Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8730 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA "SE8730 IN NOME DEL POPOLO ASSA O E LA CONTE Oggetto accertaments SECONDA CIVILES um capion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 3391/99 Cron. 19914 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 3408 Rel. Consigliere - Dott. Giovanna Consigliere SCHERILLO Ud. 19/01/01 Consigliere- Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere- Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente H-SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.6002. SENTENZA "2-6 RE sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA SASSO RENATO, elettivamente DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA 6 AGAMENNONE STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato JEMINA PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IA AR, OM IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato NATOLI IO, che li difende 2001 unitamente all'avvocato NASUTI GIANFRANCO, giusta 92 delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 745/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato AGAMENNONE Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimeto del ricorso;
udito l'Avvocato NATOLI IO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Sassroman r.g. n°3391/99 ogg: proprietà fondiaria, usucapione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 1985 Renato AS- pre- messo: che da oltre venti anni possedeva "uti dominus"ininterrottamente un terre- no esteso are 0.600 in Roburent, indicato al catasto con il mappale n°270/9, del quale erano formalmente proprietari IO RO e RI CO che lo avevano acquistato, unitamente ad una casa di abitazione ed ad altri terreni, con at- to pubblico del 24 novembre 1973; che in particolare, contestualmente a quanto ef- fettuato sui contigui mappali di sua proprietà, nn.82 e, 268, aveva utilizzato a pa- scolo quello n 270/9 e successivamente vi aveva impiantato pini e larici con- venne in giudizio, dinanzi al tribunale di Mondovì, il RO e la CO perché si accertasse il suo acquisto per usucapione del porzione immobiliare catastalmen- te indicata con il mappale 270/b. I convenuti, costituitisi nel giudizio, chiesero il rigetto della domanda a- vendo essi, fin dal loro acquisto, sempre goduto del fondo compatibilmente ad una sua utilizzazione ricreativa. All'esito dell'istruttoria, compiuta con l'assunzione del mezzo di prova te- stimoniale e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, il tribunale adito, con sentenza del 24 settembre 1993, accolse la domanda del AS avendo ritenuto che costui avesse fatto acquisire il possesso ultraventennale utile all'usucapione unendo, al proprio, quello del padre e del nonno che avevano coltivato la particella * 270/ ciò in particolare avuto riguardo alla presunzione, non superata dai convenu- ti, posta dal primo comma dell'art. 1141 c.c. 3 1. lifte col Adita gravame del RO e della CO, cui resistette il AS, la corte d'appello di Torino, con sentenza del 23 giugno 1998, in riforma della sen- tenza impugnata ha rigettato la domanda del AS. Ha osservato la corte di merito che, quanto alla "causa petendi” della do- manda, questa era indicata nell'atto di citazione nel possesso esercitato dal solo at- tore dal 1963, dall'anno stesso in cui quegli era divenuto proprietario dei mappali 82 e 268, dai quali aveva oggettivamente esteso il possesso al contiguo mappale 270/b. Nell'espletamento del mezzo di prova testimoniale alcuni testi introdotti dal AS avevano dichiarato che il taglio delle erbe sul mappale 270/b era stato praticato anche dal padre e dal nonno dell'attore. Il tribunale aveva fondato la propria decisione valorizzando, ai fini della verifica dell'elemento temporale dell'usucapione, un'unione di possessi non dedot- ta dall'attore perché da lui stesso avvedutamente ritenuta inutile. Infatti i testi ave- vano riferito presenze, antecedenti al 1963, del padre e del nonno sul mappale conteso ma le dichiarazioni erano caratterizzate da una estrema genericità mancan- do le concrete indicazioni, di quelle presenze, in termini di durata e di intensità. Gli appellanti, pur non avendo specificamente dedotto il vizio di ultrapeti- zione, avevano ulteriormente e correttamente negato un possesso da parte del pa- dre e del nonno del AS e pertanto la possibilità di unire i possessi,poiché di quei possessi, in effetti, non vi era prova;
onde l'indagine ulteriore doveva riguardare l'arco temporale dal 1963 al 1985, epoca della proposizione della domanda. Il consulente.tecnico di ufficio aveva accertato, nel 1991, che gli alberi piantati dal AS mostravano un' età di 24 - 25 anni e che il loro impianto non po- teva certamente essere anteriore al 1971 trattandosi di essenze arboree, pini e lari- ci, che per circa cinque anni, prima dell'impianto, sono successivamente posti a dimora in semenzai e in vivai. Il che induceva all'attendibilità dei testi AN AS e IA Roma- nofi quali avevano dichiarato che l'impianto di quelle essenze era avvenuto dopo il 1973 e precisamente nel 1977) disattesi dal tribunale, che aveva valorizzato altre deposizioni indicanti la cronologia dell'impianto dal 1966 al 1971 sebbene questa- fosse contraddetta dalla certezza delle obiettive risultanze della indagine tecnica. In particolare, il RO aveva anche dichiarato che il AS “si scuso” dello sconfinamento dell'impianto arboreo con i suoi genitori che espressamente ne consentirono la permanenza;
mentre gli altri testi HI, NO, Scuttone e NO avevano affermato di aver trascorso lungi periodo di vacanza ospiti dei RO, CO e di aver utilizzato il mappale 270/b, definito bosco incolto, per le loro attività ricreative ( campeggio, motocross) senza opposizione di alcuno. Il che indiceva ad escludere il possesso determinato dall'impianto delle es- senze arboree e comunque un suo tempo utile all'usucapione, avuto riguardo all'arco temporale inferiore ai venti anno, corrente dal 1977, epoca dell'impianto, al 1985, anno della proposizione della domanda giudiziale di accertamento dell' usu- capione. Quanto al tempo compreso fra il 1963 ed 1977 si imponevano considera- zioni analoghe a quelle svolte per il tempo antecedente al 1963 poiche i testi a- 5 vlj vwvano riferito solo generiche presenze del AS sul mappale 270/b, senza consi- derare la carenza dell'elemento temporale della fattispecie acquisitiva dedotta.. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre sulla base di due motivi di do- glianza il AS;
resistono con controricorso, poi illustrato da una memoria, il RO e la CO. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la” violazione o falsa interpre- tazione ovvero applicazione degli artt. 112 e 184 c.p.c.(del c.d."vecchio rito)" La corte di merito- osserva il AS - ha negato il possesso “ad usucapio- nem" dei di lui ascendenti perché emerso da un "allargamento del terreno probato- rio” a circostanze non espressamente indicate dalla sua difesa ed estranee alla pro- spettazione fatta nella atto introduttivo del giudizio nel quale si era dedotto il solo possesso personale della particella 270/b esercitato con il taglio delle erbe e poi con l'impianto di alberi. Non si è avveduto quel giudice che l'allargamento probatorio” era stato accettato dalla controparte che non aveva manifestato opposizione alcuna, solleva- to poi eccezioni processuali di sorta né, con l'appello, aveva denunziato il vizio di ultrapetizione della pronunzia del tribunale. Detto “sconfinamento”, peraltro, non aveva comportato una “mutatio libelli” o del “petitum” tale da determinare l'ultra o l'extrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. poiché nella domanda e nel corso del giudizio l'odierno ricorrente aveva sempre dedotto un possesso “ad usucapionem" diretto all'accertamento dell'acquisto della proprietà del medesimo bene: onde non vi era stata "mutatio" della "causa petendi". Queste censure sono inidonee alla cassazione della sentenza impugnata, cui il ricorso è istituzionalmente diretto: il che incide negativamente sulla verifica del requisito dell'interesse ad agire ( art. 100 c.p.c.) che deve assistere anche la do- manda di impugnazione. Le argomentazioni esposte sul punto dalla corte territoriale rivelano aver comunque il giudice dell'appello esaminato la questione, devolutagli con il grava- me dei RO, CO, dell'esistenza di una situazione possessoria sul mappale conteso in capo agli antecessori dell'odierno ricorrente, risolvendola finalmente in senso negativo. Ne discende l'inesistenza di un concreto pregiudizio, conseguente alla de- dotta inosservanza degli artt. 112 e 184 c.p.c., del quale deve necessariamente nu- trirsi l'interesse all'impugnazione. Con il secondo motivo, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c., il AS de- nunzia la violazione degli artt. 1142, 1143,1158, 2697 c.c. La corte di merito osserva il ricorrente - avendo pretermesso che il pos- sesso si presume in chi eserciti un potere di fatto sulla cosa, che accertato il pos- sesso anteriore e quello successivo si presume quelle intermedio, ha ritenuto che il possesso “ad usucapionem" dovesse essere rigorosamente provato da chi intende avvalersene. In questa errata considerazione non ha considerato il giudice dell'appello che il RO e la CO avevano mancato di provare che l'odierno ricorrente УТ ed i lui antecessori detenessero la particella n° 270/b, mentre una continua relazio- ne di fatto fra quelli e la medesima era stato confermata dai testi SA, AR e AL. Costoro, infatti, avevano affermato di aver notato il nonno ed il padre dell'odierno ricorrente e questo medesimo, poį, coltivare “a prato” detta particella con un riferimento temporale di circa 20- 25 anni prima dell'impianto dei pini e dei larici. Quel giudice non ha infatti considerato la mancanza di prova della pretesa autorizzazione allo sconfinamento dell'impianto delle essenze boschive, nè che l'espletamento di attività ricreative in un bosco non potesse essere considerato e- sercizio del dominio. Senza considerare, poi, che la corte territoriale ha valorizzato una consu- lenza tecnica di ufficio costituente un mezzo istruttorio di verifica tecnica dei fatti dedotti a provati e non un mezzo di prova. Queste censure non possono essere accolte. Rammenta la Corte che al potere istituzionale, attribuito dall'art. 116 c.p.c. al giudice del merito, appartiene l'individuazione delle fonti del convincimento all'esito della elezione e della valutazione delle risultanze probatorie Ciò deve intendersi nel senso del controllo della loro attendibilità e con- cludenza nonché della scelta, fra i vari esiti istruttori, di quelli ritenuti idonei a for- nire certezza in ordine ai fatti controversi, privilegiando talune fonti di prova e di- sattendendone altre: il tutto con l'unico limite, per il giudice del merito, di fornire adeguata motivazione del suo operato. v. lit Al riguardo detto giudice non è tenuto ad esporre un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole indicazioni o argomenta- zioni fatte o prospettate dalle parti. E' sufficiente, in proposito, perché la sua pronunzia si sottragga a censure proponibili in sede di legittimità, che quel giudice, dopo averli complessivamente vagliati, indichi in modo intelligibile, tale da consentire di ripercorre l'iter" logico seguito, gli esiti istruttori eletti sui quali intende fondare il proprio convincimento;
così che risultano implicitamente disattese le risultanze istruttorie logicamente in- compatibili con la decisione adottata. di Ne discende necessariamente che le critiche all'esercizio del potere ap- prezzamento ed elettivo degli esiti istruttori si traducono nell'inammissibile, nel giudizio di legittimità, attesa di una loro diversa, in senso favorevole, scelta e valu- tazione: il che esula dai compiti istituzionali che gli artt.65 del r.d.30 gennaio 1941 n° 12, sull'ordinamento giudiziario, e 360 c.p.c. a seguaus a questa Corte ImperiaАпресии незнамо Il che non è certamente consentito con il tramite delle denunzie dei vizi di violazione di norme di diritto e/o di motivazione (nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.). Queste denunzie, nei loro limiti obiettivi e nelle finalità loro proprie, sono esclusivamente dirette a provocare i controllo di legittimità della pronunzia impu- gnata sotto i diversi profili delle corretta individuazione delle norme che disciplina- dats no il rapporto controverso e del modo in cui il giudice del merito ha conto delle fonti e delle ragioni del proprio convincimento ( in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn.3750/ 69, 1143/92, 6868/94, 1044/94, 2008/96, 111/97 e 10896/98). Nella specie, le censure esposte nel complesso motivo di ricorso, con l'apparente denunzia della violazione degli artt. 1140, 1142 e 1143 c.c. e del vizio motivazione, palese nell'esposizione delle doglianze, sono sostanzialmente, ma i- nammisibilmente in questa sede, dirette ad una scelta ed ad un apprezzamento degli esiti istruttori diversi, ed in senso favorevole, da quelli operati dal giudice del meri- to nell'esercizio del suo potere istituzionale del quale, per quel che qui rileva, ha reso compiuta ragione. La corte di merito ha tenuto conto delle presunzioni, di possesso, e di possesso intermedio, poste dagli artt. 1142 e 1143 c.c., ma all'esito di un accerta- mento di fatto, incensurabile perché adeguatamente motivato, ha ritenuto che di queste l'odierno ricorrente non potesse giovarsi perché gli esiti istruttori, segnata- mente testimoniali, non avevano fatto acquisire l'esercizio di un potere di fatto di fatto del AS e dei suoi antecessori sulla porzione immobiliare indicata con il mappale 270/b. In particolare l'impianto, nel 1977, su detta porzione di essenze arboree, non poteva giovare al AS non solo sotto il profilo del requisito temporale, insuf- ficiente ai fini dell'usucapione, ma per di più del possesso,essendo quell'impianto avvenuto nella consapevolezza del potere maggiore dei RO, CO e man- tenuto con il loro esplicito consenso, secondo quanto era emerso dall'esame delle persone indotte dai medesimi.. Non si avvede il ricorrente che le risultanze della indagine tecnica non sono state da quel giudice valorizzate nell'ambito di una supplenza dell'attività probato- ria propria delle parti ma come mezzo istruttorio idoneo, per l'obiettività dei suoi 10 IdTHE esiti fondate su specififche dendrologiche appartenenti al bagaglio delle cognizioni dell'esperto incaricato dell'indagine, a dirimere il contrasto delle risultanze testi- moniali concernenti l'epoca di quell'impianto. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione ( art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in £ 176.300 oltre £.
3.000.000 per onorari. Roma, il 19 gennaio 2001. Il Presidente (dr Vincenzo Calfapietra) Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 030.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 GIU 2001 60000 IL CANCELLIERE C1 310000 Catania France AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrata 1 LUG. 2002. Serie .
4. CI 128895 160.10 verclo yhoy 2/10 CENTOSESS 10 (euro p. 11 Digene Parvizi (Dott.ssa Mat a DI FILIPPO) Il Respons e izio Atti Giudiziari (DWRACCICHINI) FICK T N E V E L