientemente provato, il difetto di costruzione, di installazione e di funzionamento del dispositivo di rilevazione (in tal senso Cass. 6338/96). Peraltro lo stesso ricorrente fa Presente che sono stati sentiti sul Punto i verbalizzanti che hanno confermato l'efficienza dell'apparecchiatura su cui, del resto, la consulenza tecnica, richiesta ma non disposta, nulla avrebbe Potuto accertare con riferimento all'epoca della rilevazione della violazione. D'altra parte, con una motivazione priva di vizi logici, il Pretore ha ritenuto superati eventuali dubbi al riguardo, avendo evidenziato che il superamento, di oltre 40 km/h, del limite di velocità consentito di 90 Km./h (circostanza questa che ha comportato la sospensione della Patente di guida), era avvenuto in misura di circa 14 Km/h e consentiva cosi di assorbire ogni eventuale margine di errore.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine alla mancata acquisizione delle fotografie che sarebbero state scattate con l'Autovelox. Sostiene che erroneamente il Pretore ha ritenuto trattarsi di una prova non decisiva ma integrativa di Quelle già formate, non Potendosi escludere che sarebbe risultata in tal modo una velocità inferiore ai 144 Km/h la quale, in considerazione della percentuale di tolleranza del 5%, non avrebbe consentito di ritenere superato il limite di velocità di oltre 40 Km/h.
Anche tale censura deve ritenersi inammissibile, al pari della prima, essendo stata dedotta per la prima volta in questa sede. Il ricorrente, prendendo spunto da una mera considerazione del Pretore che aveva integrato le proprie valutazioni sull'attendibilità della rilevazione strumentale ritenendo non decisiva la mancata acquisizione della fotografia dell'autovettura, ne sostiene invece la decisività.
Al di là Quindi di ogni valutazione sul contenuto di una tale doglianza che attiene al merito, deve prendersi atto che trattasi di una questione nuova e quindi inammissibile in questa sede. Con il Quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto in cui il Pretore non ha ritenuto necessaria l'immediata contestazione dell'infrazione. La censura è infondata.
L'inosservanza dell'obbligo dell'immediata contestazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce infatti causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa allorché successivamente si sia proceduto alla notificazione della violazione nei termini prescritti, non prevedendo la legge una tale conseguenza (giurisprudenza consolidata: per tutta Sez.Un. 11545/92; Cass. 6338/96; Cass. 71/97). Il principio, valido in via generale, trova un riscontro normativo proprio nell'ipotesi di violazioni di norme sui limiti di velocità contestate a mezzo di apparecchiature in quanto in tal caso è la stessa legge (art. 384 lett. c) disp. att. al Cod.d. Str.) a considerare impossibile la contestazione immediata (Cass. 7667/97). Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999