Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 9174
CASS
Sentenza 10 gennaio 2007

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È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in quella "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", in quanto l'interesse del P.M. ad impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma quando risulti concreto ed attuale per l'accusa l'interesse all'impugnazione. Non presenta tali requisiti l'interesse a che le parti civili possano far valere le proprie pretese risarcitorie, in quanto il P.M., poiché è estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, ed è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 9174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9174
Data del deposito : 10 gennaio 2007

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