Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 2
Nell'ipotesi di domanda di unificazione della rendita, ai fini della decorrenza si applica l'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e non l'art. 84 dello stesso d.P.R., che si riferisce alla diversa ipotesi della revisione della rendita.
Nelle controversie in materia di rendita per malattie professionali non tabellate, spetta al lavoratore provare sia l'esposizione a rischio, e quindi le modalità della prestazione lavorativa, il che può costituire oggetto di prova testimoniale, sia il nesso causale tra mansioni e malattie denunciate, che deve essere valutata in termini di ragionevole certezza e può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; rispetto a tale accertamento il giudice deve tenere conto non solo dei mezzi di prova dedotti ma altresì delle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU ottobre 2012Carlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 4 Cedu 5. Articolo 5 Cedu 6. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) Per ciò che concerne la giurisprudenza sull'art. 2 Cedu rilevante in materia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11663 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRONEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 01/01/4949 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
DI AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 470/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 19/06/00 R.G.N. 2052/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo incidentale, rigetto del primo profilo del secondo motivo dell'incidentale, accoglimento del secondo profilo del primo motivo dell'incidentale ed accoglimento del secondo profilo del secondo motivo dell'incidentale assorbito il ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. AN RA ha chiesto al Pretore di Cagliari di accertare il proprio diritto alla rendita per inabilità da ipoacusia professionale, da unificare con quella del 28% in godimento per infortunio ed angioneurosi.
Il Pretore, istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica, con sentenza 2 marzo 1999 ha riconosciuto che il AN aveva subito una riduzione della capacità di lavoro per la sola sordità da rumori pari al 23%, riconoscendo il suo diritto alla relativa rendita, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 19 aprile 1996. Il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello dall'Inail, rinnovata la ctu, ha riconosciuto l'incidenza della ipoacusia nel 7%,ed ha liquidato una rendita unica del 34%. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AN, con due motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo, ed ha proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Si deve esaminare per primo, in ordinato iter logico, il primo motivo del ricorso incidentale dell'Inail, con cui 1'Istituto censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili. In primo luogo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 333, 343 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 2909 cod. civ.;
degli artt. 74, 78 e 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere pronunciato sulla domanda originaria di rendita unica, nonostante che la sentenza pretorile, la quale si era limitata ad accertare una rendita per ipoacusia del 23%, non fosse stata impugnata con appello incidentale dal AN nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di rendita unica. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha statuito (Sez. Un. sent. 29 luglio 2002 n. 11198) che la domanda di unificazione della rendita per nuovo infortunio sul lavoro o malattia professionale con altra precedente, già costituita, comporta la valutazione dei fatti costitutivi della vecchia e della nuova fattispecie dedotta, e pertanto deve essere proposta con il ricorso introduttivo del giudizio (nella specie la Corte ha escluso che, proposta domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, l'assicurato possa, all'esito dell'accertamento di un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, proporre in appello, ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, domanda di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, ostandovi l'art. 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
A tale principio si è attenuto il AN, il quale, come riferito nella sentenza impugnata, fin dal ricorso introduttivo del giudizio propose domanda di cumulo.
Avendo egli proposto un'unica domanda, l'impugnazione da parte dell'Inail ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza pretorile sull'unica domanda proposta, sicché correttamente il giudice d'appello ha esaminato l'intera domanda, come a lui devoluta dall'appellante.
Costituisce dunque una questione di mera interpretazione del contenuto della sentenza del Pretore, operata dal Tribunale, nel senso che il primo giudice non ha inteso rigettare la domanda di cumulo, ma pronunciarsi sul solo punto in contestazione della nuova inabilità.
La sentenza impugnata, che presuppone tale interpretazione della sentenza pretorile, è incensurabile in sede di legittimità. Va viceversa accolta la seconda censura, che chiameremo secondo motivo, con cui l'Inail si duole che il Tribunale abbia determinato l'inabilità complessiva nel 34%, senza l'ausilio della indispensabile indagine tecnica per verificare l'esatta misura e decorrenza.
In effetti il Tribunale, nel liquidare il 34% di rendita unica, non ha effettuato la somma aritmetica delle due inabilità (28+7=35), ma ha inteso effettuare il giudizio di sintesi prescritto dall'art. 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, senza però dare spiegazione alcuna del risultato complessivo raggiunto.
Con il terzo motivo di ricorso l'Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66, 74, 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 2697 cod. civ.; 113, 115, 116 e 445 c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto acquisita la prova dell'esposizione a rischio di malattia professionale non tabellata, tramite prova testimoniale, e senza ricorrere ad esame fonometrico integrato da appropriato esame medicolegale.
Il motivo non è fondato.
Il lavoratore che deduca una malattia professionale non tabellata, ha l'onere di fornire la prova sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia dell'esistenza della malattia, sia, infine, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass.
1.9.1997 n. 8271; Cass. 4-7-1996 n. 6094).
Le tre circostanze costituiscono tutte e tre dei fatti, la cui mancata prova ricade a danno del lavoratore ricorrente. Esse hanno però oggetti e richiedono strumenti probatori diversi. Le modalità della prestazione lavorativa, integranti la esposizione al rischio, costituiscono un fatto principale, che il lavoratore ha l'onere di allegare e provare, il che normalmente avviene con la descrizione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle proprie mansioni e con la richiesta di prova testimoniale su tali circostanze, normalmente espletata solo in caso di contestazione (Cass. sez. un 761/2002). La malattia costituisce anch'essa un fatto, che però può costituire oggetto di prova testimoniale solo nei suoi aspetti sintomatici esterni;
la sua esistenza e il suo grado invalidante, normalmente riferiti da certificazione medica di parte, devono essere accertati ed apprezzati dal giudice con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
La componente valutativa è ancora più evidente per l'accertamento del nesso causale, che non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi;
esso presuppone l'avvenuto accertamento dei due termini, la modalità lavorativa e la malattia, tra cui si deve accertare se esista oppure no un collegamento di derivazione eziologica;
l'onere probatorio cui è soggetto il lavoratore ricorrente è dunque quello di offrire documentazione clinica e sollecitare l'indagine peritale sul nesso causale.
Tale carattere valutativo del rapporto mansioni-malattia risulta proprio dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nesso deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8-7-1994 n. 6434; Cass. 6094/1996 cit.; Cass. 23-4-1997 n. 3523;
Cass. 7-4-1998 n. 3602). Per quanto riguarda la doglianza dell'Istituto, secondo cui il Tribunale ha omesso di accertare il livello di rumorosità, con esame fonometrico integrato da appropriato esame medico-legale, si deve osservare quanto segue.
La prova del livello di rumorosità appartiene al primo oggetto di prova, nella tripartizione sopra riferita, ma il suo onere a carico del lavoratore assicurato va esaminato nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Nel sistema tabellare delle malattie professionali l'efficienza causale dell'agente patogeno è presunta juris et de jure;
la tabella è compilata selezionando attività lavorative ed agenti patogeni che apposite misurazioni hanno preventivamente rilevato di livello tale, da essere potenzialmente lesivo per la generalità dei lavoratori addetti. Ne consegue che l'assicurato ha l'onere di provare solo l'esposizione al rischio, e. cioè le mansioni svolte, e la malattia, in quanto la causalità adeguata della noxa (ad esempio, il livello di rumorosità in una lavorazione tabellata) è stata preventivamente accertata in sede di compilazione della tabella.
Come è ben noto, la sent. della Corte Costituzionale 18.2.1988 n. 179, che ha segnato il passaggio anche nel nostro Paese al sistema misto, non ha abolito il sistema presuntivo, ma ne ha decretato l'illegittimità nella parte in cui non consente al lavoratore di provare, tra l'altro, che la malattia è dovuta a lavorazione e/o ad agente non tabellati.
Il superamento del sistema tabellare pone così il problema dell'efficienza causale dell'agente patogeno nelle fattispecie non tabellate, problema che deve essere risolto alla luce dei principi generali enunciati da questa Corte, nel senso che ne è richiesta la prova rigorosa (Cass.
4.7.2001 n. 9048), nei limiti in cui questa è esigibile.
Occorre al riguardo ribadire quanto questa Corte ha già puntualizzato, con la sentenza 20-12-2001 n. 16101 in analoga fattispecie, circa gli oneri probatori dell'assicurato in tema di malattie professionali non tabellate, con particolare riguardo alla ipoacusia pretesa dal ricorrente, distinguendo tra fatti che possono formare oggetto della prova testimoniale (art. 253 c.p.c.) e valutazione tecnica del livello di rumorosità. Non è infatti esigibile che il lavoratore produca una mappatura fonometrica del reparto in cui lavora o delle macchine cui è stato nel prosieguo di tempo adibito, a volte non più esistenti.
Il problema va risolto nel senso probabilistico indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, nonché dei suggerimenti dello stesso Istituto ricorrente, nel senso che gli elementi probatori offerti dal lavoratore assicurato devono essere valutati da appropriato esame medico legale, il quale, per determinate patologie (ed in particolare per l'ipoacusia oggetto di causa), è in grado di valutare la compatibilità della malattia con la noxa lavorativa ed il suo grado probabilistico, con gli indici forniti dalla scienza medica, quali la data di insorgenza della malattia, l'assenza di altre concause, e ogni altro indice, compresi quelli epidemiologici (Cass. 24.7.1991 n. 8310; Cass. 27.6.1998 n. 6388; Cass, 20.9.2000 n. 12909); naturalmente ricade a danno del lavoratore il mancato raggiungimento del giudizio probabilistico. Infine, l'efficienza causale va valutata non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, in relazione alle condizioni fisiche individuali del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale. Agli argomenti sviluppati in passato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte (rilevanza delle concause di lesione, e cioè degli stati morbosi preesistenti, che di per sè non costituiscono inabilità, quali le sensibilizzazioni allergiche, tipicamente soggettive, le preesistenti condizioni patologiche - Cass. 16 ottobre 2000 n. 13741; Cass. 19 marzo 1992 n. 3393) si aggiungono oggi le ragioni dell'intervento della Corte Costituzionale citato, volto proprio a consentire la prova dell'efficienza causale anche di agenti tabellati (nella specie il rumore) in lavorazioni non tabellate (e delle quali quindi non è preventivamente misurato e presunto il livello di rumorosità), e quindi di efficacia causale analoga ma diversa da quella ritenuta professionalmente rilevante in via generale.
Nel caso di specie il Tribunale ha in primo luogo accertato l'esposizione al rischio nel seguente modo: con la documentazione in atti, non contestata, e la deposizione resa in primo grado dai colleghi di lavoro MA IO e RI IO è risultato che il AN ha lavorato fin dall'età giovanile, dapprima come operaio presso una cava addetto alla frantumazione della pietra, poi come operaio tessile presso lo stabilimento Filati Industriali di Villacidro, e, continuativamente dal 1984 al novembre 1992, in qualità di operaio metalmeccanico alle dipendenze della Keller Meccanica;
ha ritenuto che tali attività abbiano comportato esposizione al rumore, prima nella cava, poi con le macchine tessili, ed infine con uso frequente di presse e di smeriglio. Ciò posto, ha rilevato che il consulente del Tribunale, specialista otorinolaringoiatra, rinnovate le indagini, ha riferito che il AN è affetto da ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, sostanzialmente simmetrica, con recruitment interessante le frequenze oltre 1 Khz, con massimo deficit per le frequenze 4 e 6 Khz e tendenza al recupero di soglia per le frequenze acutissime. Le caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale - ha precisato il consulente - sono compatibili con la esistenza di una lesione cocleare da prolungata sovrasollecitazione acustica che, alla stregua delle ricostruzione fornita dai colleghi di lavoro, può essere ritenuta, con criterio di ragionevole probabilità scientifica, di natura professionale.
Infine il Tribunale, seguendo la determinazione del ctu, non contestata dalle parti, ha fissato nel 7% l'inabilità conseguita. Si può quindi passare all'esame del ricorso principale. Con il primo motivo di esso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere il diritto a rendita dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, anziché dalla domanda stessa. Tale motivo è fondato.
L'art. 84 t.u. 1124, la cui regola il Tribunale ha applicato, stabilisce la decorrenza del diritto a rendita dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa soltanto per l'ipotesi di revisione della rendita, mentre nel caso in esame va applicato l'art. 74 t.u., come riconosciuto dallo stesso Istituto resistente, con decorrenza dal raggiungimento della inabilità conglobata (per riferimenti Cass. 19.7.2002 n. 10626). Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la parziale compensazione delle spese operata dalla sentenza impugnata, in quanto motivata con ragioni illogiche, non rispondenti al contenuto degli atti processuali.
Ricorda che il Tribunale ha così motivato:
Sussistono giusti motivi - tenuto conto dei limiti di accoglimento della domanda, diretta ad ottenere in via principale la costituzione della rendita e, solo in via subordinata, il conglobamento di un danno non indennizzabile, per dichiarare compensate per la metà le spese dei due gradi del giudizio, mentre la metà residua...essere posta a carico dell'I.N.A.I.L., comunque soccombente. Il ricorrente rileva la contraddittorietà di tale motivazione con il ricorso introduttivo del giudizio, che non conteneva una domanda principale ed una subordinata, ma un'unica domanda di conglobamento, senza peraltro indicazione della percentuale di invalidità, rimessa alla ctu.
Il motivo non è fondato.
Pur nella inappropriata distinzione tra domanda principale e domanda subordinata, il Tribunale ha inteso riferirsi all'esito della lite, che ha visto un grado di inabilità minore e molto distante da quello riconosciuto del Pretore, il che rientra nei suoi poteri discrezionali e non appare illogico. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra indicati, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Sassari, la quale provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
rigetta nel resto i ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Sassari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, 28 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003