Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Integra l'illecito di cui all'art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941, e non già quello di cui all'art. 171- ter della legge medesima, l'autonoma e ulteriore utilizzazione di disegni realizzati per un cartone animato, dal momento che tale condotta rientra nella tutela accordata dall'art. 2, comma 1, n. 4, legge cit. (Fattispecie di detenzione per la vendita di magliette illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di "Spank" e "I Puffi").
Commentari • 3
- 1. Quotidiano giuridicohttps://ildiritto.it/ · 17 agosto 2025
Cubo di Rubik: la vicenda giudiziaria La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27641/2025, ha confermato la condanna di una donna per violazione della legge sul diritto d'autore (art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633/1941). L'imputata era stata riconosciuta responsabile della riproduzione e della commercializzazione di 21 cubi di Rubik e oltre 63.000 stickers raffiguranti personaggi Disney. La difesa aveva sostenuto che, a seguito della decisione della Corte di giustizia europea che aveva escluso la registrazione del marchio tridimensionale del cubo, non vi fosse più alcuna tutela. La posizione della Cassazione La Suprema Corte ha respinto l'argomento …
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Antiriciclaggio cos'è Prima di entrare nell'argomento dell'antiriciclaggio Terzo settore ricordiamo che l'antiriciclaggio in generale può essere definito come l'insieme delle attività e delle procedure che le istituzioni finanziarie e altri soggetti regolamentati attuano per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro sporco. Il riciclaggio mira infatti a nascondere l'origine illecita dei fondi, l'antiriciclaggio agisce in senso opposto. Il suo scopo principale infatti consiste nel rendere l'operato dei criminali non redditizio e rischioso, rendendo impossibile la trasformazione del “denaro sporco” in “denaro pulito” nel sistema economico. L'antiriciclaggio è quindi il sistema di …
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Errore di fatto nel diritto penale: definizione L'errore di fatto o sul fatto è una figura giuridica rilevante nel diritto penale italiano, in grado di incidere sulla responsabilità penale dell'agente. Disciplinato dall'art. 47 del Codice Penale, l'errore sul fatto può escludere l'elemento soggettivo del reato, rendendo il comportamento penalmente irrilevante nei casi previsti dalla legge. Cos'è l'errore di fatto secondo il codice penale L'art. 47 c.p. stabilisce che l'errore sul fatto esclude la punibilità quando ricade su un elemento essenziale del fatto di reato. Più precisamente, il primo comma della norma prevede che: “L'errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2016, n. 45735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45735 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
45735-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/11/2016 PIERO SA - Presidente - Sent. n. sez. 3553/2016 RENATO GRILLO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO CC N.27763/2016 EMANUELA GAI ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE LI nato il [...] a [...] ( CINA) avverso la sentenza del 19/10/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO CC Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per. "Rigetto del ricorso". - sost. proc. -,che ha concluso per: Udito il difensore, Avv. Francesca Fera "Accoglimento del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 19 ottobre 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione di IP (26 aprile 2012) riqualificato il fatto del capo A) ai sensi dell'art. 171, lettera a, della legge n. 633 del 1941, rideterminava la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 550,00 di multa, unificati i reati con la continuazione, nei confronti di EN UI, imputato del reato di cui all'art. 474 cod. pen. per aver posto in vendita, e comunque detenuto, per vendere n. 39 magliette con marchi e/o segni distintivi contraffatti, Armani, Spank e FF - capo A -; del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per avere acquistato o comunque ricevuto al fine di trarne profitto i beni illecitamente contraffatti indicati nel capo d'imputazione sub A - capo B -. In Lecce in epoca antecedente e prossima al 17 settembre 2008. 2. EN UI propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Motivazione assente, illogica e contraddittoria. Violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. e 171 comma 1, lettera a, della legge 633 del 1941. La riqualificazione dei fatti di cui al capo A (da art. 474 cod. pen. ad art. 171, comma 1 lettera A legge n. 633 del 1941) avrebbe richiesto indagini specifiche non effettuate. E' infatti logicamente impossibile accertare la violazione di un diritto di un'opera dell'ingegno senza conoscere l'autore dell'opera. La notorietà dell'immagine non risulta sufficiente per la penale responsabilità. Nel caso in esame non è accertato chi sia l'autore del personaggio "S" o del personaggio FI. Nessuna indagine è stata compiuta per verificare se la riproduzione dei personaggi in questione fosse non autorizzata. La corte di appello si è preoccupata dell'astratta EL SF 1 configurabilità, senza verificare poi in concreto della sussistenza del reato. 2. 2. Violazione di legge, art. 530, cod. proc. pen., in relazione all'art. 648, cod. pen. Motivazione assente e comunque illogica e contraddittoria. Manca qualsiasi prova dell'acquisto della merce. Non può privilegiarsi la presunzione dell'acquisto o ricezione della merce invece della presunzione della diretta contraffazione (rudimentale apposizione di targhette). 2. 3. Eccessività della pena;
violazione di legge, art. 3 e 27 Cost. Mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 del cod. pen. Motivazione carente ed illogica. Le modalità della condotta e le condizioni sociali del ricorrente avrebbero dovuto suggerire una pena più mite. I pochi capi sequestrati dovevano far concedere l'attenuante dell'art. 62, n. 4 del cod. pen. Nessuna indagine è stata compiuta dalla Corte di appello per l'accertamento del danno arrecato all'impresa titolare del marchio. 2. 4. Mancata applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Le modalità della condotta, la non eccessiva quantità della merce e tutti gli altri elementi dovevano far applicare alla Corte di appello l'art. 131 bis del cod. pen. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Angeber Maths Sec 2 3. il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto;
inoltre per l'art. 131 bis cod. pen. per omessa richiesta al giudice di merito, pur in vigenza della norma al momento della decisione. 3. 1. L'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non risulta sia stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza di appello: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 dep. - 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101) 3. 2. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, doppia conforme) contiene adeguata motivazione, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, rilevando come la riproduzione dei personaggi "S e FF avesse esclusivamente la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti, venendo incontro ai loro gusti (trattasi di oggetti che possono incontrare il gusto delle bambine). ... l'imputata, che, occupandosi stabilmente di commercio (ella gestisce un esercizio commerciale in Galatone), ben conosce i circuiti di distribuzione non è stata in grado di dimostrare la provenienza lecita dei prodotti in questione, che è stata indotta a porre in vendita proprio per la notorietà dei personaggi riprodotti e nella consapevolezza che il prodotto originale viene legalmente commercializzato dai rivenditori autorizzati a ben altri prezzi". La giurisprudenza di questa Corte infatti ha ritenuto rientrante nella tutela della norma, il c.d. marchio figurativo, ovvero la riproduzione di immagini dei personaggi famosi destinate al circuito televisivo o cinematografico: "Integra l'illecito di cui all'art. 171, comma primo, lett. a) e non già quello di cui all'art. 171 ter L. n. 633 del 1941 l'autonoma e ulteriore utilizzazione di disegni realizzati per un cartone animato, dal momento che essa rientra nella tutela accordata dall'art. 2, comma primo 3 Ayblade fo n n. 4, legge cit. (Fattispecie di detenzione per la vendita di portacellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di LL IT e "P destinate al circuito cinematografico e televisivo)" (Sez. 3, n. 17218 del 17/02/2011 dep. 04/05/2011, Cao, Rv. 24999401).
4. Anche relativamente alla ricettazione la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, ed esclude in fatto, la possibilità del diretto confezionamento delle magliette da parte della ricorrente. Trattasi di accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, se ben motivato come nel caso in oggetto. Il ricorso, sul punto, è articolato solo in fatto e mira, valutato nel suo complesso, ad una rivalutazione del fatto non ammessa in sede di legittimità; inoltre esprime dubbi soggettivi, non rilevanti in Cassazione, in quanto non relativi ad atti processuali, ma a mere prospettazioni soggettive, ipotetiche potrebbe averle confezionate lei (vedi - espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali").
5. Relativamente all'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen. la Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non sussiste l'irrilevanza del danno "sulla scorta della mancata irrilevanza o esiguità del valore della merce ricettata e, avuto riguardo, oltre che al vantaggio del venditore, anche alla misura dell'offesa recata all'affidabilità del segno distintivo del prodotto e all'impresa titolare dello stesso". сокуов любогода 4 Il ricorso sul punto è estremamente generico limitandosi a richiedere l'attenuante, senza critiche di legittimità alla decisione impugnata. conseguentemente,6. Il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Augub Motter Seen' ELo TE CC PI SA live DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 OTT 2017 Luana Marianiབང་ཤེས་ཉིད་ར་ག LHE 5