Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2001, n. 6237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6237 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 623 7 /01 LA CORTE SUPR M.DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 4264/98 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron..13785 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ZZ EL, NI EN, TA DE TI BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA " FABIO, che li rappresenta e difende unitamente agli DE' FI UI,avvocati PICCOLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 680 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, PONTURO DOMENICO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 61/97 del Tribunale di TRENTO, depositata il 27/10/97 R.G.N. 55/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito 1'Avvocato SALVATORE GULLOTTA per delega FABIO GULLOTTA;
udito l'Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- N ADSVOLGIMENTO DEL PROCESSO ist * Con ricorso al Tribunale di Trento del 24/7/97 De ZZ NA, NI IC e AB De IS AL proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Trento che aveva ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale e rigettato l'opposizione proposta avverso la ordinanza ingiunzione 8/5/96 dell'INPS ex gestione SCAU;
per il pagamento della sanzione amministrativa di £ 25.000 per omessa presentazione della dichiarazione aziendale di cui al 2° comma dell'art. 14 L. h. 233/90. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 9 - 27/10/97, rigettava Pappello. Precisava il giudice del riesame che l'INPS aveva ritenuto che gli appellanti svolgessero l'attività di imprenditore: agricolo in via principale in quanto gli stessi, rispettivamente, erano proprietari di Há 3,8 di vigneto ed 1,8 di frutteto la prima, Ha 6,1 di frutteto il secondo ed Ha 5 di frutteto e mq 3.200 di vigneto la terza gli appellanti, invece, contestavano la sussistenza della qualifica foro attribuita anche in considerazione della loro eta avanzata, e sollevavano la questione di lelegittimità costituzionale della legge, per non avere la stessa (come aveva, invece, fatto la L. n. 1047/57 per i coltivatori diretti) prevista una disciplina transitoria in deroga per le persone di età avanzata, stabilendo per le stesse il diritto a pensione con un minimo di contribuzione. 2 1 W La questione di legittimità costituzionale era irrilevante, perché la causa non verteva sul diritto degli appellanti al trattamento pensionistico, ma sull'obbligo a carico degli stessi di presentare la dichiarazione aziendale, quali imprenditori agricoli in via principale. Nel merito l'appello era infondato, in quanto ai sensi dell'art. 12 L. n. 153 del 1975 era qualificato imprenditore agricolo in via principale colui che "dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività :medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale". Irrilevanti erano le circostanze dedotte in ricorso (secondo cui la De ZZ non coltivava direttamente la terra, il NI l'aveva affittata e la De IS possedeva solo redditi di fabbricati), in quanto è imprenditore agricolo colui che organizza e coordina i fattori della produzione dedicandosi alla gestione ed amministrazione dell'azienda, queste nel caso di specie erano di dimensioni tutt'altro che limitate, per cui non poteva negarsi siffatta qualifica agli appellanti, posto che, da una parte, non era necessario l'espletamento di lavoro manuale e, dall'altra, gli stessi sottoscrivevano, quali titolari delle rispettive aziende, i fogli delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera assunta, nonché la denuncia aziendale ex art, 5 D Leg.vo n. 375 del 1990, inerente ile registro d'impresa. L'appello quindi doveva essere rigettato. Ayverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su due motivi, Resiste con controricorso l'INPS. D ea th MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando l'incostituzionalità della L. n. 233 del 2/8/90, + T deducono i ricorrenti che dal raffronto dell'art. 22 della L. n. 1047 del тра гректорома 2 1957 (che prevedeva la disciplina transitoria per i coltivatori diretti in eta avanzatu, cui veniva attribuita la pensione con un minimo día contribuzione) P'art. 13, comma II, (che escludeva invece tale disciplina per gli imprenditori agricoli) emergeva chiaramente la: violazione dell'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori dello stesso ambito, e degli artt. 58 € 38 perché il versamento di contribuzione in assenza di controprestazione previderiziale, sia pure minima, assumeva la caratteristica non di un accantonamento previdenziale, ma di una trattenuta di carattere fiscale: al salvon "The i bo b strep t o L'illecito amministrativo contestato (ex art. 14 L.n.233/90) era il presupposto per obbligare i ricorrenti al pagamento di contributi previdenziali (ex art. 13 delle medesima legge), per i quali nessuna prestazione poteva maturare in loro favore, in considerazione dell'età avanzata. La questione quindi doveva essere rimessa al giudice delle legge, con sospensione del presente giudizio s Nwe Lamentando, col secondo motivo, omessa, contraddittoria ed erronea motivazione su punto decisivo é difetto di legittimità costituzionale dell'art. 12 della L. 19/5/75 n. 153, deducono i ricorrenti che aveva sbagliato il Tribunale a qualificarli imprenditori agricoli a titolo principale;
tale qualifica, in base all'art. 12 E n. 153/75, compéteva a chi superasse entrambi i limiti ivi previsti e cioè, che dedicasse all'attività agricola due terzi del proprio tempo di lavoro e ricavasse du tale attività due terzi del proprio reddito n Carente sul pinto ed erronea era la motivazione della sentenza 7 della nessa Costitutione игритозойний 3 perché ometteva di valutare la sussistenza dei suddetti requisiti: quello reddituale non sussisteva per nessuno dei ricorrenti (il NI aveva redditi da locazione di immobili urbani per £ 112.800,000 e £ 784.000 per reddito agricolo, De, ZZ reddito agricolo per £ 458.000 e £ 10.392.000 per altri redditi, AB non aveva alcun reddito agricolo) na gb ib Costituzionalmente illegittimo in ogni caso era l'art. 12 della L. n. 153/75, nella parte in cui operava una ingiustificata disparità di trattamento tra i redditi prodotti da lavoro, ove si facesse riferimento unicamente al lavoro dipendente e non all'attività lavorativa in { genere incongrua ed ingiusta era l'esclusione dell'attività di amministrazione del proprio patrimonio dai redditi da computare al fine di stabilire i requisiti per essere classificati imprenditori agricoli a titolo principale. L'attività di compilazione dei fogli trimestrali e della v denuncia aziendale comportava un modestissimo impegno lavorativo e non poteva essere individuata come prova inequivocabile ai fini dell'inquadramento dei ricorrenti, che da un lato non potevano trarre dall'attività agricola il proprio sostentamento e dall'altro non vi 2 occupavano nemmeno una piccola parte del loro tempo di lavoro a ⠀⠀ L'INPS non aveva fornito la prova diretta a suo carico, mentre in ricorrenti avevano fornito ampia prova in ordine al fatto che amministravano i propri cespiti immobiliari, senza esercitare attività di imprenditori agricoli. La motivazione sul punto era carente e contraddittoria, laddove traeva conclusioni assolutamente sfornite di 7 supporto probatorio. La sentenza quindi doveva essere cassata. 4 Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, nei limiti appresso specificati, mentre il primo resta assorbito. Il Tribunale richiama innanzi tutto l'art. 12 della L. n. 153/75, che definisce l'imprenditore agricolo in via principale come colui che "dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale", definisce poi l'imprenditore agricolo come colui che "organizza e coordina i fattori della produzione (capitale e lavoro), dedicandosi alla gestione e alla amministrazione della propria azienda"; e quindi conclude che "nello specifico, premesso che le rispettive aziende hanno dimensioni tutt'altro che limitate, non può negarsi siffatta qualifica agli appellanti, dato che non è per nulla necessario che essi debbano svolgere lavoro manuale ⠀⠀⠀ Tutta la motivazione quindi si basa sulla considerazione di fatto delle "dimensioni tutt'altro che limitate" delle rispettive aziende e sul giudizio apodittico secondo cui “non può negarsi siffatta qualifica (sc. di imprenditori agricoli a titolo principale) agli appellanti”. Dimentica il Tribunale che l'imprenditore agricolo, come definito in sentenza, per essere qualificato a titolo principale deve avere i due requisiti richiesti dalla legge e cioè impiegare nell'attività agricola "due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo” e ricavare da tale attività “almeno due terzi del proprio reddito da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale"; l'esame di tali requisiti è totalmente omesso e quindi la motivazione è gravemente incompleta, tanto che può essere definita 5 come apparentes Va disattesa invece l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 12 L. n. 153/75, sollevata con la medesima censura, in quanto pregiudiziale è l'accertamento della qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, se i ricorrenti non hanno tale qualifica, per difetto di entrambi i requisiti previsti dalla legge, non ha senso parlare di f incostituzionalità di una norma che non li riguarda e che non avrebbe influenza alcuna nella risoluzione della controversia gli stessi, 1 secondo il loro assunto, non hanno nemmeno interesse, ex art. 100. CPC, a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il secondo motivo, per la parte sopra specificata, va accolto e la sentenza cassata, restando assorbito il primo motivo. La causa va rimessa alla Corte di appello di Trento per una nuova valutazione tenendo presenti tutti i requisiti previsti dalla legge per la qualifica di imprenditori, agricoli a titolo principale, il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di b il secondo motivo di ricorso e dichiara timits (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.)ittimi ccoglie, per quanto di ragione 3
P. Q. M.
LA CORTE 3 A . 5 I T S D . R A , A T N ' O , L L A L L S E 1 O E D 1 P B S I I I S D assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le E N N E A G G S T O G S I E A O A L spese, alla Corte di appello di Trento. D P O E M T I , A T O I L A R R L D I T Roma 8 febbraio 2001 S E D E I T D G O N E E R S IL CONSIGLIERE EST.Chi مشهر مايه E IL PRESIDENTE Marino Canalonano IL CANCELLIERE Канторами Depositato in Cancelleria 3 MAG. 2001 oggi, 6 IL LIERE N O I Z